Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

per neofiti e per concorsi

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Cap. 2 - I documenti fondamentali del sistema di programmazione e di gestione  

 

 

 

INDICE:

2.1. I documenti fondamentali del sistema di programmazione e di gestione
2.2. Gli organi competenti all'approvazione dei documenti fondamentali

 

 

 

 

 

 

2.1. I documenti fondamentali del sistema di programmazione e di gestione      Torna all'indice

 

 

 

Il sistema di programmazione e di gestione dell’ente locale, secondo quanto indicato nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  fa riferimento ad alcuni documenti obbligatori fondamentali che si inseriscono nei rapporti interorganici tra consiglio, giunta e funzionari responsabili dei servizi:

 

 le linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono il documento fondamentale di programmazione che il consiglio dell’ente deve approvare subito dopo l’elezione del sindaco o del presidente della provincia, nel termine fissato dallo statuto; dalle linee programmatiche, che si riferiscono alla durata del mandato amministrativo (5 anni), scaturiscono le scelte ed i programmi contenuti nei bilanci annuali e pluriennali;



 il piano generale di sviluppo dell’ente, ai sensi dell’art. 165, comma 7, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è un documento di programmazione generale definito dal regolamento di contabilità di ciascun ente;

 

¨ Anche se previsto dalla normativa per tutti gli enti, il piano generale di sviluppo è generalmente posto in essere solo dagli enti di maggiori dimensioni demografiche.

 


 il bilancio annuale preventivo, finanziario ed autorizzatorio, da approvare dall’organo consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente ai suoi allegati, in primo luogo la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, ai sensi degli artt. 151, 170 e 171 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

¨ Negli ultimi anni la scadenza del bilancio di previsione è sempre stata prorogata di qualche mese in relazione al ritardo della definizione del quadro normativo necessario all'elaborazione del bilancio stesso.

 

 la relazione previsionale e programmatica, di durata generalmente triennale, costituisce un allegato al bilancio annuale di previsione ed ha lo scopo di individuare il piano generale degli interventi dell’ente, illustrando i programmi, i progetti, le finalità da conseguire e le relative risorse utilizzabili, sia finanziarie, che tecniche ed umane;

 


 il bilancio pluriennale (di norma triennale) costituisce un allegato al bilancio annuale di previsione ed è strettamente collegato alla durata ed alla struttura della relazione previsionale e programmatica; esso ha la principale funzione di verifica complessiva dell’entità e della tipologia dei mezzi finanziari per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo ed, in particolare, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento;


 il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) da approvare dall’organo esecutivo prima dell’inizio dell’esercizio considerato. Il P.E.G. è uno strumento operativo di programmazione annuale ed è obbligatorio solo per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come indicato dall'art. 169 del Tuel;
 

 

 le variazioni di bilancio, da approvare dall'organo consiliare (o dall'organo esecutivo in via d'urgenza), consistono in aggiornamenti delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio stesso nel corso dell'esercizio. Le variazioni di bilancio possono essere effettuate fino al 30 novembre dell'anno di riferimento (art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

 le variazioni del piano esecutivo di gestione (P.E.G.), da approvare dall'organo esecutivo, consistono in aggiornamenti del P.E.G. e possono essere effettuate fino al 15 dicembre dell'anno di riferimento.

 


 la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, da approvare dall’organo consiliare almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno (art. 193 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), denota una duplice importanza sotto il profilo gestionale:

- da un lato, permette il controllo della realizzazione dei programmi;

- dall’altro, verifica l'imprescindibile permanenza degli equilibri finanziari del bilancio;

 

 l'assestamento del bilancio che consiste nella variazione del bilancio con la quale si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio stesso. Può essere effettuato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

 

 

 il rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico ed il conto del patrimonio, da approvare dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, unitamente ad una relazione sulla gestione; il conto economico ed il conto del patrimonio sono ricavati dal conto del bilancio, in via semplificata, utilizzando il prospetto di conciliazione, ai sensi dell'art. 227 e segg. del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gli organi competenti all'approvazione dei documenti fondamentali      Torna all'indice

 

 

 

 

DOCUMENTI

COMPETENZE
Linee programmatiche Consiglio
Piano generale di sviluppo Consiglio
Bilancio annuale con allegati: relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale Consiglio
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) Giunta
Variazioni di bilancio Consiglio
Giunta in via d'urgenza
Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi Consiglio
Variazioni di P.E.G. Giunta
Assestamento del bilancio Consiglio
Rendiconto della gestione Consiglio
   
   

 

 

 Il grafico seguente evidenzia il quadro d'insieme dei principali strumenti e rapporti intersoggettivi che seguono il ciclo annuale stabilito dal Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


 



 

 

 


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