Mauro Bellesia

 MANUALETTO DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

Per neofiti e per concorsi

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Cap. 1 - I principi base della gestione degli enti locali

 

 

 

 

 

Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 

 

 

147.  Tipologia dei controlli interni.

1. Gli enti locali, nell'àmbito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri princìpi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Nell'àmbito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

 

 

 

 

 

 

150.  Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile.

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (229).


(229)  Il presente articolo corrisponde all'art. 55, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 e all'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.

 

 

 

 

151.  Princìpi in materia di contabilità.

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (230).

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo (231) (232).


(230)  Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito:

- per l'anno 2001, prima al 28 febbraio 2001 dal D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301) e poi al 31 marzo 2001 dal D.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 45);

- per l'anno 2002, prima al 28 febbraio 2002 dal D.M. 20 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300) e poi al 31 marzo 2002 dal D.M. 27 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 4 marzo 2002, n. 53);

- per l'anno 2003, prima al 31 marzo 2003 dal D.M. 19 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) e poi al 30 maggio 2003 dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50 e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266 (Gazz. Uff. 18 marzo 2003, n. 64);

- per l'anno 2004, prima al 31 marzo 2004 dal D.M. 23 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302) e poi al 31 maggio 2004 dall'art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80;

- per l'anno 2005, prima al 31 marzo 2005 dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 31 maggio 2005 dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44;

- per l'anno 2006, prima al 31 marzo 2006 dal comma 155 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi al 31 maggio 2006 dall'art. 1, D.M. 27 marzo 2006 (Gazz. Uff. 30 marzo 2006, n. 75);

- per l'anno 2007, prima al 31 marzo 2007 dall'art. 1, D.M. 30 novembre 2006 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2006, n. 287) e poi al 30 aprile 2007 dell'art. 1, D.M. 19 marzo 2007 (Gazz. Uff. 26 marzo 2007, n. 71);

- per l'anno 2008, prima al 31 marzo 2008 dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302) e poi al 31 maggio 2008 dall'art. 1, D.M. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 29 marzo 2008, n. 75);

- per l'anno 2009, prima al 31 marzo 2009 dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2009, n. 3), corretto con Comunicato 12 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2009, n. 8), poi al 31 maggio 2009 dall'art. 1, D.M. 26 marzo 2009 (Gazz. Uff. 3 aprile 2009, n. 78). Successivamente, il termine è stato prorogato al 31 luglio 2009, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, dall'art. 1, D.M. 30 aprile 2009.

(231) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(232)  Il presente articolo corrisponde all'art. 55, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 

 

 

162.  Princìpi del bilancio.

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti (253).


(253)  Il presente articolo corrisponde all'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

174.  Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento (266).


(266)  Il presente articolo corrisponde all'art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

 

 

227.  Rendiconto della gestione.

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133 (340).

3. Per le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti (341) (342).


(340) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 2-quater, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la proroga del termine relativamente al comune di Roma vedi il comma 7 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, l'art. 1, D.M. 30 aprile 2009.

(341)  Comma prima sostituito dall'art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 del suddetto articolo 28. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 giugno 2004.

(342)  Il presente articolo corrisponde all'art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.