AZIENDITALIA n. 10/2000
IL PATTO DI STABILITA’ CONDIZIONA L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2000
Di Mauro Bellesia
Dirigente Comune di Vicenza, pubblicista, componente l’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali


Premessa

I comuni con più di 15000 abitanti e le province sono tenuti ad allegare alla delibera di assestamento una relazione della Giunta sul perseguimento dell’obiettivo del disavanzo del patto di stabilità interno; lo prevede l’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La delibera di assestamento del bilancio, che generalmente viene adottata nel mese di novembre, è diversa dalle normali variazioni di bilancio perché comporta la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio (art. 17, comma 8, del D. Lgs. 77/95, sostituito dall’art. 175, comma 8, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali).

Una problematica inusuale

Le norme succitate evidenziano una problematica inusuale, almeno dall’emanazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile di cui al D. Lgs. 77/95; il problema consiste coniugare, dal punto di vista operativo, le previsioni di bilancio e la gestione dello stesso, che seguono il principio della competenza finanziaria, con le previsioni ed i vincoli di cassa, che derivano dal patto di stabilità interno.

La chiave di lettura scaturisce dall’attento esame del succitato art. 30 della L. 488/99: la norma dispone che in caso di mancato perseguimento dell’obiettivo del disavanzo (di cassa), la relazione della giunta al consiglio debba proporre le opportune variazioni di bilancio (di competenza). 

Ciò significa che, limitatamente a tale caso, la gestione di cassa può influenzare la gestione di competenza, tant’è vero che, se si prevede il mancato raggiungimento dell’obiettivo del disavanzo, bisogna introdurre idonee azioni correttive elencate, a titolo di esempio, nell’art. 28 della L. 448/98 come modificato dall’art. 30 della L. 488/99. La circolare del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 11 del 12 marzo 1999 prevede espressamente che “il miglioramento del saldo finanziario …. deve esprimersi nel processo di formazione dei bilanci ed influire sulle previsioni di competenza…”.

I riflessi sugli enti

La problematica evidenziata è destinata ad assumere una grande importanza nella gestione amministrativa degli enti locali nell’anno 2000 e negli anni successivi, visto che tutti gli enti (anche i comuni di minori dimensioni demografiche) non potranno sottrarsi alla valutazione di conformità al patto di stabilità interno allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi e per ottenere il “premio per gli enti virtuosi” della riduzione del 0,5% o del 1% degli interessi sui mutui con la Cassa DD PP.. Lo ribadisce il recente decreto del Ministro del Tesoro 1/8/00, pubblicato nella G.U. n. 203 del 31/8/00 che introduce nuove precisazioni nella definizione e nel calcolo dei saldi finanziari rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Pertanto, anche i comuni con meno di 15000 abitanti, pur non essendo tenuti ad approvare specifiche relazioni sull’andamento della gestione di cassa ai fini del patto di stabilità, dovranno verificare se il trend dei flussi di cassa lascia prevedere, o meno, il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2000 per poter tempestivamente porre in essere le eventuali azioni correttive e, conseguentemente, beneficiare degli sconti sugli interessi.

Il meccanismo premiante previsto dall’art. 30 della L. 488/99 funziona sinteticamente in questo modo: sconto del 0,5% “a pioggia”, se l’obiettivo della riduzione del disavanzo del 0,2% del P.I.L. è conseguito nel biennio 1999-2000 complessivamente per tutti gli enti del comparto; altrimenti “sconto selettivo” solo per gli “enti virtuosi” che hanno raggiunto l’obiettivo; inoltre, sconto raddoppiato (1%) per gli enti che ottengono una riduzione del proprio disavanzo superiore a quella necessaria per conseguire, a livello di comparto, un risparmio complessivo del 0.3% del P.I.L..

Le disposizioni del patto di stabilità non debbono essere sottovalutate per due ordini di motivi:

1) per le possibili economie di spesa delle quali potrebbero beneficiare i bilanci degli anni futuri;

2) per le possibili responsabilità derivanti non solo dal disattendere precise disposizioni di legge (art. 28 L. 448/98), ma anche dalla rinuncia del vantaggio patrimoniale pari agli sconti sugli interessi previsti nei confronti degli “enti virtuosi”.

Le fasi operative

Dal punto di vista operativo, di possono distinguere tre fasi: 

1) bisogna innanzitutto prevedere i flussi di cassa ed il saldo finale al 31/12/00; è una operazione difficile perché il sistema contabile e le abitudini degli addetti fanno riferimento al principio della competenza finanziaria e non alla cassa; così avviene, ad esempio, nelle delibere, nelle determine ed anche nel piano esecutivo di gestione. Ciò nonostante, si dovrà vagliare attentamente tutte le spese e le entrate che presumibilmente comporteranno incassi e pagamenti rilevanti ai fini del calcolo del patto di stabilità; 

2) la seconda fase riguarda la verifica se l’obiettivo programmatico sarà raggiunto o meno; questa è, invece, una semplice operazione di raffronto tra i saldi programmatici risultanti dalla compilazione dei modelli A1 o A2 della circolare del Ministero del Tesoro 4 febbraio 2000 n. 4 ed il saldo effettivo previsto per il 31/12/00, come indicato nel punto 1);

3) se si prevede di non raggiungere gli obiettivi, bisogna introdurre le opportune azioni correttive. 

L’art. 28, comma 2, della L. 448/98 e l’art. 30, comma 8, della L. 488/99 indicano numerose possibilità e fattispecie di azioni correttive, ma molte di queste sono ormai difficilmente attuabili nel secondo semestre dell’anno 2000 per l’approssimarsi della scadenza della prima verifica di conformità fissata per la data del 31/12/00. 

Le azioni correttive

Ma quali azioni sono a tutt’oggi realisticamente attuabili allo scopo di riallineare la situazione di cassa agli obiettivi del patto di stabilità? 

Ridurre i costi della gestione aumentando l’efficienza è certamente una azione sempre valida per qualsiasi attività, in ogni momento e percorribile in vari modi.

Potenziare le attività di recupero della base imponibile delle imposte e delle tasse è molto efficace ed importante sotto vari aspetti, anche se sembra difficilmente attuabile in tempi brevi in mancanza di una struttura o di una organizzazione adeguata; sembra tuttavia ancora possibile una azione diretta ad incrementare la velocità di incasso delle entrate proprie dell’ente, quali gli affitti, i canoni, i corrispettivi dei servizi resi agli utenti, ecc..

Altri spazi di manovra dovrebbero essere possibili nel imitare le consulenze esterne, gli incarichi e le altre spese correnti non prioritarie.

Di certo, tutte le azioni correttive devono essere considerate sotto due aspetti contabili differenti: la cassa e la competenza. La cassa perché sono gli incassi ed i pagamenti che influenzano i conti del patto di stabilità. La competenza per valutare se occorre effettuare anche qualche variazione di bilancio che dovrà essere inserita nell’assestamento di bilancio.

La funzione dei revisori

Una ultima considerazione riguarda la funzione dei revisori dei conti degli enti locali; la loro attività non può sottovalutare le problematiche del patto di stabilità, né può limitarsi ad una semplice sensibilizzazione nei confronti dell’Amministrazione, ma deve effettuare analisi approfondite.