Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

per neofiti e per concorsi

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Cap. 7 - Il regime dei controlli interni ed esterni  

 

 

 

 

Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

 

 

42.  Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio č l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

.............

 

 

43. Diritti dei consiglieri.
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalitā dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalitā della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative
 

 

Capo III - Controlli interni

 

147.  Tipologia dei controlli interni.

1. Gli enti locali, nell'āmbito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolaritā amministrativa e contabile, la legittimitā, regolaritā e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicitā dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organizzazione dei controlli interni č effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri princėpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, pių enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalitā di costituzione e di funzionamento.

5. Nell'āmbito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.


 


 

 

Capo IV - Controlli esterni sulla gestione

148.  Controllo della Corte dei Conti.

1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.


 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Art. 1.
Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
(valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo
strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i
seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili
dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche,
fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta
l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo
politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e
c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che
rispondono direttamente agli organi di indirizzo
politicoamministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche
l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari
delle direttive emanate dagli organi di indirizzo
politicoamministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del
successivo articolo 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei
dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono
svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al
vertice dell'unita' organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i
risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o
soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione
medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in
modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita'
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di
gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle
disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri
ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento
finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione
dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori
delle universita', all'attivita' didattica del personale della
scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli
enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative
all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle
attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il
diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.
6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di
gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico
riferiscono sui risultati dell'attivita' svolta esclusivamente agli
organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di
indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli
seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In
ordine ai fatti cosi' segnalati, e la cui conoscenza consegua
dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione,
non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce
l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.