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Cap. 5 - Le regole base della gestione finanziaria durante l'esercizio |
Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, Principi contabili degli enti locali:
Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework - principio contabile n. 0), 18 ottobre 2006.
Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008.
Principio contabile n. 2. Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008.
Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli enti locali, 18 novembre 2008.
Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell’ente locale licenziato dall’Osservatorio, aprile 2009.
Principio n.2 | Punto n.10 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
L’accertamento consiste nella rilevazione contabile di un diritto di
credito sorto nell’esercizio finanziario e presuppone idonea
documentazione attraverso la quale sono verificati ed evidenziati dal
competente responsabile del servizio, che lo attesta: (a) la ragione del credito; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l’individuazione del soggetto debitore; (d) l’ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) ad e), non può farsi luogo ad alcun accertamento. In particolare, non è corretto e non rispetta il principio della veridicità, l’accertamento di somme ove non si siano perfezionate le condizioni per portare i crediti a conoscenza dei terzi nei modi che si rendono necessari per avere titolo alla loro riscossione. Il regolamento di contabilità degli enti prevede tempi e modi a cui si attengono i responsabili dei servizi per trasmettere al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili. |
Principio n.2 | Punto n.11 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
L’accertamento delle entrate di competenza è affidato ai responsabili
dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole
risorse e/o categorie di entrata. Agli stessi responsabili compete
individuare, formare e conservare la pertinente documentazione, anche in
formato elettronico, presupposto dell’accertamento e la verifica delle
ragioni del credito. |
Principio n.2 | Punto n.12 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
La procedura di accertamento si basa sulla verifica puntuale degli atti
e dei provvedimenti dai quali si desume l’ammontare del credito,
l’esercizio di competenza ed il diritto dell’ente a percepire somme di
denaro da terzi. |
Principio n.2 | Punto n.13 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
In base al principio di universalità, l’accertamento è obbligatorio ogni
qual volta sia sorto, per l’ente, un diritto a riscuotere una
determinata somma di danaro in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o
altri titoli. In base al principio dell’integrità, l’accertamento va
operato in corrispondenza e per l’ammontare del singolo credito maturato
nell’esercizio, ancorché incerto perché giudiziariamente controverso,,
ovvero di dubbia o difficile esazione. La rilevazione contabile del
credito va operata al lordo delle spese sostenute per la riscossione,
senza compensazione di partite. |
Principio n.2 | Punto n.14 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto
solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è
attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o
categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità
della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell’ente. Il principio della prudenza, invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di “Fondo svalutazione crediti”, per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo. Tale modalità risponde al principio dell’effettività dell’equilibrio finanziario. La formazione di elenchi analitici dei crediti stralciati dal conto del bilancio, perché di dubbia o difficile esazione, permette, altresì, di seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale. I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione. In riferimento ai crediti scaduti l’ente deve, in ogni caso, attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. |
Principio n.2 | Punto n.15 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l’ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili. Se l’ente rileva un disavanzo di gestione e/o di amministrazione, di valutare la reale entità degli squilibri finanziari da ripianare, senza operare sottostime di medesimi. |
Principio n.2 | Punto n.16 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
L’accertamento avviene sulla base del principio della competenza
finanziaria secondo il quale un’entrata è accertabile nell’esercizio
finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia
connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un
credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso
trova fondamento; è liquido se ne è determinato l’ammontare; è esigibile
se maturato nell’esercizio. L’accertamento di entrate aventi vincolo di destinazione comporta la costituzione di impegno di corrispondente ammontare. In tali casi il successivo rispetto del vincolo di destinazione viene opportunamente verificato anche se la concreta realizzazione degli interventi finanziati venisse attuata da altri soggetti (enti o società proprie o partecipate). |
Principio n.2 | Punto n.17 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Un’entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato
il ruolo, o acquisita la denuncia, o ricevuto il versamento effettuato
in autoliquidazione, o comunicato il gettito dal soggetto legalmente
competente, o divenuto definitivo l’atto di accertamento o di
liquidazione dell’ufficio fiscale competente. |
Principio n.2 | Punto n.18 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Un’entrata da trasferimenti è accertabile sulla base di norma di legge o
di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, sulla
base di idonea documentazione probatoria da parte degli enti medesimi. |
Principio n.2 | Punto n.19 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Un’entrata extratributaria è accertabile sulla base delle riscossioni
avvenute e degli ordinativi di incasso emessi, delle fatture o dei
relativi titoli fiscali sostitutivi emessi, dei contratti in essere e
delle liste di carico formate, nonché sulla base di atti autorizzativi,
concessivi o accertativi emessi dall’ente locale. |
Principio n.2 | Punto n.20 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
I proventi di carattere straordinario o eccezionale, anche derivanti da
locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere
finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere
straordinario. |
Principio n.2 | Punto n.21 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Tutti i proventi derivanti da permutazioni patrimoniali, aventi un
diretto riscontro nel conto del patrimonio, vengono rilevati nel Titolo
IV dell’entrata. Si rilevano nel Titolo IV dell’entrata anche i proventi derivanti dall’accensione di prestiti nella misura in cui gli stessi sono direttamente ammortizzati da un altro soggetto. |
Principio n.2 | Punto n.22 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Un’entrata da assunzione di prestiti è accertabile sulla base del
contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla
base del provvedimento di concessione del prestito. Nel caso di finanziamenti attivati con “aperture di credito” che si consolidano in mutui passivi a seguito dell’effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l’accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base delle necessità finanziarie dei correlate ad impegni di spesa riguardanti l’esercizio. Gli accertamenti di entrata del Titolo V corrispondono all’aumento del valor nominale dell’indebitamento dell’ente. Le spese riferite alle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell’equilibrio della situazione corrente, per la quota interessi nel titolo primo e per la quota di rimborso del capitale nel titolo terzo. La spesa riferita all’estinzione anticipata dei prestiti va allocata al titolo terzo, mentre la spesa relativa all’indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo. In caso di rinegoziazione dei prestiti, l’indennizzo o la penalità non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, perché oneri da considerare nella spesa corrente connessi all’atto e al momento temporale in cui si realizza l’operazione di rinegoziazione. |
Principio n.2 | Punto n.23 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Nel corso della gestione particolare attenzione va posta alle nuove
forme di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro
portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e
in quelle degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento
degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento. Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell’indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità. |
Principio n.2 | Punto n.24 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti l’esistenza di
contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene
nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio. Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”. I flussi in entrata “una tantum” conseguenti la rimodulazione temporale o la ridefinizione delle condizioni di ammortamento - i cosiddetti “up front” - vengono contabilizzati nel Titolo IV cat. 4^ dell’entrata. Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi. La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi trova rilevazione rispettivamente, per l’entrata nel Titolo III e per la spesa Nel Titolo I del bilancio.L’eventuale differenza positiva viene accantonata in un apposito fondo, contenuto a fine esercizio nell’avanzo di amministrazione, destinato a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti. |
Principio n.2 | Punto n.25 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell’accertamento deve
garantire l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese
per servizi conto terzi. Le entrate da servizi conto terzi devono essere
limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e
contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta
imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi. Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. L’eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione corrente di bilancio. Dovrà inoltre esserne data evidenza nella documentazione allegata al rendiconto con specifica informazione all’Organo di Revisione ed al Consiglio. |
Principio n.2 | Punto n.26 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Le riscossioni eseguite dai riscuotitori speciali o i versamenti
effettuati sui conti correnti postali, sui conti di contabilità speciale
tenuti presso la Tesoreria provinciale dello Stato o sul conto del
Tesoriere, comportano il corrispondente accertamento dell’entrata sulla
competente risorsa. |
Principio n.2 | Punto n.27 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza sono formati
dalla differenza tra le somme accertate nei modi esposti ai punti da 17
a 25 e le somme a tale titolo riscosse e versate al tesoriere. Le
eventuali somme riscosse ma non versate al 31 dicembre di ciascun
esercizio sono riportate tra i residui attivi dell’anno successivo. |
Principio n.2 | Punto n.28 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Le somme iscritte nel bilancio tra le entrate di competenza e non
accertate entro il termine dell’esercizio o, in ogni caso, prima della
deliberazione del rendiconto della gestione con riferimento ad atti o
provvedimenti aventi effetti sull’esercizio di competenza, costituiscono
minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono
a determinare il risultato della gestione. |
Principio n.2 | Punto n.29 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
La fondatezza giuridica dell’accertamento deve essere costantemente
verificata e formalizzata annualmente dai responsabili dei servizi
competenti, prima della deliberazione del rendiconto, con individuazione
dei singoli crediti accertati, dell’esercizio finanziario di
provenienza, dei tempi e delle eventuali problematiche in ordine allo
smaltimento dei residui attivi. |
Principio n.2 | Punto n.30 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui
attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, su impulso e
coordinamento del responsabile del servizio economico-finanziario. |
Principio n.2 | Punto n.31 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni
creditorie ed all’eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui
attivi riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o
per indebito o erroneo accertamento del credito. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione descrivendo analiticamente le procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale. |
Principio n.2 | Punto n.32 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
I residui attivi eliminati in conseguenza del riaccertamento operato
sulla base delle informazioni conosciute alla data di deliberazione del
rendiconto, sono inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per
immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di
prescrizione, oppure all’accertamento della definitiva inesigibilità. |
Principio n.2 | Punto n.33 |
Acquisizione delle entrate - Accertamento |
I residui attivi eliminati per insussistenza o per l’eventuale
intervenuta prescrizione sono elencati in allegato al conto del
bilancio. Il dirigente competente predispone apposita relazione per
motivare adeguatamente le ragioni che hanno condotto alla maturazione
della prescrizione. Rimane fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. |
Principio n.2 | Punto n.34 | Riscossione e versamento |
L’entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme
corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. |
Principio n.2 | Punto n.35 | Riscossione e versamento |
I versamenti eseguiti dal concessionario, in forza di uno specifico
patto contrattuale, prima della scadenza di legge, in acconto sulle
entrate tributarie e patrimoniali assegnate in riscossione, sono
registrati definitivamente sulla pertinente risorsa di bilancio, a
condizione che non costituiscano operazioni di finanziamento |
Principio n.2 | Punto n.36 | Riscossione e versamento | Per tutte le entrate, comunque riscosse, il servizio economico finanziario
emette i relativi ordinativi d’incasso da registrarsi in contabilità in
modo concomitante con il verificarsi delle operazioni di esercizio. |
Principio n.2 | Punto n.37 | Riscossione e versamento |
In nessun caso il tesoriere può rifiutare la riscossione di somme di
spettanza dell’ente locale. Per i versamenti senza ordinativi d’incasso
il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario
e richiedere l’emissione dell’ordinativo d’incasso. |
Principio n.2 | Punto n.38 | Riscossione e versamento |
Le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni
altra modalità prevista dal regolamento di contabilità dell’ente. Le modalità di attuazione della “riscossione” rispettano i seguenti principi: - certezza della somma riscossa e del soggetto versante; - certezza della data del versamento e della causale; - registrazione cronologica dei versamenti e immodificabilità delle registrazioni stesse; - costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili; - obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi; - divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti; - tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all’identificazione degli operatori. |
Principio n.2 | Punto n.39 | Riscossione e versamento | Per ciascuno dei servizi interessati, con apposito provvedimento del responsabile del servizio, viene individuato l’incaricato speciale della riscossione che attende a tale compito sotto la vigilanza del responsabile del servizio ed assume la figura di agente contabile. Egli è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale deve rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. |
Principio n.2 | Punto n.40 | Riscossione e versamento | L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto
rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di
contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del
rendiconto con quelle della contabilità dell’ente. |
Principio n.2 | Punto n.41 | Riscossione e versamento |
Gli incaricati speciali devono tenere un registro giornaliero delle
riscossioni e versare all’Ente gli introiti riscossi secondo la cadenza
fissata dal regolamento di contabilità.. Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le
modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle
entrate a mezzo incaricati speciali. |
Principio n.2 | Punto n.42 | Riscossione e versamento |
Non è possibile l’utilizzo, in termini di cassa, anche se temporaneo, di
entrate per ordinare e pagare spese di qualsiasi genere o natura. |
Principio n.2 | Punto n.43 | Riscossione e versamento |
La gestione delle entrate è ispirata ai principi di correttezza e
osservanza delle regole contabili e comporta l’adozione delle soluzioni
più idonee per garantire la riscossione delle entrate programmate. |
Principio n.2 | Punto n.44 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
L’attivazione del procedimento di spesa avviene nel rispetto degli
stanziamenti contenuti nel sistema di bilancio che assumono, riguardo
alla spesa da sostenere, valenza autorizzatoria con riferimento alla
collocazione funzionale, alla natura economica dei fattori produttivi ed
al collegamento con i progetti e programmi dell’ente. La determinazione a contrattare o altro atto di autorizzazione all’assunzione della spesa è, salvo le eccezioni previste dall’ordinamento, il primo momento di attivazione del procedimento. Esso deve contenere tutti gli elementi necessari per evidenziarne la legittimità, il collegamento con gli aspetti programmatici dell’attività posta in essere, la correttezza ed economicità dell’azione da svolgere. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. |
Principio n.2 | Punto n.45 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
Alla preventiva copertura finanziaria soggiacciono anche le spese economali mentre per i lavori o le forniture valutati per somma urgenza, anche se disposti senza la preventiva determina di impegno, l’atto a sanatoria va adottato entro il termine decadenziale di trenta giorni, a meno di un termine più breve qualora l’ordinazione sia stata fatta durante il mese di dicembre, nel qual caso l’atto di impegno va adottato entro il 31 dicembre. |
Principio n.2 | Punto n.46 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
Gli elementi costitutivi dell’impegno, salve le deroghe stabilite dalla
legge, sono: (a) l’evidenza della somma da pagare; (b) il soggetto creditore; (c) la ragione del debito; (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il responsabile che adotta l’atto di impegno deve assicurare la verifica della coerenza dell’operazione con il sistema delle poste di bilancio che l’autorizzano nonchè della legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile. Successivamente e contestualmente all’ordinazione della prestazione, il responsabile del servizio comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria richiedendo che la relativa fattura contenga tali indicazioni. |
Principio n.2 | Punto n.47 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
L’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti
gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e
con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. |
Principio n.2 | Punto n.48 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di
spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il
procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni
del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione. |
Principio n.2 | Punto n.49 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
In tutti i casi di espressa e tassativa previsione legislativa e
statutaria di poteri di spesa conferiti ad uno degli organi di governo
monocratici o collegiali dell’ente, questi adotta l’atto di propria
competenza disponendo, altresì, sul corrispondente stanziamento
l’impegno, che deve avere le caratteristiche indicate nel precedente
punto 46. |
Principio n.2 | Punto n.50 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
Nei casi di rapporto obbligatorio insorto per atto unilaterale di
promessa di erogazione di somme (liberalità, sostegni, contributi),
l’impegno può considerarsi perfezionato con l’esecutività del
provvedimento di spesa, salvo l’accertamento delle condizioni per la
successiva erogazione. |
Principio n.2 | Punto n.51 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
Le somme iscritte tra le spese di competenza che non hanno formato
oggetto di provvedimento di spesa, appositivo di vincolo sulle
previsioni di bilancio, entro il termine dell’esercizio e quelle di cui
al punto precedente, salvo i casi di cui ai punti da 55 a 62 che
seguono, costituiscono economie della previsione di bilancio alla quale
erano riferiti ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato
della gestione. |
Principio n.2 | Punto n.52 |
Effettuazione della spesa - Criteri generali dell’impegno |
Gli atti di impegno relativi a trasferimenti a specifica destinazione ad
organismi partecipati devono prevedere l’obbligo di rendicontare il loro
corretto utilizzo. |
Principio n.2 | Punto n.53 | Prenotazione d’impegno | La determinazione a contrattare contiene, oltre alla modalità di scelta del
contraente, la prenotazione della spesa necessaria che consiste
nell’apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle
relative somme sul corrispondente stanziamento. Agli effetti contabili, la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di adozione della determina di aggiudicazione. |
Principio n.2 | Punto n.54 | Prenotazione d’impegno |
Nel caso di contratti di fornitura di beni e servizi o di contratti di
appalto di lavori pubblici l’impegno di spesa si intende assunto per
l’intero ammontare dell’obbligazione pecuniaria perfezionata
contrattualmente e le somme non ancora pagate al termine dell’esercizio
confluiscono tra i residui passivi della gestione di competenza anche
qualora la prestazione contrattuale non sia ancora stata eseguita in
tutto od in parte e tale circostanza non costituisce causa di
risoluzione contrattuale. |
Principio n.2 | Punto n.55 | Prenotazione d’impegno |
Nel caso in cui la prenotazione di impegno non sia seguita
nell’esercizio dal bando di gara, essa decade e la somma relativa
costituisce economia. Nel caso in cui al termine dell’esercizio la gara
non si sia conclusa, la prenotazione d’impegno si tramuta in impegno. È tuttavia possibile che la prenotazione di impegno sia assunta a valere sull’esercizio nel quale sarà prevedibilmente conclusa la gara, annotando l’onere nel bilancio pluriennale. |
Principio n.2 | Punto n.56 | Impegni automatici | Non sono soggette a previa adozione di provvedimento di spesa, considerandosi
impegnate automaticamente con la deliberazione di approvazione del
bilancio o successive variazioni, le spese per: (a) obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, per le quote gravanti sull’esercizio; (b) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell’anno; (c) rate di competenza dell’anno per l’ammortamento dei mutui e dei prestiti concessi o contratti; (d) interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori collegati ai mutui contratti o concessi; (e) oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge. |
Principio n.2 | Punto n.57 | Impegni automatici |
Per consentire il rispetto degli equilibri economico-finanziari del
bilancio sono accantonate , con apposita determinazione, le risorse
finanziarie occorrenti per la copertura degli oneri afferenti
l’esercizio, riguardanti il contratto di lavoro del personale scaduto e
non rinnovato, nella misura prudenzialmente prevedibile e con preciso
riferimento al personale avente diritto. Sono altresì accantonate le risorse finanziarie occorrenti per la copertura, nell’esercizio in fase di chiusura, degli oneri riguardanti le competenze accessorie del personale maturate in relazione all’anno stesso e la cui liquidazione è rinviata all’anno successivo. |
Principio n.2 | Punto n.58 | Impegni automatici |
L’onere relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, facente
parte dei ruoli organici dell’ente, dovrà essere interamente iscritto a
bilancio e rilevato nel relativo intervento di spesa anche se comandato,
avvalso o comunque utilizzato da altra struttura, ancorchè direttamente
pagato da quest’ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nel Titolo III del bilancio. |
Principio n.2 | Punto n.59 | Impegni impropri (per spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate) | Non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa
entro il termine dell’esercizio, potendosi riportare tra i residui
passivi dell’ente le spese atte a garantire il regime del vincolo di
destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme
dell’ordinamento contabile e finanziario. |
Principio n.2 | Punto n.60 | Impegni impropri (per spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate) |
Per le anticipazioni di tesoreria, l’impegno è assunto in misura
corrispondente all’ammontare massimo dell’anticipazione utilizzata
nell’esercizio finanziario di riferimento. |
Principio n.2 | Punto n.61 | Impegni impropri (per spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate) |
Per le spese relative ai servizi conto terzi, l’impegno è correlato agli
equivalenti accertamenti di entrata. Le spese da servizi conto terzi
devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento
finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario
sulla corretta imputazione. Ad ogni impegno di spesa consegue,
automaticamente, accertamento di entrata di pari ammontare. L’eventuale eccezionale diminuzione o cancellazione di residui passivi riguardanti le spese per conto terzi deve corrispondere con uguale diminuzione o cancellazione di correlati residui attivi delle entrate per conto terzi. In caso di mancata corrispondenza di tali importi dovranno esserne adeguatamente motivate le differenze e, nel caso di saldo negativo, si dovrà attuare quanto previsto dal precedente punto 25 del presente principio contabile. |
Principio n.2 | Punto n.62 | Impegni pluriennali | Le spese pluriennali, ovvero le quote di dette spese da imputare su più anni,
sono assumibili nei limiti dello stanziamento di ogni singolo intervento
iscritto nel bilancio pluriennale. Gli impegni assunti in forza di norme
di legge o di contratti o di atti amministrativi esecutivi che estendono
i loro effetti in più esercizi, permangono per ciascuno degli esercizi
futuri del bilancio pluriennale. |
Principio n.2 | Punto n.63 | Impegni pluriennali |
Della presenza di impegni pluriennali che per la loro particolare natura
hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, oppure che
iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, dovrà
obbligatoriamente tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni
successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo
successivo. Essi sono connessi alla sussistenza dei presupposti dei
quali dare atto nei provvedimenti di prenotazione
di impegno e di costituzione del vincolo di destinazione relativi. Per tali ultime spese, l’impegno annuale deve intendersi già assunto e valevole fino alla scadenza o revoca della convenzione o del contratto. Il responsabile del servizio economico finanziario è tenuto a rilasciare la prescritta attestazione di copertura finanziaria e ad annotare in particolari evidenze contabili gli impegni pluriennali assunti, avendo cura di riportarli annualmente nei competenti interventi di spesa. |
Principio n.2 | Punto n.64 | Impegni pluriennali | In nessun caso è possibile garantire la copertura finanziaria di spese relative all’anno di competenza, ancorché da pagare negli anni successivi, con impegni pluriennali a valere sugli esercizi futuri. |
Principio n.2 | Punto n.65 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile | Qualsiasi provvedimento che comporta, nell’anno in corso ed in quelli
successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al
parere di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario. I provvedimenti che comportano aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso e di quelli successivi. Il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali. |
Principio n.2 | Punto n.66 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità
contabile devono riguardare in particolare: a) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; b) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; c) il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione; Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori verifiche da effettuare per il rilascio del parere, come l’osservanza della normativa in materia fiscale. |
Principio n.2 | Punto n.67 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Il responsabile del servizio finanziario ha l’obbligo di monitorare,
con. assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio. |
Principio n.2 | Punto n.68 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile | La copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio
finanziario con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio,
per la competenza dell’anno, e del bilancio pluriennale per le spese in
tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce
l’effettiva disponibilità sul competente stanziamento. |
Principio n.2 | Punto n.69 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Gli impegni di spesa sono limitati ai servizi espressamente previsti
dalla legge, qualora l’ultimo rendiconto deliberato rechi l’indicazione
di debiti fuori bilancio o presenti un disavanzo di amministrazione,
fino all’avvenuta adozione dei provvedimenti consiliari,
rispettivamente, di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori
bilancio o di ripiano del disavanzo. |
Principio n.2 | Punto n.70 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione
l’attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato
accertamento di entrata. |
Principio n.2 | Punto n.71 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la
copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio
economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile. Nei
casi previsti al precedente punto 49, l’impegno sul corrispondente
stanziamento viene assunto con il medesimo provvedimento dell’organo che
si perfeziona con l’acquisita esecutività dell’atto. |
Principio n.2 | Punto n.72 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
apposto dal responsabile del servizio finanziario si limita alla
verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli
altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni altra forma di
verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno
emanati. |
Principio n.2 | Punto n.73 | Attestazione di copertura finanziaria, visto e parere di regolarità contabile |
Il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole
o non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una
idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in
presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo,
devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale
assumono tutta la responsabilità. |
Principio n.2 | Punto n.74 | Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni |
La materia dell’inammissibilità e della improcedibilità di proposte
modificative della relazione previsionale e programmatica deve essere
necessariamente prevista nel regolamento di contabilità
dell’ente, in osservanza
di esplicita prescrizione normativa. Comunque, detti vizi di legittimità delle proposte si configurano, in relazione alla necessaria disciplina regolamentare, nel caso in cui contengano una o più delle seguenti incoerenze con la relazione previsionale e programmatica: (a) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica; (b) mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento nella relazione previsionale e programmatica; (c) mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti della relazione previsionale programmatica; (d) mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto. |
Principio n.2 | Punto n.75 | Riaccertamento degli impegni riportati a residui |
Ove non diversamente disposto da regolamento dell’ente, la competenza
ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui passivi è
attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di
spesa attribuiti alla propria competenza gestionale. |
Principio n.2 | Punto n.76 | Riaccertamento degli impegni riportati a residui |
Le condizioni necessarie al riaccertamento degli impegni riportati a
residui devono essere costantemente verificate dai responsabili dei
servizi competenti i quali comunicano al responsabile del servizio
finanziario non solo i risultati delle verifiche effettuate, ma anche i
tempi e le eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei
residui stessi. |
Principio n.2 | Punto n.77 | Riaccertamento degli impegni riportati a residui |
La verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o
di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, in forza delle disposizioni ordinamentali,
deve essere eseguita annualmente, prima della deliberazione del
rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in
parte, delle poste impegnate giuridicamente o contabilmente negli anni
precedenti e riportate a residuo. |
Principio n.2 | Punto n.78 | Riaccertamento degli impegni riportati a residui |
Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni
debitorie effettive o mantenute contabilmente a termini dell’ordinamento
finanziario e contabile ed all’eventuale eliminazione, totale o
parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti. |
Principio n.2 | Punto n.79 | Riaccertamento degli impegni riportati a residui |
Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo
riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia
conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo
applicato all’avanzo di amministrazione. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo. |
Principio n.2 | Punto n.80 | Liquidazione |
La liquidazione consiste nella puntuale determinazione della somma
dovuta al creditore , per una determinata ragione, corrispondente ad una
spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e
regolarmente impegnata. |
Principio n.2 | Punto n.81 | Liquidazione | La competenza ad eseguire la liquidazione della spesa e ad adottare i
relativi atti è attribuita esclusivamente al responsabile del servizio
che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa. Il responsabile del
servizio competente nella fase di liquidazione verifica la completezza
della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare
il diritto del creditore. In particolare, deve essere verificato che:
(a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti; (b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite; (c) l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione. |
Principio n.2 | Punto n.82 | Liquidazione |
La competenza ad eseguire i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione è attribuita al
responsabile del servizio finanziario o agli altri responsabili
individuati nell’ambito dell’articolazione organizzativa del servizio
finanziario. |
Principio n.2 | Punto n.83 | Ordinazione |
L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di
provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. L’atto che contiene l’ordinazione è detto mandato di pagamento e deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall’ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari. È possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma di legge. La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata dal regolamento di contabilità in relazione all’esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale. Il controllo, la contabilizzazione e la trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sono sempre di competenza del servizio finanziario. |
Principio n.2 | Punto n.84 | Pagamento |
Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione
della spesa, il tesoriere dà esecuzione all’ordine contenuto nel mandato
di pagamento effettuando i controlli di capienza dei rispettivi
interventi stanziati nel bilancio) con le modalità indicate nei mandati
stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di
tesoreria. |
Principio n.2 | Punto n.85 | Pagamento |
Al termine dell’esercizio, i mandati non estinti vanno commutati dal
tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al
31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi
dall’ente con quelli pagati dal tesoriere. |
Principio n.2 | Punto n.86 | Pagamento |
Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile che il tesoriere
provveda direttamente al pagamento di somme prima dell’emissione del
mandato da parte dell’ente; ciò può avvenire solamente nelle fattispecie
previste dalla legge e, in ogni caso, l’ente emette il mandato ai fini
della regolarizzazione entro quindici giorni e comunque entro la fine
del mese in corso. |
Principio n.2 | Punto n.87 | Pagamento |
Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio
dell’efficienza e della celerità del procedimento di spesa tenuto conto
anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati
pagamenti. |
Principio n.2 | Punto n.88 | Pagamento |
Il servizio di economato è istituito dal regolamento di contabilità che
ne prevede l’articolazione e le modalità di gestione in relazione alla
struttura organizzativa dell’ente, alle tipologie e all’entità delle
spese effettuabili, nonché all’esigenza imprescindibile di funzionalità
ed efficienza. I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L’economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. |
Principio n.2 | Punto n.89 | Rilevazioni contabili |
Le rilevazioni contabili, attuate in relazione a quanto disposto dal
regolamento di contabilità dell’ente, devono essere tenute nel rispetto
dei seguenti principi: § cronologia delle registrazioni; § inalterabilità delle scritture ed evidenza delle successive eventuali rettifiche; § sicurezza della conservazione dei dati; § tempestività delle rilevazioni in relazione ai fatti gestionali cui si riferiscono; § collegabilità delle registrazioni contabili con gli atti amministrativi e gestionali che li hanno generati; § tracciabilità delle operazioni se rilevate con supporto informatico. Le rilevazioni delle transazioni di carattere finanziario assicurano la corretta tenuta delle scritture in relazione a tutti i momenti di attuazione delle entrate e delle spese previsti dall’ordinamento e devono consentire l’applicazione sia nelle scritture dell’ente che sui documenti contabili prodotti: § delle codifiche previste dalla modulistica definita dall’ordinamento; § di tutti i codici necessari per assicurare la rilevazione centralizzata dei flussi di finanza pubblica in vigore. La rilevazione dei fatti di gestione sotto il profilo economico-patrimoniale viene attuata, in relazione a quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, in modo da assicurare: § la corretta definizione della competenza economica dei proventi, ricavi e costi di esercizio; § il collegamento delle rilevazioni, definite nei loro aspetti economici e patrimoniali, con le corrispondenti rilevazioni finanziarie al fine di rendere possibile, in sede di rendiconto, la conciliazione dei risultati ottenuti; § la classificazione dei fatti gestionali mediante l’utilizzo di un piano dei conti articolato, in via minimale, in modo da supportare, direttamente, le classificazioni di rendicontazione previste dall’ordinamento; § il collegamento delle scritture contabili per consentire il costante aggiornamento e la regolare tenuta dei registri relativi alla gestione del patrimonio; § la rilevazione del valore contabile dei singoli cespiti ammortizzabili con l’evidenza delle successive componenti relative a mutamenti di valore (ampliamenti, manutenzioni straordinarie, ecc.). |