AZIENDITALIA n. 10/2002

 

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO FRA I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

  

di Mauro Bellesia

www.bellesiamauro.it

 

 ( Dirigente di ragioneria del Comune di Vicenza, pubblicista e componente dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali )

 

 

 

Come noto [1], la normativa in tema di patto di stabilità interno vincola le scelte di programmazione e le politiche di bilancio degli enti locali.

            Dopo una opportuna sintesi dei punti salienti della normativa vigente, si entra nel merito della questione analizzandone le problematiche più significative.

 

 

● IL QUADRO NORMATIVO ED I VINCOLI FINANZIARI-GESTIONALI

 

 

Finalità:

le finalità dell’introduzione del patto di stabilità interno sono individuate nell’art. 28 della legge finanziaria 1999, L. 23 dicembre 1998, n. 448, che ha esteso agli enti locali l’applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea con l’adesione all’euro e al patto di stabilità e di crescita [2].

Le finalità generali che stanno alla base dell’introduzione del patto di stabilità interno non mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative stabilite perlopiù di anno in anno nelle leggi finanziarie, in relazione alle scelte di politica economica nazionale;

 

 

Soggetti coinvolti:

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, province e regioni [3];

 

 

Durata:

fino al 2004 con esplicito riferimento all’obiettivo del disavanzo [4];

 

 

Gli obiettivi per il 2002:

1) Obiettivo del disavanzo o saldo (art. 24, comma 1, L. 448/01)

 

Il “disavanzo” o “saldo” (visto che può assumere valori sia positivi, che negativi) ex art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non può essere superiore a quello dell’anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

 

2) Obiettivo degli impegni delle spese correnti (art. 24, comma 2, L. 448/01)

 

Il complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000 aumentati del 6 per cento.

 

3) Obiettivo dei pagamenti delle spese correnti (art. 24, comma 4, L. 448/01)

 

Il complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l’ammontare dei pagamenti a tale titolo assunti nell’anno 2000 aumentati del 6 per cento [5].

 

 

 

Gli obiettivi per il 2003 e 2004:

il comma 5 dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 attribuisce una valenza triennale alla manovra relativa al patto di stabilità interno. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducano il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell’anno precedente rilevante ai fini del saldo.

Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell’anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato.

 

 

Le sanzioni ed il sistema premiante per il 2002:

SANZIONE N. 1 – art. 24, comma 9, L. 448/2001

 

Se l’ente, tenuto al rispetto della normativa in tema di patto di stabilità interno (province e comuni con più di 5000 abitanti) non rispetta per l’anno 2002 i limiti di cui al comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (ovvero il limite dei pagamenti)  l’importo dei trasferimenti erariali ad esso spettante è ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall’osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti.

 

 

SISTEMA PREMIANTE – art. 24, comma 9, L. 448/2001

           

Le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione della suindicata sanzione n. 1,  sono attribuite, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. A tale scopo  gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno debbono trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni concernenti il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

 

SANZIONE N. 2 – art. 24, comma 9, L. 448/2001

 

In caso di mancata trasmissione delle informazioni al Ministero l’ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell’1 per cento.

 

 

SANZIONE N. 3 - art. 19, comma 1, L. 448/2001

 

Per l’anno 2002, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno 2001, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. A tal fine i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2001.

 

 

SANZIONE N. 4 - art. 28, comma 3, L. 448/1998

 

La presente sanzione è prevista nel caso specifico di mancata realizzazione degli obiettivi indicati nel piano finanziario quinquennale (se adottato) di riduzione di almeno il 10% del rapporto debito/P.I.L..

 

 

Monitoraggio del Ministero dell’Economia:

il comma 10, dell’art. 24, della L. 448/2001, prevede un monitoraggio trimestrale nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

 

 

 

 

● LE PROBLEMATICHE IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

 

Subito dopo l’introduzione ex novo della normativa sul patto di stabilità interno la Direttiva del 18 febbraio 1999 (giova ricordare l’unica a firma congiunta del Ministero dell’Interno e dell’allora Ministero del Tesoro del Bilancio  e della Programmazione Economica) si affrettava a precisare che il patto di stabilità interno “indica dei risultati da raggiungere, e in questo senso è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo senso è programmatico. In sintesi, il patto di stabilità impone oneri e non obblighi, nel senso che impone il raggiungimento di un risultato ma non impone l‘utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento. Conseguentemente le indicazioni contenute nell’articolo 28, comma 2, non costituiscono requisiti di legittimità dei documento di bilancio…. A maggior ragione non rilevano dal punto di vista della legittimità dei bilanci preventivi e dei futuri assestamenti le previsioni relative alla riduzione dell’indebitamento pregresso … che …. non costituiscono neppure un autonomo onere.”

 

            La succitata presa di posizione ministeriale era palesemente diretta ad impedire rilievi da parte degli organi di controllo in ordine alla legittimità del bilancio preventivo, riportando tutta la questione a livello gestionale nel rispetto dell’autonomia degli enti.

 

            Ciò nonostante, la successiva circolare 12 marzo 1999, n.11, del Ministero del Tesoro  del Bilancio  e della Programmazione Economica evidenziava che, pur riguardando la gestione di cassa, il patto di stabilità interno “dovrebbe influire anche sulle previsioni di competenza”. Infatti, le eventuali azioni di miglioramento del saldo finanziario (da realizzare con riduzione delle spese correnti e con aumento delle entrate proprie) “devono esprimersi nel processo di formazione dei bilanci ed influire sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto consuntivo.”

 

            Tale posizione è stata, fra l’altro, confermata dalla successiva normativa attuativa [6].

 

            L’evoluzione verso il riconoscimento di qualche conseguenza anche a livello previsionale,  sembra peraltro confermata dall’art. 24 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, laddove al comma 2, introduce il vincolo sull’assunzione degli impegni di alcune spese correnti.

 

            Anche la recente circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11 del 26 febbraio 2002, evidenzia che, pur non essendoci nella norma  alcun riferimento esplicito alle previsioni di bilancio a differenza di quanto previsto dalle regole del patto di stabilità interno introdotte per gli anni precedenti, tuttavia, “è ragionevole ipotizzare che anche le regole inerenti il patto di stabilità per l’anno 2002 dovrebbero produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni): infatti, non è pensabile che un’azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da realizzare attraverso il contenimento della spesa corrente e con aumenti delle entrate proprie) non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto consuntivo.”

 

La medesima circolare aggiunge, altresì, che sussiste un collegamento tra il vincolo sugli impegni e quello sul saldo finanziario di cassa e “tale correlazione si deve intendere nel senso che la gestione di competenza – in quanto produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa – deve essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte dell’Ente per non determinare una crescita incontrollata dei pagamenti in conto competenza che, unitamente ai pagamenti in conto residui, non consentirebbe il rispetto di uno o di entrambi i vincoli previsti dalla legge finanziaria del 2002.”.

 

 

 

  LE PROBLEMATICHE DELLA CONTABILITA’

 

Patto di stabilità vuol dire, innanzitutto, riporre maggiore attenzione alla contabilità di cassa e alla previsione dei flussi dei pagamenti delle spese e delle riscossioni delle entrate.

La programmazione dei flussi monetari costituisce un aspetto gestionale completamente trascurato dall’ultima riforma dell’ordinamento finanziario e contabile del 1995 (D. Lgs. 77/95, poi trasfuso nel testo unico D. Lgs. 267/2000); tale aspetto ora torna in auge per effetto degli impegni comunitari del nostro Paese.

A livello operativo ciò produce notevoli problematiche poiché comporta l’adozione di una serie di novità, dall’implementazione di sistemi previsionali di cassa, all’applicazione di un monitoraggio in corso d’anno, al coordinamento della gestione di cassa con le scelte di programmazione e le politiche di bilancio.

Generalmente non si avverte la portata del cambiamento in atto: nell’ambito e non in antitesi con l’autonomia degli enti locali, peraltro costituzionalmente garantita, il principio secondo il quale gli enti locali debbono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sembra rafforzarsi di anno in anno ed è destinato a produrre regole applicative mutevoli in relazione alle priorità della politica economica nazionale.

Di conseguenza appare sempre più importante il ruolo strategico della ragioneria degli enti locali nel produrre tempestivamente nuove informazioni contabili e nel coordinare le attività di programmazione e di gestione, così come del resto sta avvenendo anche in sede nazionale (decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica).

 

 

 

  LE DIFFICOLTA’ DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI CONSIGLIATE DAL LEGISLATORE

 

 

Molte delle azioni correttive consigliate dal legislatore per raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno appaiono scontate, ma difficilmente attuabili, almeno in tempi brevi, negli enti locali; tuttavia, costituiscono validi esempi di manovre teoricamente efficaci al fine di ricondurre la gestione di cassa nei limiti degli obiettivi del patto di stabilità interno.

 

 

AZIONE

NORMA DI RIFERIMENTO

COMMENTO

- perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

 

Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448

E’ una indicazione generica rivolta alla riduzione dei costi.

- contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448

E’ un’altra indicazione generica che sembra contrastare in linea di principio con l’autonomia tributaria e finanziaria degli enti locali.

- potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448

E’ una azione che produce effetti positivi nei riguardi dell’obiettivo del saldo.

- aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448

E’ una azione che produce effetti positivi nei riguardi dell’obiettivo del saldo.

- dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448. Circolare 4/2000 e D.M. 1 agosto 2000.

E’ una azione che produceva effetti utili solamente nella prima definizione del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità; ora, invece, tutta la gestione degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento è estranea dai vincoli del patto di stabilità.

- ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

Sembra impossibile da attuare negli enti locali, visto l’aumento derivante dall’applicazione degli ultimi contratti nazionali collettivi di lavoro. La riduzione della spesa sembra conseguibile solamente nel caso blocco del turn over ad un livello tale da compensare i maggiori costi contrattuali.

- limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

Teoricamente è una manovra molto efficace; in pratica ciò si scontra con l’esigenza operativa di mantenere un adeguato standard quantitativo e qualitativo nei servizi pubblici.

- sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

Al contrario delle precedenti, questa sembra una azione realizzabile senza troppe difficoltà; le sponsorizzazioni devono comunque essere dirette alla riduzione effettiva delle spese correnti.

- ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

E’ di difficile interpretazione. A prima vista sembra convalidare la tesi che l’affidamento diretto sottenda l’esistenza di costi maggiori rispetto all’effettuazione di gare ad evidenza pubblica. Si veda in merito l’art. 35 della legge finanziaria dell’anno 2002, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

- sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59".

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

E’ certamente una azione efficace, tuttavia, le fattispecie realmente applicabili nella maggioranza degli enti locali sembrano abbastanza limitate.

- procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

E’ una delle manovre attualmente più importanti: tuttavia, le esternalizzazioni, per essere utili ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità, devono riguardare i servizi che generano sia entrate, che spese nel bilancio degli enti. 

- utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488

L’applicazione degli ammortamenti al bilancio preventivo è molto efficace, ma non viene generalmente attuata perché genera difficoltà di pareggio del bilancio preventivo [7].

 

 

 

 

  LE AZIONI DI “PULIZIA” DEL BILANCIO DI PARTE CORRENTE 

 

 

            Prima di entrare nel merito della scelta delle politiche di bilancio più efficaci ai fini del patto di stabilità e allo stesso tempo meno penalizzanti per la gestione dei servizi pubblici, si consiglia di procedere ad una rivisitazione dell’impostazione complessiva del bilancio di parte corrente dell’ente, per individuare eventuali entrate e spese che possono rientrare nella tipologia delle spese di investimento e  pertanto, dovrebbero essere più correttamente allocate fra le spese in conto capitale (titolo 2).

 

In altri termini, si tratta di depurare le spese correnti (titolo1) di tutte quelle spese che riguardano investimenti per non aggravare ingiustificatamente la situazione dell’ente nei confronti dei vincoli del patto di stabilità interno.

Il caso tipico è costituito dall’utilizzo degli introiti degli oneri di urbanizzazione: per legge sono allocati nel tit. IV di entrata e possono finanziare sia spese correnti (manutenzione ordinaria del patrimonio), sia spese in conto capitale [8]; se finanziano in larga misura spese correnti (titolo 1), sembra opportuno verificare se ciò avviene per spese correnti effettive (ad esempio manutenzioni ordinarie) o per spese che hanno natura di investimento (ad esempio incarichi professionali [9]); in quest’ultima fattispecie è possibile spostare gli stanziamenti di spesa dal titolo 1 al titolo 2 (spese in conto capitale), mantenendo ferma la medesima fonte di finanziamento.

Le stesse considerazioni valgono anche per i piccoli investimenti come i personal computer, i software, le macchine elettroniche, i condizionatori, i piccoli arredi, che di solito vengono allocati, in ragione dell’esiguo valore di ciascun cespite, nel titolo 1 - spese correnti. 

Per tali tipologie di spesa si dovrebbe, invece, applicare gli ammortamenti alla parte corrente del bilancio, come consigliato dal legislatore (vedi paragrafo precedente) ed ai sensi degli art. 117, 229 e 230 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La soluzione prospettata, pur essendo da molti avversata perché crea difficoltà di pareggio di bilancio [10], può essere una valida azione ai fini del patto di stabilità perché “alleggerisce” il titolo 1 di spesa (gli ammortamenti non sono impegnati)  e permette di “spostare” al titolo 2 quella miriade di piccole spese che di fatto possono essere considerate spese di investimento.

Un altro aspetto finora ritenuto di scarso interesse, ma che alla luce dei nuovi vincoli del patto di stabilità appare significativo, riguarda la corretta allocazione delle spese correnti ritenute eccezionali; l’interesse per tale tipologia di spesa deriva dalla possibilità di detrarla nei conteggi dei vincoli del patto di stabilità interno [11].

La struttura del bilancio di previsione individuata dall’art. 165 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, individua all’intervento n. 8 gli “oneri straordinari della gestione corrente”; la corretta compilazione di questa voce di bilancio risponde al principio di trasparenza amministrativa e facilità i calcoli “alleggerendo” la situazione dell’ente ai fini del patto di stabilità.

 

 

 

 

  L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI POLITICHE DI BILANCIO 

 

 

- Esternalizzare i servizi

 

La manovra di gran lunga più importante nella maggioranza degli enti locali consiste nelle esternalizzazioni di servizi; tale manovra è suggetita dallo stesso legislatore e rientra, fra l’altro, anche negli attuali obiettivi di politica economica nazionale.

L’effetto sperato è legato all’aumento dei livelli di efficienza e di economicità della Pubblica Amministrazione e consiste nel concorrere direttamente e positivamente al miglioramento del saldo e degli altri limiti delle spese correnti di cui all’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Sembra peraltro opportuno precisare che ciò si ottiene solo nel caso di esternalizzazioni di servizi che incidono nel bilancio con entrate e spese, ma non di certo se l’esternalizzazione riguarda servizi che presentano solo spese, a meno che non vi sia anche una contemporanea riduzione dei costi [12].

 

 

- Contrarre i pagamenti delle spese correnti

 

La contrazione dei pagamenti riveste una importanza prioritaria in considerazione della sanzione sul mancato rispetto del limite dei pagamenti (art. 24, comma 9, L. 448/2001).

In tema di contrazione dei pagamenti, varie sono le ipotesi possibili di manovra: vi sono quelle che coinvolgono solamente l’ultima fare del procedimento di erogazione della spesa (i pagamenti per l’appunto) e quelli che considerano tutto il processo di spesa (impegni, liquidazioni e pagamenti).

Il semplice rallentamento dei pagamenti comporta vari problemi:

-                      difficoltà nei rapporti con i fornitori, con i destinatari dei contributi, ecc.;

-                      problemi nell’applicazione delle regole del patto di stabilità degli anni successivi (2003-2004);

-                      difficoltà nel garantire l’applicazione dei tempi massimi (30 giorni salvo diversa pattuizione contrattuale) per il pagamento delle fatture, con il rischio di dover corrispondere anche interessi moratori (direttiva comunitaria 2000/35/Ce del 29/6/2000 recepita nella legge n. 39 del 1 marzo 2002).

La contrazione dei pagamenti, se ben programmata e gestita, può risultare di valido aiuto per il perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Si auspica che il semplice rallentamento dei pagamenti non sia l’unica strada perseguita, ma vi sia, a monte, una responsalizzazione diffusa in capo agli amministratori ed ai funzionari/dirigenti rivolta a coordinare ed a uniformare la gestione dei servizi agli obiettivi di politica economica nazionale e comunitaria.

 

 

- Effettuare un attento monitoraggio della gestione di cassa anche con l’utilizzo delle tecniche del controllo di gestione

 

            E’ già stata evidenziata l’importanza che riveste un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, con l’applicazione in tempo utile di opportune azioni correttive nel caso in cui l’andamento della situazione lasci prevedere il mancato raggiungimento degli obiettivi.

            A livello operativo ciò di fatto comporta l’applicazione di una speciale contabilità di cassa che ciascun ente adotterà in modo del tutto autonomo e consono alle proprie esigenze.

In relazione a tutto ciò, sono ora più che mai strettamente connessi tra loro la programmazione degli obiettivi gestionali e delle risorse disponibili (programmazione di bilancio), la verifica di conformità al patto di stabilità interno, il sistema informativo-contabile ed il controllo di gestione (in senso lato comprendendo anche il monitoraggio ai fini del patto di stabilità).

Per ultimo, ma di certo non di minore importanza, si colloca il processo di valutazione dei funzionari/dirigenti che per forza di cose non può prescindere dalle problematiche suesposte.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Per l’analisi dettagliata della normativa in materia di patto di stabilità interno e di bilancio degli enti locali, si rinvia a: Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2002; Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di efficienza, II edizione con CD, IPSOA, Milano, 2002; Bellesia M. ( www.bellesiamauro.it ), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.

[2] Art. 28, comma 1, L. 23/12/98, n. 448: “Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.”

[3] Art. 53, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[4] Art. 24, comma 5, legge finanziaria per l’anno 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

[5]  Letteralmente l’art. 24, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone “Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio finanziario 2000.”

[6] Circolare 4 febbraio 2000 n. 4 del Ministero del Tesoro  del Bilancio  e della Programmazione Economica:

“8.1.     Valenza giuridica del “patto di stabilità interno. Anche per l’anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e lo scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità delle norme del “patto” sull’approvazione delle deliberazioni di bilancio degli Enti.”.  In tal senso si esprime anche la Circolare 6 febbraio 2001, n.6, del Ministero del Tesoro  del Bilancio  e della Programmazione Economica.

[7] Per le modalità di applicazione degli ammortamenti al bilancio preventivo e per l’analisi del significato in contabilità economica si rinvia a Bellesia M. ( www.bellesiamauro.it ), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.

 

[8]  L. 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni. Con la legge finanziaria 1998, L. 27 dicembre 1997, n. 449, decade il limite del 30% dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti.

[9] Bisogna ricordare che l’intervento n. 6 del titolo II, spese in conto capitale, è denominato “incarichi professionali esterni” - D.P.R. 31 gennaio 1996.

[10] Le varie pressioni  hanno di fatto rinviato di anno in anno l’obbligo dell’applicazione degli ammortamenti al bilancio preventivo fino al punto di determinarne la facoltatività a partire dall’anno 2002; art. 27, comma 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448

[11] Punto 1.2. della  Circolare 4/2000 e D.M.1/8/2000). Si vedano le modalità di calcolo per ciascun ente degli obiettivi del patto di stabilità interno: Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2002.

[12] Nella fattispecie prospettata entra in gioco l’analisi economica dei servizi oggetto dell’esternalizzazione, come condizione necessaria per valutare la convenienza dell’operazione. Bellesia M. (www.bellesiamauro.it), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.