Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

per neofiti e per concorsi

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Cap. 7 - Il regime dei controlli interni ed esterni  

 

 

 

 

Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, Principi contabili degli enti locali:

Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework - principio contabile n. 0), 18 ottobre 2006.
Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008.
Principio contabile n. 2. Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008.
Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli enti locali, 18 novembre 2008.
Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell’ente locale licenziato dall’Osservatorio, aprile 2009.

 

 

 

Principio n.0 Punto n.17 Le finalità del sistema di bilancio  Sotto il profilo politico-amministrativo, i documenti contabili sono lo strumento essenziale per l’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che il consiglio dell’ente deve esercitare sulla giunta.
 

 

 

Principio n.0 Punto n.24 Le finalità del sistema di bilancio  E’ compito del sistema di bilancio dare indirizzi agli operatori delineando un quadro unitario di principi che siano in grado di assisterli nelle operazioni della gestione, di tesoreria, di investimento, di revisione economico-finanziaria, di controllo interno e di risanamento degli enti dissestati.
 

 

 

 

 

Principio n.2 Punto n.1 Quadro giuridico di riferimento Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l’affidamento ai dirigenti  di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse  umane e  strumentali (art. 2 legge 23-10-1992, n. 421 “delega al governo per la razionalizzazione e la revisione  delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”).
Nell’ambio della delega d cui alla legge 15/3/1997, n. 59, per il conferimento alle regioni  e agli enti locali  di funzioni e compiti amministrativi ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della costituzione  si richiama il principio  di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riguardante – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – all’art. 4 recante “Indirizzo politico amministrativo - Funzioni e responsabilità” prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare nell’ambito delle funzioni di programmazione e previsione (Principio contabile n. 1) e verificano la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. Inoltre, il capo III del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, all’art. 107 - disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza prevedendo che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme degli statuti e dei regolamenti, informati al principio  per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione è affidata ai d
irigenti. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 
In questo quadro giuridico di riferimento è stato definito, in armonia con il documento sulle finalità ed i postulati dei principi contabili per gli enti locali, il presente principio contabile, finalizzato a interpretare le norme sulla gestione del bilancio.
L’ente,  nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ed in particolare con riferimento al regolamento di contabilità, di cui all’art.153 del TUEL si ispira ed uniforma ai contenuti del  principio.
 

 

 

 

Principio n.3 Punto n.6 Finalità e fondamenti del rendiconto 6. Il rendiconto, che si inserisce nel sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale  dell’ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.