4.1. I rapporti interorganici tra consiglio, giunta e funzionari responsabili dei servizi
4.2. Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
4.1. I rapporti interorganici tra consiglio, giunta e funzionari responsabili dei servizi Torna all'indice
Il bilancio preventivo, quale strumento di programmazione generale, si inserisce nei rapporti interorganici tra consiglio e giunta dell’ente e comprende gli strumenti di programmazione fondamentali, fra i quali si ricorda la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed il piano triennale dei lavori pubblici.
¨ Per approfondimenti sulle competenze del Consiglio si veda l'art. 42 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per approfondimenti sulle competenze della Giunta si veda l'art. 48 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), quale documento operativo molto simile al "budget", riguarda, invece, i rapporti tra giunta e funzionari responsabili dei servizi.
Letteralmente, l'art. 169 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone:
"1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi...."
Pertanto la separazione tra le funzioni politiche proprie degli organi elettivi e le competenze gestionali avviene attraverso il P.E.G..
Nella realtà dei fatti, l'effettiva separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali stenta ancora a decollare per vari motivi, fra i quali:
le resistenze di molti amministratori locali che non intendono privarsi di un potere effettivo di gestione;
molti funzionari mal accettano maggiori responsabilità;
i confini della suddetta separazione a volte non sono chiari in quanto è difficile distinguere le competenze della Giunta dalle attribuzioni operative di competenza dei funzionari responsabili dei servizi;
lo strumento tramite il quale avviene la separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali, il P.E.G., è obbligatorio solo per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che rappresentano il 10% del totale dei Comuni (art. 169, comma 3; del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Quindi il 90% degli enti, se non approva il P.E.G. volontariamente, lascia di fatto la gestione in capo all'organo esecutivo e non ai responsabili dei servizi.
¨ Molti comuni al di sotto di 15.000 abitanti, adottano, nella realtà dei fatti, delle delibere sostitutive del P.E.G. più semplificate, che permettono comunque una certa separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente.
Sotto il profilo del coinvolgimento dei funzionari nelle responsabilità della gestione dei servizi pubblici, il P.E.G. rappresenta, fra l'altro, lo strumento principale che attua la riforma del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 poi trasfuso nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.
Completano il quadro di riferimento normativo anche alcuni articoli del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che si sintetizzano qui di seguito:
“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare … d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa” (art. 107, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
“Le attribuzioni dei dirigenti …. possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.” (art. 107, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
“A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50 comma 3 e dall'articolo 54.” (art. 107, comma 5, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al all'articolo 107, commi 2 e 3 ….. possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.” (art. 109, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
L'impostazione del Tuel trova riscontro anche in una successiva norma agevolativa per i piccolissimi comuni: la legge finanziaria per l’anno 2001, L. 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 35, comma 23, prevede solamente per i comuni con meno di 3000 abitanti, che si trovano, peraltro, in condizioni di carenza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, la possibilità di assumere atti gestionali da parte degli amministratori componenti l’organo esecutivo.
La separazione tra funzioni politiche e competenze gestionali, è stata in passato oggetto di ampio dibattito; la questione principale era focalizzata sul concetto e sulle modalità di assunzione dell’impegno di spesa, non perché il problema contabile fosse effettivamente importante, ma perché costituiva un passaggio obbligato per la concreta attribuzione ai dirigenti/funzionari degli effettivi poteri decisori operativi nella Pubblica Amministrazione locale.
¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.
4.2. Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) Torna all'indice
Per quanto concerne la struttura, il P.E.G. si configura come un documento di programmazione complesso che comprende dati finanziari, quantitativi e parti descrittive.
Pur riferendosi allo stesso periodo di analisi, il P.E.G. si differenzia dal bilancio annuale di previsione, perché costituisce una disaggregazione del bilancio stesso, allo scopo di fornire informazioni finanziarie dettagliate.
Infatti, l’art. 169 del Tuel dispone che il P.E.G. debba disaggregare il bilancio preventivo nel seguente modo:- le risorse dell’entrata sono suddivise in capitoli;
- i servizi della spesa sono suddivisi in centri di costo;
- gli interventi di spesa sono suddivisi in capitoli.
STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G.
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ENTRATE | SPESE | |
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Il P.E.G. non è, tuttavia, solo uno strumento di programmazione finanziaria, ma contiene anche una serie di dati quantitativi e descrittivi inerenti la gestione dei singoli servizi: le dotazioni tecniche, umane e strumentali a disposizione nel periodo considerato e gli obiettivi da raggiungere per ogni singolo centro di costo, definiti sulla base delle risorse disponibili.
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) IN SINTESI
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Finalità: | è uno strumento di programmazione operativa a breve termine. |
Periodo: | il periodo considerato è l’esercizio annuale. |
Chi lo approva: | l’organo esecutivo approva il P.E.G. prima dell’inizio dell’esercizio sulla base del bilancio preventivo. |
Destinatari: | i dirigenti o i funzionari responsabili dei servizi devono attuare il P.E.G.. |
Contenuti: | il P.E.G. è un
documento complesso che comprende dati finanziari, quantitativi e
parti descrittive. Dal punto di vista finanziario, costituisce una disaggregazione del bilancio preventivo annuale: le risorse dell’entrata sono suddivise in capitoli, i servizi della spesa sono suddivisi in centri di costo e gli interventi di spesa sono suddivisi in capitoli. Contiene anche l’indicazione delle dotazioni tecniche, umane e strumentali a disposizione nel periodo considerato per ciascun centro di costo. Contiene inoltre gli obiettivi da raggiungere per ogni singolo centro di costo, definiti sulla base delle risorse disponibili. |
Obbligatorietà: | il P.E.G. è
obbligatorio nei comuni con più di 15.000 abitanti. |
Variazioni: | Le variazioni del P.E.G. sono adottate con deliberazione dell’organo esecutivo entro la data del 15 dicembre. |
Il "Manualetto" di contabilità degli enti locali è la versione semplificata del nuovo "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", gratuitamente disponibile su www.bellesiamauro.it
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