Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

per neofiti e per concorsi

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Cap. 5 - Le regole base della gestione finanziaria durante l'esercizio  

 

 

 

INDICE:

5.1. Le variazioni del bilancio in corso di esercizio
5.2. L'assestamento del bilancio
5.3. I prelievi dal fondo di riserva
5.4. Le variazioni del piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
5.5. Competenze sulle variazioni del bilancio e del P.E.G.
5.6. Le fasi delle entrate e delle spese
5.7. Le regole per l'assunzione degli impegni di spesa

 

 

 

 

5.1. Le variazioni del bilancio in corso di esercizio       Torna all'indice


La distanza temporale che separa l’approvazione del bilancio dal reale accadimento dei fatti di gestione rende necessario l’impiego di variazioni degli stanziamenti originariamente previsti al fine di rendere il bilancio più aderente alla realtà e permettere, di conseguenza, una migliore gestione delle risorse a disposizione.


Le variazioni di bilancio consistono, pertanto, in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio stesso.

Sono vietati gli spostamenti di dotazioni tra capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi a favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Le variazioni di bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate entro il termine del 30 novembre di ciascuna anno,

L’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può adottare soltanto in via d’urgenza variazioni di bilancio; in tal caso la relativa delibera deve essere ratificata dall’organo consiliare entro i successivi 60 giorni a pena di decadenza.


  Sulle variazioni di bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

5.2. L'assestamento del bilancio       Torna all'indice

Fra le variazioni di bilancio si distingue per la particolare importanza quella denominata “assestamento di bilancio” con la quale si intende la deliberazione consiliare di variazioni di bilancio che comporta la verifica generale di tutte le previsioni di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.


Può essere effettuato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.


  Sull'assestamento del bilancio l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 


5.3. I prelievi dal fondo di riserva       Torna all'indice

Le variazioni di bilancio si distinguono dai prelevamenti dal fondo di riserva che rappresentano semplici trasferimenti di somme dal fondo di riserva a favore di altri interventi di spesa.

I prelievi dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

5.4. Le variazioni del piano esecutivo di gestione (P.E.G.)       Torna all'indice

Le variazioni del piano esecutivo di gestione consistono in aggiornamenti dello stesso e possono essere effettuate entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Le variazioni del piano esecutivo di gestione sono approvate dall'organo esecutivo.

 

 

5.5. Competenze sulle variazioni del bilancio e del P.E.G.       Torna all'indice

 

Si sintetizzano qui di seguito le competenze nell'approvare le variazioni del bilancio e del P.E.G..

 

DOCUMENTI

COMPETENZE TEMPI
Variazioni di bilancio Consiglio entro il 30 novembre
Giunta in via d'urgenza entro il 30 novembre; ratifica entro 60 gg e comunque entro il 31 dicembre
Assestamento del bilancio Consiglio entro il 30 novembre
Prelievi dal fondo di riserva Giunta entro il 31 dicembre
Variazioni di P.E.G. Giunta entro il 15 dicembre
     

 

 

 

5.6. Le fasi delle entrate e delle spese       Torna all'indice

 

La gestione finanziaria dell’ente si esplica attraverso le seguenti fasi:

 

- per l’entrata, l’accertamento, la riscossione e il versamento;

 

- per la spesa, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.

 

 

FASI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

ENTRATE   SPESE
   
1) accertamento
2) riscossione
3) versamento
   

 

   
1) impegno
2) liquidazione
3) ordinazione
4) pagamento
   
   
   

 

 

 


L’accertamento

L'accertamento è la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate mediante la quale, sulla  base  di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo  titolo  giuridico,  individuato  il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché‚ fissata  la relativa scadenza, ai sensi dell'art. 179 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

  L'accertamento avviene generalmente con comunicazione scritta alla Ragioneria da parte del responsabile del servizio competente.
 


La riscossione

La riscossione è la seconda fase del procedimento di acquisizione delle entrate e consiste  nel  materiale introito delle somme dovute all'ente da parte del tesoriere o di altri eventuali  incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 180 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

  A fonte dell'introito delle somme di denaro viene rilasciata bolletta d'incasso. L'introito può avvenire anche sulla base di un ordinativo d'incasso diretto al Tesoriere dell'Ente (l'ordinativo di incasso è detto anche reversale).

 


Il versamento

 

Il versamento è la terza fase del procedimento di acquisizione delle entrate e si verifica allorquando l’incaricato della riscossione, diverso dal tesoriere, versa le somme riscosse al tesoriere stesso (art. 181 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Di solito il tesoriere dell'ente è una banca appositamente attrezzata.

 

  A fonte dell'introito delle somme di denaro viene rilasciata bolletta d'incasso. L'introito può avvenire anche sulla base di un ordinativo d'incasso diretto al Tesoriere dell'Ente (l'ordinativo di incasso è detto anche reversale).

 

 


L’impegno

 

L'impegno è la prima fase del procedimento di erogazione delle spese con  la  quale,  a   seguito   di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la  somma da  pagare,  determinato  il  soggetto  creditore,  indicata  la ragione e viene  costituito  il  vincolo  sulle  previsioni  di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria  accertata ai sensi dell'articolo 151 (art. 183 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

C’è una categoria di spese che non necessita di particolari atti amministrativi per l’assunzione dell’impegno (vengono infatti chiamati “impegni automatici”): le spese del personale derivanti da contratti collettivi, le rate di ammortamento dei mutui e altri oneri accessori, le spese dovute in base alla legge o a contratti già perfezionati. Per questa fattispecie di spese provvede ai relativi impegni direttamente il servizio finanziario sulla base degli stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

  Al di fuori della fattispecie degli impegni automatici, l’impegno è assunto generalmente con un atto amministrativo del responsabile del servizio competente, detto "determina" o "determinazione".


La determinazione costituisce l’atto con cui si approva la spesa e si assume l’impegno in attuazione di quanto previsto nel bilancio e nel piano esecutivo di gestione.


Le determinazioni, firmate e sottoscritte dal responsabile del servizio competente, sono trasmesse alla ragioneria e diventano esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.


Nell’ambito delle disposizioni di legge, il regolamento di contabilità di ciascun ente può disciplinare le procedure operative e le modalità di stesura delle determinazioni.
 

 

  La verifica della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario costituisce un passaggio molto importante del procedimento di erogazione della spesa. Infatti, senza copertura finanziaria non è possibile né l’assunzione dell’impegno, né l’effettuazione della spesa stessa.


L’esistenza della copertura finanziaria non implica solamente la disponibilità di somme da impegnare entro le previsioni di bilancio dell’intervento di spesa specifico (o del capitolo specifico in presenza di P.E.G.), ma anche una verifica generale se l’andamento degli accertamenti di tutte le entrate è in linea con l’andamento complessivo degli impegni.


Per quanto riguarda le spese in conto capitale e le spese che richiedono procedure di gara per la scelta del contraente sono previste regole particolari per l’assunzione dei relativi impegni:

- gli impegni delle spese in conto capitale sono necessariamente correlati agli accertamenti delle relative fonti di finanziamento: ad esempio, nel caso di un investimento finanziato con mutuo bisogna rilevare contestualmente l’accertamento del mutuo e l’impegno dell’opera pubblica;

- nei casi in cui l’individuazione del soggetto creditore o la determinazione degli altri elementi necessari all’impegno, avvengono per forza di cose alla fine di procedure di gara o in altri momenti successivi all’approvazione della spesa, è possibile effettuare la prenotazione di impegni (o impegni contabili), ai sensi dell'art. 183, comma 3 e dell'art. 192 del
Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Possono inoltre essere assunti impegni anche nel bilancio pluriennale sempre nei limiti dell’esistenza della copertura finanziaria.
 

 

 


La liquidazione

 

La liquidazione è la seconda fase del procedimento di erogazione delle spese e consiste nella determinazione della somma certa e liquida da  pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto e sulla base di idonei titoli atti  a  comprovare il diritto acquisito del creditore (ad esempio, la fattura o la nota spese).

 

  La liquidazione avviene con specifico atto amministrativo del responsabile del servizio competente, detto appunto "liquidazione di spesa" ai sensi dell'art. 184 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 


 
L’ordinazione

L'ordinazione è la terza fase del procedimento di erogazione delle spese con la quale si “ordina” al tesoriere dell’ente di provvedere al pagamento di una determinata somma a favore di un determinato creditore (art. 185 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

  L’“ordine” avviene tramite un documento denominato “mandato di pagamento” predisposto dalla Ragioneria.


 


Il pagamento

Il pagamento è l’ultima fase del procedimento di erogazione delle spese e consiste nella materiale erogazione della somma dal tesoriere al creditore dell’ente (art. 185 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Di solito il tesoriere dell'ente è una banca appositamente attrezzata.

 

 

 

5.7. Le regole per l'assunzione degli impegni di spesa       Torna all'indice

 

  Molta importanza riveste l'art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le regole fondamentali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese, finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli ordinativi di beni o prestazioni di servizi fatti a terzi.

 

Si ricorda, in particolare, le seguenti fattispecie:

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

 

 


Il "Manualetto" di contabilità degli enti locali è la versione semplificata del nuovo "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", gratuitamente disponibile su www.bellesiamauro.it

         

 

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