SALONE
AUTONOMIE LOCALI - Viareggio, 4 ottobre 2002
( Dirigente di ragioneria del Comune di Vicenza, pubblicista e
componente dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti
locali )
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IL QUADRO NORMATIVO ED I VINCOLI FINANZIARI-GESTIONALI
Pur
senza entrare nel merito delle regole specifiche e delle modalità di calcolo
degli obiettivi da raggiungere negli anni 2002 e seguenti, per le quali si
rinvia a trattazioni specifiche [1], si riporta qui di seguito
un quadro sintetico dei vincoli in ordine al patto di stabilità interno per i
comuni.
Finalità: |
le
finalità dell’introduzione del patto di stabilità interno sono
individuate nell’art. 28 della legge finanziaria 1999, L. 23 dicembre
1998, n. 448, che ha esteso agli enti locali l’applicazione degli
impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea con
l’adesione all’euro e al patto di stabilità e di crescita [2]. Le finalità generali che
stanno alla base dell’introduzione del patto di stabilità interno non
mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative
stabilite perlopiù di anno in anno nelle leggi finanziarie in relazione
alle scelte di politica economica nazionale. |
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Soggetti coinvolti: |
comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, province e regioni [3]. |
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Durata: |
fino al 2004 con
esplicito riferimento all’obiettivo del disavanzo [4] |
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Gli obiettivi per il
2002: |
1)
Obiettivo del disavanzo o saldo (art. 24, comma 1, L. 448/01) Il
“disavanzo” o “saldo” (visto che può assumere valori sia
positivi, che negativi) ex art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell’anno
2000 aumentato del 2,5 per cento. 2)
Obiettivo degli impegni delle spese correnti (art. 24, comma 2, L. 448/01) Il
complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare
l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000
aumentati del 6 per cento. 3)
Obiettivo dei pagamenti delle spese correnti (art. 24, comma 4, L. 448/01) Il
complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare
l’ammontare dei pagamenti a tale titolo assunti nell’anno 2000
aumentati del 6 per cento [5]. |
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Gli obiettivi per il
2003 e 2004: |
il
comma 5 dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 attribuisce
una valenza triennale alla manovra relativa al patto di stabilità
interno. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2003 e 2004, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducano il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2
per cento della spesa corrente dell’anno precedente rilevante ai fini
del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell’anno precedente
incrementato del tasso di inflazione programmato. |
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Le sanzioni ed il
sistema premiante per il 2002: |
SANZIONE
N. 1 – art. 24, comma 9, L. 448/2001 Se
l’ente, tenuto al rispetto della normativa in tema di patto di stabilità
interno (province e comuni con più di 5000 abitanti) non rispetta per
l’anno 2002 i limiti di cui al comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n.
448 (ovvero il limite dei pagamenti)
l’importo dei trasferimenti erariali ad esso spettante è ridotto
in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso
ente, dall’osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. SISTEMA
PREMIANTE – art. 24, comma 9, L. 448/2001
Le
risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione della
suindicata sanzione n. 1, sono
attribuite, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, alle province e ai comuni che
abbiano rispettato i medesimi limiti. A tale scopo
gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno debbono
trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni
concernenti il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4 della L. 28
dicembre 2001, n. 448. SANZIONE
N. 2 – art. 24, comma 9, L. 448/2001 In
caso di mancata trasmissione delle informazioni al Ministero l’ente
viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell’1 per cento. SANZIONE
N. 3 - art. 19, comma 1, L. 448/2001 Per
l’anno 2002, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del
patto di stabilità interno per l’anno 2001 è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. A tal fine i
singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di
stabilità interno per l’anno 2001. SANZIONE
N. 4 - art. 28, comma 3, L. 448/1998 Resta
in vigore anche la sanzione prevista nel caso specifico di mancata
realizzazione degli obiettivi indicati nel piano finanziario quinquennale
(se adottato) di riduzione di almeno il 10% del rapporto debito/P.I.L.. |
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Monitoraggio del
Ministero dell’Economia: |
il
comma 10, dell’art. 24, della L. 448/2001, prevede un monitoraggio
trimestrale nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, delle province e dei comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti. |
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LE PROBLEMATICHE FINANZIARIE-GESTIONALI DERIVANTI DAI VINCOLI DEL PATTO DI
STABILITÀ INTERNO
a)
La legittimità del bilancio preventivo
Subito
dopo l’introduzione ex novo della normativa sul patto di stabilità interno la
Direttiva del 18 febbraio 1999 (giova
ricordare a firma congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del
Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica) si affrettava a precisare che il patto di stabilità
interno “indica dei risultati da raggiungere, e in questo senso è
prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei
risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo senso è
programmatico. In sintesi, il patto di stabilità impone oneri e non obblighi,
nel senso che impone il raggiungimento di un risultato ma non impone
l‘utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento.
Conseguentemente le indicazioni contenute nell’articolo 28, comma 2, non
costituiscono requisiti di legittimità dei documento di bilancio…. A
maggior ragione non rilevano dal punto di vista della legittimità dei bilanci
preventivi e dei futuri assestamenti le previsioni relative alla riduzione
dell’indebitamento pregresso … che …. non costituiscono neppure un
autonomo onere.”
La succitata presa di posizione ministeriale era palesemente diretta ad
impedire rilievi da parte degli organi di controllo in ordine alla legittimità
del bilancio preventivo, riportando tutta la questione a livello gestionale nel
rispetto dell’autonomia degli enti.
Ciò nonostante, la successiva circolare 12 marzo 1999, n.11, del
Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica evidenzia che, pur riguardando la
gestione di cassa, il patto di stabilità interno “dovrebbe influire anche
sulle previsioni di competenza”. Infatti, le eventuali azioni di miglioramento
del saldo finanziario (da realizzare con riduzione delle spese correnti e con
aumento delle entrate proprie) “devono esprimersi nel processo di formazione
dei bilanci ed influire sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni
e accertamenti del conto consuntivo.”
Tale posizione è stata, fra l’altro, confermata dalla successiva
normativa attuativa [6].
L’evoluzione verso il riconoscimento di qualche conseguenza anche a
livello previsionale, sembra
confermata dall’art. 24 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, laddove al comma 2,
introduce il vincolo sull’assunzione degli impegni di alcune spese correnti.
Anche la recente circolare del Ministero dell’economia e delle finanze
n. 11 del 26 febbraio 2002, evidenzia che, pur non
essendoci nella norma alcun
riferimento esplicito alle previsioni di bilancio a differenza di quanto
previsto dalle regole del patto di stabilità interno introdotte per gli anni
precedenti, tuttavia, “è ragionevole
ipotizzare che anche le regole inerenti il patto di stabilità per l’anno 2002
dovrebbero produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio
di previsione (o nella fase
iniziale o nel corso delle successive variazioni): infatti, non è pensabile che
un’azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da realizzare attraverso il
contenimento della spesa corrente e con aumenti delle entrate proprie) non abbia
conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di
competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto
consuntivo.”
La
medesima circolare aggiunge, altresì, che sussiste un collegamento tra il
vincolo sugli impegni a quello sul saldo finanziario di cassa e “tale
correlazione si deve intendere nel senso che la gestione di competenza – in
quanto produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa –
deve essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte dell’Ente
per non determinare una crescita incontrollata dei pagamenti in conto competenza
che, unitamente ai pagamenti in conto residui, non consentirebbe il rispetto di
uno o di entrambi i vincoli previsti dalla legge finanziaria del 2002.”.
Una
volta visionato il quadro normativo, una domanda che operativamente ci si pone
spesso nel corso dell’anno 2002 riguarda la questione della legittimità del
bilancio nell’ipotesi in cui, dallo stesso documento, si possa dedurre
oggettivamente l’incapacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Alla ricerca di
soluzioni, certamente non giova il fatto che le regole si conoscono troppo
tardi, di solito a dicembre, in sede di emanazione della legge finanziaria,
quando ormai molti enti hanno già predisposto o addirittura approvato il
bilancio preventivo. In quest’ultimo caso, il problema evidenziato non cambia,
ma si sposta solamente dal momento della formazione al momento della gestione
del bilancio.
La direttiva sull’applicazione del patto di stabilità interno del 18
febbraio 1999 sembrava risolvere la questione come sopra riportato, evidenziando
che le indicazioni del patto di stabilità interno, non costituiscono requisiti
di legittimità dei documenti di bilancio.
Tuttavia, a seguito
delle nuove regole introdotte dall’art. 24 della L. 28 dicembre 2001, n. 448
la questione sembra riproporsi questa volta in modo più incisivo.
Infatti, il comma 2 del succitato articolo introduce
espressamente precisi vincoli sulla competenza: “per l’anno 2002, il
complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle
finanziate da programmi comunitari, non può superare l’ammontare degli
impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000 aumentato del 6 per cento”.
E’ chiaro che il paragone tra gli anni 2000 e 2002
per ovvie esigenze di omogeneità di dati va fatto tra impegni assunti (nel
2000) e impegni da assumere (nel 2002), per cui rimane pur sempre una questione
da prendere in considerazione durante la gestione dell’anno 2002; non si può
tuttavia prescindere dal fatto che l’ammontare degli stanziamenti del bilancio
di previsione deve essere a sua volta calcolato sul volume degli impegni che
presumibilmente verranno assunti nel periodo di riferimento, secondo il ben noto
principio della competenza finanziaria.
Pertanto, un certo collegamento, seppur non
matematico (almeno nella maggioranza dei casi), sussiste tra previsioni di
bilancio, limiti agli impegni e limiti ai pagamenti, di cui ai commi 2 e 4 del
succitato articolo 24 e ciò è stato riconosciuto anche dalla circolare del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 11 del 26 febbraio 2002.
L’importanza e la delicatezza della questione si
avverte anche sotto il profilo della responsabilità conseguente al mancato
raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 4 (limite dei pagamenti); la
sanzione prevista consiste nella riduzione
dei trasferimenti erariali in misura pari alla differenza tra gli
obiettivi e i risultati conseguiti.
Dal punto di vista operativo la verifica del
rispetto del limite degli impegni e dei pagamenti si effettua seguendo le regole
generali di riscontro dell’attendibilità di bilancio, ovvero, attraverso
calcoli, perlopiù statistici, di individuazione del trend prospettico partendo
da quello storico e disaggregando le spese correnti in tipologie particolarmente
significative (ad esempio, personale, acquisto di beni, servizi ecc.)
Ma quali potrebbero essere le conseguenze se così
facendo si evidenzia un trend evolutivo inconciliabile con il raggiungimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno?
Se le cose stanno proprio così come formulato nella
domanda, sembra evidente che vi siano le condizioni per dubitare della
legittimità del bilancio, visto che le previsioni ivi contenute difficilmente
permettono il rispetto di una norma di legge, peraltro in parte sanzionata.
Ovviamente, la situazione prospettata deve essere anche quantitativamente
significativa rispetto ai livelli complessivi del bilancio di parte corrente; di
conseguenza, in questo caso, anche i pareri di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione devono
tenerne conto.
Se invece, la probabilità di un mancato
raggiungimento non è poi così evidente o sembra esserci un margine sufficiente
per attuare durante l’anno manovre di contenimento dell’assunzione degli
impegni di spesa e dei flussi dei pagamenti, allora non vi sono elementi tali da
dubitare della legittimità del bilancio, pur essendo opportuno evidenziare
comunque la situazione di rischio nei pareri di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.
Tali considerazioni, finora focalizzate sul bilancio preventivo, trovano
applicazione anche nella gestione dello stesso, durante l’esercizio 2002, con
particolare riferimento alla delibera dello stato di attuazione dei programmi e
di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel) e alla delibera
di assestamento (art. 175, comma 8, Tuel).
b)
La crescente importanza della gestione di cassa e della contabilità di cassa
Generalmente
non si avverte la portata del cambiamento in atto: nell’ambito e non in
antitesi con l’autonomia degli enti locali, peraltro costituzionalmente
garantita, il principio secondo il quale gli enti locali debbono concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sembra rafforzarsi di anno in
anno ed è destinato a produrre regole applicative mutevoli in relazione alle
priorità stabilite di volta in volta dal D.P.E.F..
Patto
di stabilità vuol dire innanzitutto riporre maggiore attenzione alla contabilità
di cassa e alla previsione dei flussi dei pagamenti delle spese e delle
riscossioni delle entrate; un aspetto gestionale che sembra distante anni luce
dall’ultima riforma dell’ordinamento finanziario e contabile del 1995 (D.
Lgs. 77/95) e che ora torna in auge a seguito degli impegni comunitari del
nostro Paese.
c)
L’introduzione di concetti macroeconomici
Patto
di stabilità vuol dire anche introduzione di nuovi concetti gestionali di tipo
macroeconomico (saldi di cassa, disavanzo, monitoraggio, limiti sugli impegni di
spesa, ecc.) che condizionano certamente il modo di agire verso il
raggiungimento di precisi risultati, ma lasciano completa libertà ed autonomia
sugli strumenti e sulle modalità utilizzabili. Infatti, è lo stesso
legislatore che “consiglia” l’adozione di alcune azioni (dette manovre
correttive) già nella prima formulazione del patto di stabilità interno
nell’art. 28 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
●
LE POLITICHE DI BILANCIO CON RIFERIMENTO AI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ
INTERNO
a)
Le azioni correttive consigliate dal legislatore:
Art. 28, comma 2, L.
23/12/98, n. 448:
“La
riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a)
perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e
riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di
propria competenza;
b)
contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli
anni precedenti;
c)
potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di
aumentare la base imponibile;
d)
aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale;
e)
dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della
attività istituzionale.”
Circolare
12 marzo 1999, n.11, del Ministero del Tesoro
del Bilancio e della
Programmazione Economica:
“a)
aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi
pubblici e delle attività di propria competenza;
b)
contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli
anni precedenti. E’ il primo parametro più immediato da valutare per
verificare la portata degli interventi di cui alla lettera
precedente;
c)
potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri. Trattasi di
operazione da impostare anche nel bilancio di previsione annuale ed in quello
pluriennale;
d)
aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale;
e)
dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento delle
attività istituzionali. Da tale elencazione emerge chiaramente l’intento del
Legislatore di evitare che gli obiettivi siano perseguiti attraverso la
riduzione di spese per investimenti. Inoltre, il comma 7 precisa che nella
riduzione del disavanzo annuo deve comunque essere mantenuta la corrispondenza
tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività amministrativa, verificando tale corrispondenza attraverso le
procedure del controllo economico di gestione.”
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488:
“All'articolo
28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
a)
ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni;
b)
limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica
ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai
rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali
non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449;
c)
sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione,
accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d)
ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società
controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali
servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e)
sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla
formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al
principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59".
f)
procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli
ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei
servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con
ricorso esclusivo a capitali privati;
g)
utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di
beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria
applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli
enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di
cui al citato articolo 117, comma 1.”
Molte
di queste manovre appaiono difficilmente attuabili, almeno in tempi brevi, negli
enti locali; tuttavia costituiscono validi esempi di manovre teoricamente
efficaci al fine di ricondurre la gestione di cassa nei limiti dell’obiettivo
del disavanzo o saldo finanziario.
b)
Separare le spese correnti dalle spese di investimento
A
livello operativo si consiglia di verificare e rivedere l’allocazione di
alcune voci di bilancio, nei limiti della correttezza amministrativa e contabile
[7],
per non penalizzare la situazione dell’ente nei confronti dei vincoli del
patto di stabilità interno. In altri termini, si tratta di depurare le spese
correnti (titolo1) di tutte quelle spese che riguardano investimenti e
andrebbero più correttamente allocate nelle spese in conto capitale (titolo 2).
Il
caso tipico è costituito dall’utilizzo degli introiti degli oneri di
urbanizzazione; per legge sono allocati nel tit. IV di entrata e possono
finanziare sia spese correnti (manutenzione ordinaria del patrimonio), che spese
in conto capitale [8].
Se
finanziano in larga misura spese correnti (titolo 1), sembra opportuno
verificare se ciò avviene per spese correnti effettive (ad esempio manutenzioni
ordinarie) o per spese che hanno natura di investimento (ad esempio incarichi
professionali [9]); in quest’ultima
fattispecie è possibile spostare gli stanziamenti di spesa dal titolo 1 al
titolo 2 (spese in conto capitale), mantenendo ferma la stessa fonte di
finanziamento.
Le
stesse considerazioni ed i medesimi consigli valgono anche per i piccoli
investimenti come i personal computer, i software, le macchine elettroniche, i
condizionatori, i piccoli arredi, che di solito vengono allocati, non proprio
correttamente, nel titolo 1, spese correnti.
Per
tali tipologie di spese si dovrebbe, invece, applicare gli ammortamenti alla
parte corrente del bilancio, ai sensi degli art. 117, 229 e 230 del Tuel, D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Tale
soluzione, pur essendo avversata perché crea difficoltà di pareggio di
bilancio [10],
può essere una valida soluzione ai fini del patto di stabilità perché
“alleggerisce” il titolo 1 di spesa (tali spese non sono impegnate)
e permette di “spostare” al titolo 2 quella miriade di piccole spese
che di fatto possono essere considerate spese di investimento.
c)
Individuare e allocare correttamente le spese eccezionali di parte corrente
(intervento n. 8 del titolo 1)
Per
quanto riguarda le spese di parte corrente qualificabili in qualche modo come
“eccezionali” ai fini del patto di stabilità interno (punto 1.2.
della Circolare 4/2000 e
D.M.1/8/2000), sembra opportuno allocarle nell’intervento n. 8 denominato
appunto “oneri straordinari della gestione corrente”; ciò facilità i
calcoli e “alleggerisce” la situazione dell’ente ai fini del patto di
stabilità.
d)
Esternalizzare servizi
La
manovra di gran lunga più importante nella maggioranza degli enti locali
consiste nelle esternalizzazioni di servizi; tale manovra rientra, fra
l’altro, anche negli obiettivi di politica economica nazionale.
L’effetto
consiste nel concorrere direttamente e positivamente al miglioramento del saldo
e degli altri limiti delle spese correnti di cui all’art. 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
Sembra
opportuno precisare che ciò si ottiene solo nel caso di esternalizzazioni di
servizi che incidono nel bilancio con entrate e con spese, ma non di certo se
l’esternalizzazione riguarda un servizio che presenta solo spese, a meno che
non vi sia anche una contemporanea riduzione dei costi [11].
e)
Contrarre i pagamenti delle spese correnti
La
contrazione dei pagamenti riveste una importanza prioritaria in considerazione
che il mancato rispetto del limite sui pagamenti (art. 24, comma 9, L. 448/2001)
è sanzionato.
In
tema di contrazione dei pagamenti, varie sono le ipotesi possibili di manovra:
vi sono quelle che coinvolgono solamente l’ultima fare del procedimento di
erogazione della spesa (i pagamenti per l’appunto) e quelle che considerano
tutto il processo di spesa (impegni, liquidazioni e pagamenti).
Il
semplice rallentamento dei pagamenti comporta vari problemi:
-
difficoltà nei rapporti con i fornitori, con i destinatari
dei contributi, ecc.;
-
problemi nell’applicazione delle regole del patto di
stabilità degli anni successivi (2003-2004);
-
difficoltà nel garantire l’applicazione dei tempi
massimi (30 giorni salvo diversa pattuizione contrattuale) per il pagamento
delle fatture, con il rischio di dover corrispondere anche interessi moratori
(direttiva comunitaria 2000/35/Ce del 29/6/2000 recepita nella legge n. 39 del 1
marzo 2002).
Si
auspica che il semplice rallentamento dei pagamenti non sia l’unica strada
perseguita, ma vi sia, a monte, una responsalizzazione diffusa in capo agli
amministratori ed ai funzionari/dirigenti rivolta ad uniformare la gestione dei
servizi agli obiettivi del patto di stabilità interno.
●
IL MONITORAGGIO DI CASSA
Fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi riveste
inoltre un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, con
l’applicazione di opportune azioni correttive nel caso in cui l’andamento
della situazione di cassa lasci prevedere il mancato raggiungimento degli
obiettivi stessi.
A livello operativo ciò di fatto comporta l’applicazione di una
contabilità di cassa che ciascun ente applicherà in modo del tutto autonomo e
consono alle proprie esigenze.
Sembra pleonastico evidenziare l’aumento delle funzioni e dei compiti
del servizio economico-finanziario nell’ambito dell’organizzazione e delle
funzioni degli enti locali.
●
LA RESPONSABILITA’ PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI
STABILITA’ INTERNO
La direttiva del 18
febbraio 1999 chiarisce la tipologia di responsabilità che fa capo agli enti
locali in materia di patto di stabilità interno: “… le prescrizioni
contenute nell’articolo 28 … Sono irrilevanti dal punto di vista del
controllo di legittimità dei bilanci. Mentre sono rilevanti dal punto di vista
della responsabilità finanziaria in cui gli enti possono incorrere in caso di
mancato raggiungimento dei risultati…… i presupposti e le condizioni
dell’eventuale responsabilità sono descritti nei commi 6 e 8 dell’articolo
28, dove è chiarissimo che si risponde appunto
in termini di responsabilità e non di legittimità/illegittimità dei singoli
bilanci e assestamenti.”
La succitata direttiva sottolinea quanto già noto e cioè che la
responsabilità deriva non da eventuali atti illegittimi, bensì dal mancato
raggiungimento dei risultati.
Il sistema premiante e allo stesso tempo sanzionatorio previsto per
l’anno 2002 evidenzia ancorpiù la fattispecie delineata; infatti, la sanzione
viene commisurata all’entità dello scostamento rispetto all’obiettivo.
Vale la pena di far presente che la sanzione prevista per l’anno 2002
riguarda il vincolo dei pagamenti di alcune spese correnti e non le altre due
fattispecie (obiettivo del saldo e obiettivo degli impegni di alcune spese
correnti) e ciò sembra perfettamente coerente con quanto indicato nella
direttiva del 18 febbraio 1999 nella parte in cui si chiarisce che “il sistema
di sanzioni….. riguardano principalmente, se non esclusivamente, le violazioni
dell’obiettivo sul saldo finanziario e non si applicano, se non in circostanze
eccezionali, alle violazioni
dell’obiettivo nel rapporto debito/P.I.L..”.
Una cosa sostanzialmente diversa è, invece, la sanzione per la mancata realizzazione degli obiettivi del piano
finanziario concernente la riduzione del rapporto debito/P.I.L., nel caso in cui
l’ente si sia avvalso della possibilità di estinguere anticipatamente il
proprio residuo debito nei confronti della Cassa DD PP [12].
Un altro aspetto importante sotto il profilo dell’eventuale
responsabilità che potrebbe derivare dal mancato raggiungimento degli obiettivi
dell’anno 2002 è dato dall’abbandono implicito della fattispecie che
attenuava gli effetti dell’originario meccanismo sanzionatorio; tale
fattispecie fa capo all’art. 28, comma 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448:
“Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza
tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia
dell'attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i
comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo
economico di gestione.”.
E’ palese che la
mancata riproposizione della succitata norma aggrava la posizione degli enti locali sotto il
profilo della responsabilità in ordine al patto di stabilità interno.
[1]
Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it
), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI,
CEL, Gorle, 2002. Bellesia
Mauro ( www.bellesiamauro.it ),
Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di
efficienza, II edizione con CD, IPSOA, Milano, 2002.
[2]
Art. 28, comma 1, L. 23/12/98, n. 448:
“Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da
apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le
province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha
adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a
ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e
a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto
interno lordo.”
[3]
Art. 53, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
[4]
Art. 24, comma 5, legge finanziaria per l’anno 2002, legge 28 dicembre
2001, n. 448.
[5]
Letteralmente l’art. 24, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 dispone “Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite
dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio
finanziario 2000.”
[6]
Circolare 4 febbraio 2000 n. 4 del Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione Economica:
“8.1.
Valenza giuridica del “patto di stabilità interno” Anche per
l’anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18
febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e lo
scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità
delle norme del “patto” sull’approvazione delle deliberazioni di
bilancio degli Enti.”. Circolare
6 febbraio 2001, n.6, del Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione Economica: “Anche per l’anno 2001
si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18
febbraio 1999 con la
circolare congiunta del Ministero dell’Interno e dello scrivente,
circa la mancata rilevanza
sotto il profilo della legittimità delle norme del “patto”
sull’approvazione delle
deliberazioni di bilancio degli Enti.”
[7]
Bellesia M. (www.bellesiamauro.it), Manuale di contabilità per gli enti
locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.
[8]
L. 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni. Con la legge
finanziaria 1998, L. 27 dicembre 1997, n. 449, decade il limite del 30%
dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle
spese correnti.
[9]
Bisogna ricordare che l’intervento n. 6 del titolo II, spese in conto
capitale, è denominato “incarichi professionali esterni” - D.P.R. 31
gennaio 1996.
[10]
Le varie pressioni hanno di
fatto rinviato di anno in anno l’obbligo dell’applicazione degli
ammortamenti al bilancio preventivo fino al punto di determinarne la
facoltatività a partire dall’anno 2002; art. 27, comma 7, L. 28 dicembre
2001, n. 448
[11]
Nella fattispecie prospettata entra in gioco l’analisi economica dei
servizi oggetto dell’esternalizzazione, come condizione necessaria per
valutare la convenienza dell’operazione. Bellesia M.
(www.bellesiamauro.it), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA
ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.
[12]
Art. 28, comma 3, L. 23/12/98, n. 448: “… la mancata realizzazione degli
obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base
alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante
riduzione dei trasferimenti erariali.”.