Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

per neofiti e per concorsi

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Cap. 3 - Le caratteristiche fondamentali del bilancio preventivo e della contabilità finanziaria  

 

 

 

INDICE:

3.1. Le caratteristiche fondamentali del bilancio preventivo
3.2. La struttura del bilancio
3.3. I principi contabili
3.4. Gli allegati al bilancio preventivo annuale
3.5. La relazione previsionale e programmatica
3.6. Il bilancio pluriennale
3.7. Le caratteristiche fondamentali della contabilità finanziaria
3.8. I residui attivi e passivi
3.9. Il servizio di tesoreria
3.10. Il servizio di economato
3.11. Il regolamento di contabilità
3.12. L'iter di formazione ed approvazione del bilancio preventivo
3.13. L'esercizio provvisorio
3.14. La gestione provvisoria
3.15. Le opere pubbliche e gli altri investimenti
3.16. Le fonti di finanziamento degli investimenti
3.17. I mutui e gli altri prestiti

 

 

 

 

 

 

 3.1. Le caratteristiche fondamentali del bilancio preventivo      Torna all'indice

 

La gestione dell’ente si esplica attraverso l'approvazione di un bilancio preventivo contenente gli aspetti finanziari dei fatti di gestione previsti nel periodo cui il bilancio si riferisce (bilancio finanziario).

 

 

Il bilancio preventivo è obbligatorio e deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente da parte del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¨ Negli ultimi anni la scadenza del bilancio di previsione è sempre stata prorogata di qualche mese in relazione al ritardo della definizione del quadro normativo necessario all'elaborazione del bilancio stesso.

 

Il bilancio è annuale e pluriennale (generalmente di tre anni); più precisamente, il bilancio pluriennale costituisce un allegato obbligatorio al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 162 e segg. del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Il bilancio assume una importanza fondamentale nella vita amministrativa dell'ente locale sotto due profili diversi, ma allo stesso tempo integrati tra loro:

1) da un lato, il bilancio assume una rilevanza politico - amministrativa in quanto racchiude i programmi e gli indirizzi di gestione che l’amministrazione intende attuare nell’arco di tempo considerato;

 

2) dall’altro, è vincolante poiché si pone come uno strumento giuridico necessario per l’effettuazione delle spese e il reperimento delle entrate.

 

Anche per gli enti locali vige, infatti, il principio generale della contabilità pubblica secondo il quale lo stanziamento di spesa in un determinato capitolo o intervento di bilancio costituisce lo strumento giuridico necessario per l’erogazione della spesa stessa,  mentre lo stanziamento di entrata autorizza il reperimento delle relative entrate.

 

 

Pertanto, il bilancio preventivo è definito “autorizzatorio” o "autorizzativo"  perché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite all'assunzione di impegni (fatta eccezione per i servizi per conto di terzi), mentre gli stanziamenti di entrata autorizzano il reperimento delle risorse finanziarie.

 

¨ Per i servizi per conto di terzi, che costituiscono allo stesso tempo un debito e un credito nei confronti dell’ente, la funzione autorizzativa del bilancio perde significato; è invece essenziale, ai fini della regolarità contabile del bilancio, il rispetto del principio dell’equivalenza tra le previsioni di entrata e di spesa, da un lato, e gli accertamenti e gli impegni, dall’altro. Art. 164, comma 2, del Tuel.

 

¨ La definizione ed il significato del carattere autorizzatorio del bilancio è ben noto da tempo in sede di contabilità pubblica; si veda in proposito Buscema S., Trattato di contabilità pubblica, Giuffrè editore, 1987, pag. 264 “... l’erogazione di qualsiasi spesa a carico del bilancio può avvenire soltanto in presenza di una norma sostanziale che autorizza la spesa e che si pone come causa giuridica della stessa, nonché di uno stanziamento di bilancio che costituisce lo strumento giuridico necessario per la concreta erogazione.”

 

 

Sia il bilancio annuale, che quello pluriennale sono redatti in termini di competenza finanziaria.

 

 

 Il principio della competenza finanziaria impone l’inserimento nel bilancio di previsione di stanziamenti pari alle entrate che si prevede di accertare e alle spese che si prevede di impegnare nel periodo cui il bilancio si riferisce, ai sensi dell'art. 165, comma 10, lett. b) del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO

(finanziario, di competenza)

 

ENTRATE   SPESE
 

Stanziamenti di entrata = ammontare degli accertamenti di entrata che si prevede di assumere nel periodo considerato dal bilancio

 

 

Stanziamenti di spesa = ammontare degli impegni di spesa che si presume di assumere nel periodo considerato dal bilancio

 

   
   
   

 

¨ Per approfondimenti si rinvia al cap. 5 - Le regole base della gestione finanziaria durante l'esercizio.

 

 

I bilanci degli enti locali sono definiti, tecnicamente, di "competenza mista" in quanto pur essendo fondamentalmente di competenza (cioè dell'anno di riferimento), tengono conto anche dei risultati degli esercizi precedenti, mediante l’iscrizione dell’avanzo o del disavanzo dell’esercizio precedente.

 

 

Rispetto alla riforma precedente, di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, nel nuovo ordinamento contabile introdotto con il D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e riportato successivamente nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, scompare l’obbligo di redazione del bilancio preventivo di cassa in aggiunta a quello di competenza allo scopo di semplificare il processo di programmazione; le funzioni ed i compiti di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria sono stati attribuiti al responsabile del servizio finanziario (figura obbligatoriamente presente in ciascun ente locale).

 

 

 

Il bilancio di cassa (ora non obbligatorio) aveva lo scopo di prevedere i flussi di denaro in entrata ed in uscita nel corso dell’esercizio per evitare situazioni temporanee di carenza di fondi liquidi. Alla perdita progressiva dell’importanza del bilancio preventivo di cassa negli anni '80 e '90 hanno contribuito molteplici fattori: la separazione delle funzioni politiche dalle competenze gestionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi trasfusi, rispettivamente, nel  Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; il trasferimento delle funzioni di coordinamento dell’attività finanziaria al responsabile del servizio finanziario e, fra l’altro, anche la graduale estensione a tutti gli enti del regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

Gli ultimi anni rilevano una inversione di tendenza: si assiste ad una nuova rivalutazione della contabilità di cassa in funzione del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive leggi finanziarie).

 

 

 

 

 3.2. La struttura del bilancio      Torna all'indice

 

Riguardo alla struttura, il bilancio preventivo annuale  si presenta sinteticamente diviso in due parti: entrate e spese.

 

 

Le entrate si suddividono in titoli, categorie e risorse, le spese in titoli, funzioni, servizi ed interventi.

 

Le risorse e gli interventi costituiscono, rispettivamente per l’entrata e per la spesa, le unità elementari del bilancio con l’eccezione dei servizi in conto di terzi, per i quali l’unità elementare è il capitolo.


Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), di cui si tratterà in prosieguo, prevede una ulteriore suddivisione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO

 

ENTRATE   SPESE

 

Titolo I - Entrate tributarie
 
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione, e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
 
Titolo III - Entrate extratributarie

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
  
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
  
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

 

 

Titolo I - Spese correnti

 

Titolo II - Spese in conto capitale

 

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

 

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

 

 

   

 

 

 

 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO 

ENTRATE

SUDDIVISIONE PER TITOLI  E  CATEGORIE

 

 

 

Titolo I - Entrate tributarie:

 

categoria 1  Imposte.

categoria 2  Tasse.

categoria 3  Tributi speciali e altre entrate tributarie proprie.

 

Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione, e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione:

 

categoria 1  Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato.

categoria 2  Contributi e trasferimenti correnti dalla regione.

categoria 3  Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate.

categoria 4  Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari internazionali.

categoria 5  Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.

 

Titolo III - Entrate extratributarie:

        

categoria 1  Proventi dei servizi pubblici.

categoria 2  Proventi dei beni dell'ente.

categoria 3  Interessi su anticipazioni e crediti.

categoria 4  Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società.

categoria 5  Proventi diversi.

 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti:

 

categoria 1  Alienazione di beni patrimoniali.

categoria 2  Trasferimenti di capitale dallo Stato.

categoria 3  Trasferimenti di capitale dalla regione.

categoria 4  Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico.

categoria 5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti.

categoria 6  Riscossione di crediti.

 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti:

 

categoria 1  Anticipazioni di cassa.

categoria 2  Finanziamenti a breve termine.

categoria 3  Assunzione di mutui e prestiti.

categoria 4  Emissione di prestiti obbligazionari.

 

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

 

nessuna categoria

 

 

 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO 

SPESE

SUDDIVISIONE PER TITOLI, FUNZIONI, SERVIZI E INTERVENTI

 

 

 

 

TITOLI

 

Titolo I        Spese correnti

Titolo II       Spese in conto capitale

Titolo III      Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV      Spese per servizi per conto di terzi

 

 

 

FUNZIONI  E  SERVIZI

 

 

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:

 

servizio 1     Organi istituzionali, partecipazione e decentramento.

servizio 2      Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione.

servizio 3     Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione.

servizio 4     Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

servizio 5     Gestione beni demaniali e patrimoniali.

servizio 6     Ufficio tecnico.

servizio 7     Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.

servizio 8     Altri servizi generali.

        

Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia:

 

servizio 1     Uffici giudiziari.

servizio 2     Casa circondariale e altri servizi.

 

Funzione 3 - Funzioni di polizia locale:

 

servizio 1     Polizia municipale.

servizio 2      Polizia commerciale.

servizio 3     Polizia amministrativa.

 

Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica:

        

servizio 1     Scuola materna.

servizio 2     Istruzione elementare.

servizio 3     Istruzione media.

servizio 4     Istruzione secondaria superiore.

servizio 5     Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

        

Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali:

 

servizio 1     Biblioteche, musei e pinacoteche.

servizio 2     Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

 

Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:

        

servizio 1     Piscine comunali.

servizio 2     Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti.

servizio 3     Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

 

Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico:

 

servizio 1     Servizi turistici.

servizio 2     Manifestazioni turistiche.

 

Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:

 

servizio 1     Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.

servizio 2     Illuminazione pubblica e servizi connessi.

servizio 3     Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

 

Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

 

servizio 1     Urbanistica e gestione del territorio.

servizio 2     Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico - popolare.

servizio 3     Servizi di protezione civile.

servizio 4     Servizio idrico integrato.

servizio 5     Servizio smaltimento rifiuti.

servizio 6     Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

 

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale:

 

servizio 1     Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.

servizio 2     Servizi di prevenzione e riabilitazione.

servizio 3     Strutture residenziali e di ricovero per anziani.

servizio 4     Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

servizio 5     Servizio necroscopico e cimiteriale.

 

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico:

 

servizio 1     Affissioni e pubblicità.

servizio 2     Fiere, mercati e servizi connessi.

servizio 3     Mattatoio e servizi connessi.

servizio 4     Servizi relativi all'industria.

servizio 5     Servizi relativi al commercio.

servizio 6     Servizi relativi all'artigianato.

servizio 7     Servizi relativi all’agricoltura.

 

Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi:

        

servizio 1     Distribuzione gas.

servizio 2     Centrale del latte.

servizio 3     Distribuzione energia elettrica.

servizio 4     Teleriscaldamento.

servizio 5     Farmacie.

servizio 6     Altri servizi produttivi.

 

 

INTERVENTI

 

Interventi del titolo I – Spese correnti:

 

intervento 1          Personale.

intervento 2          Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.

intervento 3          Prestazione di servizi.

intervento 4          Utilizzo di beni di terzi.

intervento 5          Trasferimenti.

intervento 6          Interessi passivi e oneri finanziari diversi.

intervento 7          Imposte e tasse.

intervento 8          Oneri straordinari della gestione corrente.

intervento 9          Ammortamenti di esercizio.

intervento 10        Fondo svalutazione crediti.

intervento 11        Fondo di riserva.

 

 

Gli interventi 10 e 11, rispettivamente, il fondo svalutazione crediti ed il fondo di riserva sono presenti solo nel servizio 0108 (“Altri servizi generali” della funzione 1 “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo”).

 

 

Interventi del titolo II - Spese in conto capitale:

 

intervento 1          Acquisizione di beni immobili.

intervento 2          Espropri e servitù onerose.

intervento 3          Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia.

intervento 4          Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia.

intervento 5          Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche.

intervento 6          Incarichi professionali esterni.

intervento 7          Trasferimenti di capitale.

intervento 8          Partecipazioni azionarie.

intervento 9          Conferimenti di capitale.

intervento 10        Concessioni di crediti e anticipazioni.

 

Interventi del titolo III - Spese per rimborso di prestiti:

 

intervento 1          Rimborso per anticipazioni di cassa.

intervento 2          Rimborso di finanziamenti a breve termine.

intervento 3          Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti.

intervento 4          Rimborso di prestiti obbligazionari.

intervento 5          Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali.

 

Interventi del titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi:

 

nessun intervento

 

 

 

 

Il fondo di riserva.

Il bilancio preventivo contiene necessariamente uno stanziamento tra le spese del titolo I, denominato fondo di riserva, di ammontare non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti; il fondo di riserva è utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità.
 

Il fondo di riserva ha la funzione di permettere il finanziamento di maggiori o nuove spese, di solito di piccola entità, nei casi in cui si verifichino nel corso della gestione esigenze straordinarie e quando gli stanziamenti di spesa del bilancio si rivelino, durante l’esercizio, insufficienti.
 

 

 

 

 3.3. I principi contabili        Torna all'indice

 

 

 

Il bilancio si fonda su principi contabili da intendersi quali  "disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell’ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle norme ivi contenute e secondo le finalità volute dal legislatore. Essi si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.".

 

¨ La suddetta definizione di principi contabili è indicata nel punto n. 1 del principio contabile n. 0- framework - "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali", 18 ottobre 2006, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno.

 

Alcuni di questi, vista l'importanza, sono direttamente indicati nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (art. 161 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), altri sono desumibili dall'ordinamento stesso.

 

I principi o postulati, di cui all’art.162, c.1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio e non solo il bilancio di previsione. I postulati individuati dalla norma sono dunque i seguenti:

- Unità;
- Annualità;
- Universalità;
- Integrità;
- Veridicità;
- Pareggio finanziario;

- Equilibrio finanziario di parte corrente (o situazione corrente)
- Pubblicità.

 

 

Unità Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, ovvero non vi è alcuna correlazione diretta tra entrate e spese, salvo casi particolari stabiliti dalla legge per scopi specifici.
Annualità L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il principio dell’annualità è strettamente collegato al principio della competenza finanziaria, secondo il quale devono essere iscritte in bilancio solo le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce.
Universalità - unicità Il bilancio deve comprendere tutte le entrate e tutte le spese al fine di fornire una visione completa della gestione finanziaria dell’esercizio. Sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate.
Integrità Le entrate e le spese vanno iscritte nel loro importo integrale, al lordo, senza alcuna detrazione o compensazione.
Veridicità E’ un principio amministrativo universalmente valido: i dati contenuti nel bilancio devono essere espressivi della realtà. Spetta al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni e degli accertamenti, degli impegni e degli altri dati contenuti nel bilancio e nel rendiconto.
Il principio della veridicità è strettamente connesso con quelli dell’attendibilità e della specificazione o chiarezza.
Pareggio Il principio del pareggio finanziario impone che il bilancio di previsione sia deliberato con un importo complessivo di entrate uguale a quello delle spese.
Il pareggio finanziario deve essere rispettato anche nelle variazioni di bilancio durante la gestione (art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Equilibrio finanziario di parte corrente (o situazione corrente) Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti obbligazionari in estinzione, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I + II + III) e non possono avere altre forme di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.
Il bilancio preventivo non può presentare una situazione corrente in disavanzo; rimane comunque ammessa dall’ordinamento una situazione di avanzo corrente. La parte eccedente delle entrate correnti, rispetto la somma delle spese correnti (titolo I) e delle quote capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari in estinzione, finanzia gli investimenti.
Pubblicità Il principio della pubblicità richiede che i contenuti significativi e caratteristici del bilancio siano resi noti ai cittadini ed agli altri organismi di partecipazione di cui all’art. 8 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¨Discende direttamente dal principio della pubblicità la L. 25 febbraio 1987, n. 67, che obbliga le province ed i comuni con più di 20.000 abitanti a pubblicare per estratto i loro bilanci su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.


 
 

 

Gli ulteriori postulati desumibili dall’ordinamento sono i seguenti:

- Comprensibilità
- Significatività e rilevanza
- Attendibilità
- Verificabilità
- Coerenza - compatibilità
- Congruità
- Motivata flessibilità
- Neutralità
- Prudenza
- Comparabilità
- Competenza finanziaria
- Competenza economica

- Specificazione

- Trasparenza

- Corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche
- Equivalenza per i servizi in conto terzi

 

 

Comprensibilità - chiarezza Il principio della chiarezza (strettamente collegato a quello della trasparenza e pubblicità) indica che il contenuto del bilancio dovrebbe essere accessibile al cittadino di media capacità intellettuale

Buscema S., Trattato di contabilità pubblica, vol. IV, Giuffrè editore, 1987, pag. 275, “La regola della chiarezza..... integra obiettivamente la regola della pubblicità, la quale non sarebbe da sola idonea per dimostrare ai cittadini il perseguimento dei fini pubblici con i mezzi forniti sia con il sistema tributario sia con l’utilizzo dei beni pubblici. L’osservanza di questa regola è stata negativamente criticata per il bilancio dello Stato anche a seguito delle riforme disposte con le leggi n. 62/1964 e n. 468/1978. Altrettanto deve dirsi per i bilanci degli enti locali la cui struttura è modellata su quella dei bilanci dello Stato (artt. da 5 a 11 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421)”.

Significatività e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
Attendibilità Il principio dell’attendibilità impone che gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo siano suffragati da idonee analisi retrospettive e prospettiche allo scopo di individuare il trend o altri elementi interni od esterni in grado di influenzare il livello degli stanziamenti stessi. La verifica dell’attendibilità spetta al responsabile del servizio finanziario ed è in stretta correlazione con i principi di veridicità e di compatibilità delle previsioni di bilancio.
Verificabilità I dati e le informazioni di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo gli enti devono conservare la necessaria documentazione probatoria.
Coerenza - compatibilità Il principio della coerenza implica l’esistenza di un nesso logico ed una mancanza di contraddizioni tra tutti gli atti della programmazione e della rendicontazione. La relazione previsionale e programmatica, in particolare, deve indicare gli elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni (art. 170, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Il responsabile del servizio finanziario è preposto, fra l’altro, alla verifica della compatibilità tra le previsioni di spesa, avanzate dagli altri responsabili dei servizi, da iscriversi nei bilanci annuale e pluriennale: la verifica della compatibilità della spesa rappresenta una fattispecie particolare delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’intera attività finanziaria attribuite al responsabile del servizio finanziario (art. 153, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Congruità La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini stabiliti.
Flessibilità Anche se il bilancio preventivo contiene un fondo di riserva con lo scopo di aumentare stanziamenti di spesa nell’eventualità si rilevino insufficienti nel corso della gestione, resta pur sempre un documento di programmazione che poggia su una realtà e su un quadro di riferimento tecnico-amministrativo in continua evoluzione. Risulta pertanto necessario poter procedere nel corso dell’esercizio a variazioni di bilancio sia annuale, che pluriennale ed a variazioni del piano esecutivo di gestione (art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Neutralità La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari del sistema di bilancio.
Prudenza Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo amministrativo considerato e le spese nel limite degli impegni sostenibili.
Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte.
Comparabilità Il principio evidenzia la necessità di poter comparare nel tempo le informazioni di bilancio al fine di identificare gli andamenti tendenziali. Inoltre, la comparabilità riguarda anche i raffronti con diversi enti locali.
Competenza finanziaria La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno), salvo le eccezioni espressamente previste per legge.
Competenza economica Il presente principio è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale e, in particolare, al conto del patrimonio, al conto economico ed al prospetto di conciliazione. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
Specificazione Tutte le entrate e le spese vanno raggruppate e distinte secondo le forme e le modalità indicate dall’art. 165 del Tuel in ordine alla struttura del bilancio.
Trasparenza E’, come la veridicità, un principio amministrativo universalmente valido; in senso prettamente contabile, implica il rispetto degli altri principi ed in particolare quello della specificazione del bilancio.
Il principio della trasparenza si concretizza, altresì, nel rispetto delle regole e delle modalità delle fasi che caratterizzano la gestione contabile dell’ente locale (art.22, L. 7 agosto 1990, n. 241).
Corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche E’ un principio generale che fa riferimento al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (Art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana); il controllo di gestione costituisce lo strumento gestionale principale per verificare l’applicazione del suddetto principio (art. 196 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Equivalenza per i servizi in conto terzi Le entrate e le spese per conto di terzi rappresentano nello stesso tempo un debito ed un credito per l’ente; pertanto deve rilevarsi in qualsiasi momento l’uguaglianza tra le previsioni di entrata e di spesa e tra gli accertamenti e gli impegni (art. 168 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).


 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4. Gli allegati al bilancio preventivo annuale        Torna all'indice

 


Sono allegati al bilancio preventivo annuale (ai sensi degli artt. 170, 171 e 172 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

la relazione previsionale e programmatica;

 

il bilancio pluriennale;

 

il rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il  bilancio di previsione;

 

le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
 
la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà  od in diritto di superficie;

 

il programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Codice De Lise - ex L. 11 febbraio 1994, n. 109 "legge Merloni sui lavori pubblici") e del DM 9 giugno 2005;
 
le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote delle imposte e le eventuali detrazioni, le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

 

Fra gli altri allegati al bilancio preventivo annuale si ricorda:

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art. 242 del Tuel (art. 172, comma 1, lettera f, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 
relazione dell’organo di revisione (art. 174, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 
i prospetti per il calcolo dei saldi programmatici di cassa e di competenza, in riferimento agli adempimenti connessi all’attuazione del patto di stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive integrazioni e modificazioni.
 

 



 3.5. La relazione previsionale e programmatica        Torna all'indice

 

La relazione previsionale e programmatica è uno dei più importanti strumenti di programmazione; costituisce un allegato al bilancio di previsione e si riferisce ad un arco di tempo uguale a quello del bilancio pluriennale (generalmente tre anni).


Le modalità redazionali della relazione previsionale e programmatica sono sostanzialmente uguali per tutti gli enti sia nei contenuti, che nella forma grafica.


Secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 326/98 , la relazione previsionale e programmatica dei comuni è strutturata come segue:
 

 

STRUTTURA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

sezione 1 caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente;
sezione 2 analisi delle risorse;
sezione 3 programmi e progetti;
sezione 4 stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione;
sezione 5 rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici;
sezione 6 considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione.


 

La relazione previsionale e programmatica trae origine dalle indicazioni contenute nelle linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Analizza, poi, le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, delle attività economiche, i bisogni dei cittadini, le risorse a disposizione dell’ente ed i servizi erogati.
 

Gli obiettivi programmatici sono fissati in riferimento ai bisogni dei cittadini, sulla base delle risorse finanziarie a disposizione, previa valutazione dei volumi di spesa conseguenti alle attività svolte o che si intendono svolgere; l’analisi riguarda sia l’andamento storico, che quello prospettico.
 

Le fonti di finanziamento sono suddivise in entrate correnti ed entrate per investimenti e sono singolarmente valutate in relazione alla normativa statale, regionale e all’andamento del mercato finanziario.
 

Le spese sono suddivise per programmi e progetti con l’indicazione dei funzionari – dirigenti responsabili, separando le spese consolidate e quelle di sviluppo.

Le spese consolidate derivano dalla realizzazione di obiettivi già raggiunti negli esercizi passati.

 

Le spese di sviluppo si riferiscono alle maggiori spese a carico dei bilanci futuri derivanti dalla realizzazione di nuovi obiettivi.
 



 3.6. Il bilancio pluriennale        Torna all'indice
 


Il bilancio pluriennale rappresenta la traduzione in termini monetari delle scelte e delle analisi indicate nella relazione previsionale e programmatica.
 

Il bilancio pluriennale è un allegato al bilancio di previsione e copre un periodo, non inferiore a tre anni, pari a quello considerato dal bilancio pluriennale della regione di appartenenza.
 

Il primo esercizio contemplato dal bilancio pluriennale coincide con quello del bilancio di previsione annuale; per questo motivo il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente ed assume la denominazione di “bilancio scorrevole”.
 

Il bilancio pluriennale deve osservare gli stessi principi del bilancio annuale, tranne quello dell’annualità.
 

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
 

La struttura del bilancio pluriennale è simile a quella prevista per il bilancio annuale e si articola, nella parte entrata, distinguendo i mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti dalle fonti di finanziamento degli investimenti; nella parte spesa, si articola per programmi, titoli, servizi ed interventi, suddividendo le spese correnti in consolidate e di sviluppo e collegandosi direttamente alla struttura della relazione previsionale e programmatica.
 

 

 

STRUTTURA DEL BILANCIO PLURIENNALE

 

ENTRATE   SPESE

 

Titoli

 

Categorie

 

Risorse

 

   
Programmi

spesa consolidata

spesa di sviluppo

   
Titoli

spesa consolidata

spesa di sviluppo

   
Servizi

spesa consolidata

spesa di sviluppo

   
Interventi

spesa consolidata

spesa di sviluppo

   

 

   

 

 

 

 

  Sul bilancio preventivo l’organo di revisione fornisce un parere, ai sensi dell’art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 3.7. Le caratteristiche fondamentali della contabilità finanziaria        Torna all'indice

 

 


La contabilità utilizzata obbligatoriamente dagli enti locali è di tipo finanziario per due motivi:

1) in relazione alla natura finanziaria ed autorizzatoria del bilancio preventivo;

 

2) in analogia con quanto avviene per lo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere.
 

Infatti, secondo quanto indicato dal Titolo III "Gestione del bilancio" del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 178 e segg.) all’approvazione del bilancio preventivo segue la gestione dello stesso, attraverso le fasi di entrata (accertamento, riscossione e versamento) e di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento).

 

 

 

FASI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

ENTRATE   SPESE
   
1) accertamento
2) riscossione
3) versamento
   

 

   
1) impegno
2) liquidazione
3) ordinazione
4) pagamento
   
   
   

 

 

¨ Per approfondimenti si rinvia al cap. 5 - Le regole base della gestione finanziaria durante l'esercizio.

 

 

Le rilevazioni avvengono in contabilità semplice per ciascuna voce di bilancio e secondo la codifica prestabilita delle entrare e delle spese.

¨ Furlan S. nell’articolo apparso in Contabilità Finanza e Controllo, n. 5/95, “Mettiamo i puntini sulle i. Contabilità senza conti: l’ossimoro della contabilità degli enti locali”,  precisa in riferimento al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali:  “Per amor di precisione non si dovrebbe parlare di contabilità finanziaria, né tantomeno di contabilità economica dato che non si fa uso di conti, di dare e di avere, di scritture doppie, ma di rilevazioni a partita semplice.
Dovremmo dire: rilevazioni finanziarie e non contabilità finanziaria, rilevazioni economiche e non contabilità economica, perché la parola contabilità deriva da conto e conto è il prospetto a due sezioni (una dare e l’altra avere) che accoglie i valori di un dato oggetto.
Non è mia intenzione disquisire su questo argomento, ma semplicemente ricordare come in tutto il settore pubblico non si impieghino i “conti”, cioè non si usi il metodo della partita doppia.”.
 

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

 

 

La contabilità finanziaria costituisce la sola contabilità obbligatoria durante l’esercizio e rileva gli effetti finanziari dei fatti o degli eventi di gestione.

 

 

La contabilità finanziaria non rileva variazioni economiche che non generino, contestualmente, aspetti finanziari; ad esempio, non si rilevano gli ammortamenti, le permute di beni, le variazioni delle rimanenze.

¨ La contabilità finanziaria, secondo le disposizioni degli artt. 229 e 230 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relega la contabilità economica e patrimoniale ad un ruolo secondario e non concomitante all’evolversi dei fatti della gestione, per cui la visione contabile d’insieme, nei tre aspetti finanziario, economico e patrimoniale è disponibile solamente globalmente ed a posteriori, in sede di rendicontazione. Il presente aspetto negativo può essere superato applicando il sistema di contabilità unica.

 

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

I punti di forza della contabilità finanziaria sono:

 

1) rileva la destinazione delle risorse finanziarie (sia in entrata, che in spesa) controllandone i flussi. Inoltre, produce interessanti informazioni sugli scostamenti tra valori preventivati e valori consuntivi, in relazione all'attuazione di quanto precedentemente programmato; i risultati che essa rileva sono però limitati a quelli finanziari. La quantificazione e la valutazione dei risultati complessivi della gestione traggono, invece, origine dalla conoscenza di altri elementi, fra cui il valore di tutte le risorse impiegate (non solo quelle finanziarie), la qualità e la quantità dei beni o dei servizi prodotti o erogati nel territorio ed il grado di soddisfacimento delle attese dei cittadini / utenti.
 

 

2) favorisce il controllo degli equilibri di bilancio sia generali, che particolari: ad esempio, quelli legati alla realizzazione delle singole opere pubbliche. Infatti, l'analisi finanziaria è particolarmente utile ad una verifica preventiva e consuntiva della capacità di far fronte ai fabbisogni di mezzi monetari con adeguate fonti di finanziamento.

 

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

 

La gestione finanziaria si conclude con l’approvazione, da parte dell’organo consiliare, del conto del bilancio (o rendiconto finanziario) che evidenzia i risultati finanziario della gestione in termini di avanzo, disavanzo o pareggio.

¨ Per approfondimenti si rinvia al Cap. 6 - Il rendiconto e la contabilità tridimensionale: finanziaria, economica e patrimoniale.

 

 

 

 

 3.8. I residui attivi e passivi        Torna all'indice

 

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
 

Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio .
 

L’esistenza dei residui comporta la tenuta di due gestioni contabili parallele: la contabilità finanziaria di competenza (gestione di competenza) relativa all’anno in corso e la contabilità finanziaria relativa ai procedimenti di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate iniziati negli anni precedenti e non ancora conclusi (gestione residui); i mandati di pagamento, ad esempio, devono indicare se si riferiscono ad impegni su stanziamenti di bilancio dell’anno in corso (gestione di competenza) o se si riferiscono a residui passivi relativi agli anni precedenti (gestione residui).
 

E’ espressamente vietato mantenere tra i residui attivi somme che non rispettano i vincoli e le condizioni necessari all’accertamento; parimenti, è espressamente vietato mantenere tra i residui passivi somme che non rispettano i vincoli e le condizioni necessari all’impegno, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge. In altri termini, è vietato mantenere in bilancio i cosiddetti “residui di stanziamento” che sono degli accantonamenti di somme non corrispondenti a debiti e crediti effettivi.
 

 

 


 3.9. Il servizio di tesoreria        Torna all'indice

 

Per le operazioni di riscossione delle entrate, di pagamento delle spese, di custodia dei fondi di cassa e dei titoli, tutti gli enti locali devono avvalersi di un servizio di tesoreria svolto da soggetti a ciò abilitati che sono perlopiù Istituti Bancari (art. 208 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Le riscossioni ed i pagamenti che effettua il Tesoriere avvengono su emissione, da parte dell’ente, degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, per i quali si rinvia al capitolo 5 del presente manuale.

 

Fra le altre operazioni di tesoreria si annovera anche l'obbligo  di erogazione delle anticipazioni di cassa (o di tesoreria) nel caso in cui l’ente si trovi in temporanee difficoltà di cassa. La richiesta di anticipazione di  tesoreria deve essere preceduta da una formale deliberazione di autorizzazione della giunta dell’ente che attesti il limite massimo corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente   afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

Alla fine della gestione il tesoriere rende il conto della propria attività svolta, così come tutti gli agenti contabili ai sensi dell'art. 226 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base dei modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194.

¨ Il rendiconto del tesoriere contiene, in particolare, i seguenti dati:
- la gestione delle entrate con le riscossioni a competenza ed a residui per ciascuna voce di entrata, gli stanziamenti definitivi di competenza ed i residui conservati;
- il riepilogo generale delle entrate;
- la gestione delle spese con i pagamenti a residui ed a competenza gli stanziamenti definitivi di competenza ed i residui conservati;
- il riepilogo generale delle spese;
- il quadro riassuntivo della gestione di cassa con i fondi di cassa iniziale e finale;
- il prospetto di concordanza con la tesoreria centrale.
Al rendiconto del tesoriere è allegata la documentazione giustificativa delle operazioni eseguite.
 

 

 

 3.10. Il servizio di economato        Torna all'indice

 

Le piccole operazioni di riscossione e di pagamento direttamente effettuate dall'Ente (e non tramite il servizio di tesoreria) sono di competenza dell'Economo e degli altri agenti contabili. L'Economo è, infatti, il funzionario al quale sono affidati i compiti di provvedere all'acquisto del materiale d'uso e di consumo, alla manutenzione delle attrezzature e dei materiali necessari al funzionamento interno dell'ente ed in generale all’effettuazione delle spese di non rilevante ammontare.

Per poter effettuare i pagamenti in contanti l'Economo dispone di una cassa economale e di conseguenza, come tutti coloro che maneggiano denaro o valori dell'ente, rientra nella categoria degli agenti contabili, ai sensi degli artt. 93 e 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli agenti contabili hanno due obblighi precisi:

a) devono rendere il conto annualmente della propria gestione;

b) sono soggetti al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti.

Il regolamento di contabilità (come indicato dall'art. 153, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o uno specifico regolamento di economato) dispone nel dettaglio, l'affidamento, i compiti ed i limiti dell'Economo in funzione della struttura organizzativa interna

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

 

 

 3.11.  Il regolamento di contabilità        Torna all'indice

 

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato (art. 149 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); tuttavia, la legge statale fissa i principi e le regole che debbono essere per forza di cose uniformi per tutti gli enti locali, al fine di garantire l’omogeneità della determinazione dei risultati finanziari ed econonomico – patrimoniali ed anche per ovvie esigenze di aggregazione dei dati  in contabilità nazionale.


Il regolamento di contabilità è obbligatorio ed ha la funzione di applicare le disposizioni di legge nelle modalità più consone alle dimensioni e alle peculiarità della struttura e del sistema organizzativo di ciascun ente.

 

L'organo competente a deliberare il regolamento di contabilità è il consiglio dell'ente.


L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali contiene norme che rinviano direttamente la disciplina di argomenti specifici al regolamento di contabilità; vi sono poi altre norme che debbono essere considerate principi generali inderogabili e altre, ancora, che possono essere disapplicate dal regolamento di contabilità nel caso in cui lo stesso preveda una differente disciplina, sempre comunque nel rispetto dei principi fondamentali (art. 152 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
 

In sintesi la materia da regolamentare si concentra sostanzialmente su alcuni aspetti organizzativi, sulle modalità di effettuazione del controllo di gestione, sulla scelta del sistema di contabilità economica da utilizzare, sulle modalità attuative delle fasi di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
 

¨ Per approfondimenti si rinvia a M.Bellesia www.bellesiamauro.it , "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", Gruppo Editoriale CEL, 2010.

 

 

 

 

3.12. L'iter di formazione ed approvazione del bilancio preventivo        Torna all'indice

 

L’iter per la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo segue scadenze ed adempimenti tassativamente indicati dalla legge:

 

  eventuale formulazione degli indirizzi generali per la redazione del bilancio, da parte dell’organo consiliare, sulla base delle linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tale adempimento non è obbligatorio.

 

  i responsabili dei servizi, in stretta collaborazione con l’organo esecutivo ed i singoli assessori inoltrano le proposte di bilancio annuale e pluriennale al responsabile del servizio finanziario che procede all’assemblaggio verificandone la compatibilità, la veridicità, la coerenza e l’attendibilità, ai sensi degli artt. 153 e 162 del  Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

la prima elaborazione delle proposte di bilancio annuale e pluriennale di cui al punto precedente deve tener conto del piano triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale redatti entro il 30 settembre di ciascun anno ed adottati dalla giunta entro il 15 ottobre prima della loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Codice De Lise - ex L. 11 febbraio 1994, n. 109 "legge Merloni sui lavori pubblici") e del DM 9 giugno 2005.

dalle operazioni di cui al punto precedente che possono variare in modo determinante e sotto diversi aspetti da ente a ente, scaturisce la prima bozza di bilancio che presenta, nella stragrande maggioranza dei casi, una situazione finanziaria di squilibrio;

 
sulla prima bozza di bilancio, l’organo esecutivo fornisce le direttive per definire o correggere la programmazione delle attività, dei servizi e delle relative fonti di finanziamento, garantendo contestualmente gli equilibri di bilancio;


 
una volta redatto dai responsabili dei servizi e dal responsabile del servizio finanziario lo schema di bilancio (unitamente ai suoi allegati) nel rispetto di tutti i vincoli di legge, la giunta lo approva con deliberazione, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
lo schema di bilancio va trasmesso all'organo di revisione che ha a disposizione un termine di tempo fissato dal regolamento di contabilità per esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione prescritto dall’art. 239, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
la deliberazione dell’organo esecutivo che approva lo schema di bilancio (unitamente ai suoi allegati) ed il parere dell’organo di revisione sono trasmessi (letteralmente “presentati”, art. 174, comma 1 del  Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) al consiglio dell’ente per l’approvazione. Il regolamento di contabilità fissa i termini entro i quali avviene la trasmissione all’organo consiliare, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei consiglieri emendamenti allo schema di bilancio proposto dall’organo esecutivo;


il consiglio approva il bilancio di previsione (unitamente ai suoi allegati) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 


per effetto dell’entrata in vigore della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la deliberazione consiliare che approva il bilancio preventivo non è più sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo regionale di controllo; pertanto, la delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

3.13. L'esercizio provvisorio         Torna all'indice

Se la deliberazione consiliare che approva il bilancio preventivo non è esecutiva all’inizio dell’esercizio di riferimento, è possibile approvare l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a due mesi e nelle modalità previste dall’art. 163 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

L’esercizio provvisorio consiste nella temporanea adozione dell'ultimo bilancio deliberato dal consiglio dell’ente (quello dell'anno precedente); nell’esercizio provvisorio le spese possono essere effettuate, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio stesso. 

 

 Nel caso, peraltro molto frequente, di spostamenti della scadenza dei termini di approvazione del bilancio preventivo, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino alla data della nuova scadenza.

 

 

 

 

3.14. La gestione provvisoria         Torna all'indice

 

Se all’inizio dell’esercizio (o alla data indicata nell'eventuale proroga di legge per l'approvazione del bilancio) non è stato approvato il bilancio preventivo da parte dell’organo consiliare, scatta la gestione provvisoria nella quale si possono effettuare le sole spese obbligatorie o comunque quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Se non viene approvato il bilancio, scatta altresì il potere sostitutivo del Prefetto che nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio ed inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni.
 

 

 

3.15. Le opere pubbliche e gli altri investimenti        Torna all'indice


Le opere pubbliche e gli altri investimenti rappresentano un settore particolarmente importante nella gestione di tutti gli enti locali.

 

Generalmente comportano l’utilizzo di rilevanti somme di denaro, finanziate il più delle volte con mutui (o altri prestiti), con trasferimenti statali o regionali (i cosiddetti trasferimenti a fondo perduto) o con avanzo di amministrazione.


Inoltre, dalla realizzazione degli investimenti degli enti locali derivano, di solito, oneri di parte corrente che gravano sui bilanci degli anni futuri; ad esempio, la costruzione di una nuova strada comporta oneri di manutenzione, di illuminazione, di pulizia, oltre naturalmente agli interessi passivi e al rimborso del capitale preso a prestito.

 

Di questi oneri bisogna per forza di cose tenere conto in sede di programmazione, per redigere correttamente il bilancio preventivo comprendendo tutte le spese relative a ciascun esercizio.


Le spese di realizzo degli investimenti sono allocate nel titolo II – spese in conto capitale – e sono suddivise nei seguenti interventi di spesa:

acquisizione di beni immobili;
espropri e servitù onerose;
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia;
utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia;
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche;
incarichi professionali esterni;
trasferimenti di capitale;
partecipazioni azionarie;
conferimenti di capitale.

Agli investimenti a carattere imprenditoriale, ovvero gli investimenti effettuati dall’ente locale non per attività istituzionali, ma per servizi posti in essere in regime di impresa, si applicano regole e limiti particolari (ad esempio, il piano economico – finanziario con il quale si deve dimostrare l’equilibrio economico e finanziario dell’intervento).

 

 

3.16. Le fonti di finanziamento degli investimenti        Torna all'indice

 
Le spese relative ad opere pubbliche ed altri investimenti possono essere finanziate nei seguenti modi:

avanzi di bilancio (eccedenze delle entrate correnti rispetto alle spese correnti);
alienazioni di beni patrimoniali;
concessioni edilizie e relative sanzioni (denominate anche oneri di urbanizzazione);
trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri soggetti;
assunzione di mutui o altri prestiti;
emissione di prestiti obbligazionari (buoni ordinari comunali B.O.C.).
 

 

 

3.17. I mutui e gli altri prestiti        Torna all'indice

 

 

La contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari è consentita nell’ente locale solo per il finanziamento di investimenti (Cost. art. 119, comma 6; art. 202 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

Inoltre, perché sia legittima la deliberazione di assunzione del mutuo o del prestito obbligazionario devono sussistere le seguenti condizioni:

approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente;
approvazione del bilancio preventivo comprendente la previsione del mutuo stesso;
il totale annuo degli interessi passivi derivanti da mutui e da altri prestiti obbligazionari, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 15% delle entrate correnti (tit. I + II + III per i comuni) accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente (limite generale di indebitamento, come modificato dalla L. 27/12/06, n. 296, art. 1, comma 698);

la durata de mutuo non deve essere inferiore a 5 anni;
la stipula del mutuo avviene con provvedimento amministrativo o in forma pubblica (ad esempio, atto notarile);
deve essere indicata chiaramente la tipologia, la natura dell’opera pubblica o dell’investimento;
il tasso di interesse applicato deve essere inferiore ai limiti di legge previsti per gli enti pubblici;
l’utilizzo del mutuo avviene per stati di avanzamento lavori o sulla base di altre pezze giustificative della spesa;
 

Quali garanzie per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, comprensive di interessi e rimborsi di capitale, gli enti locali possono rilasciare apposite delegazioni di pagamento a valere sulle entrate correnti.
 

 

 

 


Il "Manualetto" di contabilità degli enti locali è la versione semplificata del nuovo "Manuale di contabilità e dei principi contabili degli enti locali", gratuitamente disponibile su www.bellesiamauro.it

         

 

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