AZIENDITALIA
n. 10/2002
( Dirigente di ragioneria del Comune di Vicenza, pubblicista e
componente dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti
locali )
Come
noto [1],
la normativa in tema di patto di stabilità interno vincola le scelte di
programmazione e le politiche di bilancio degli enti locali.
Dopo una opportuna sintesi dei punti
salienti della normativa vigente, si entra nel merito della questione
analizzandone le problematiche più significative.
●
IL QUADRO NORMATIVO ED I VINCOLI FINANZIARI-GESTIONALI
Finalità: |
le
finalità dell’introduzione del patto di stabilità interno sono
individuate nell’art. 28 della legge finanziaria 1999, L. 23 dicembre
1998, n. 448, che ha esteso agli enti locali l’applicazione degli
impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea con
l’adesione all’euro e al patto di stabilità e di crescita [2]. Le finalità generali che
stanno alla base dell’introduzione del patto di stabilità interno non
mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative
stabilite perlopiù di anno in anno nelle leggi finanziarie, in relazione
alle scelte di politica economica nazionale; |
|
|
Soggetti coinvolti: |
comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, province e regioni [3]; |
|
|
Durata: |
fino al 2004 con
esplicito riferimento all’obiettivo del disavanzo [4]; |
|
|
Gli obiettivi per il
2002: |
1)
Obiettivo del disavanzo o saldo (art. 24, comma 1, L. 448/01) Il
“disavanzo” o “saldo” (visto che può assumere valori sia
positivi, che negativi) ex art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, non può essere superiore a quello dell’anno
2000 aumentato del 2,5 per cento. 2)
Obiettivo degli impegni delle spese correnti (art. 24, comma 2, L. 448/01) Il
complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare
l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000
aumentati del 6 per cento. 3)
Obiettivo dei pagamenti delle spese correnti (art. 24, comma 4, L. 448/01) Il
complesso delle spese correnti per l’anno 2002, rilevanti ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare
l’ammontare dei pagamenti a tale titolo assunti nell’anno 2000
aumentati del 6 per cento [5]. |
|
|
Gli obiettivi per il
2003 e 2004: |
il
comma 5 dell’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 attribuisce
una valenza triennale alla manovra relativa al patto di stabilità
interno. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2003 e 2004, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducano il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2
per cento della spesa corrente dell’anno precedente rilevante ai fini
del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell’anno precedente
incrementato del tasso di inflazione programmato. |
|
|
Le sanzioni ed il
sistema premiante per il 2002: |
SANZIONE
N. 1 – art. 24, comma 9, L. 448/2001 Se
l’ente, tenuto al rispetto della normativa in tema di patto di stabilità
interno (province e comuni con più di 5000 abitanti) non rispetta per
l’anno 2002 i limiti di cui al comma 4, della L. 28 dicembre 2001, n.
448 (ovvero il limite dei pagamenti)
l’importo dei trasferimenti erariali ad esso spettante è ridotto
in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso
ente, dall’osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. SISTEMA
PREMIANTE – art. 24, comma 9, L. 448/2001
Le
risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione della
suindicata sanzione n. 1, sono
attribuite, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, alle province e ai comuni che
abbiano rispettato i medesimi limiti. A tale scopo
gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno debbono
trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni
concernenti il rispetto dell’obiettivo di cui al comma 4 della L. 28
dicembre 2001, n. 448. SANZIONE
N. 2 – art. 24, comma 9, L. 448/2001 In
caso di mancata trasmissione delle informazioni al Ministero l’ente
viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell’1 per cento. SANZIONE
N. 3 - art. 19, comma 1, L. 448/2001 Per
l’anno 2002, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai
consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del
patto di stabilità interno per l’anno 2001, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. A tal fine i
singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di
stabilità interno per l’anno 2001. SANZIONE
N. 4 - art. 28, comma 3, L. 448/1998 La
presente sanzione è prevista nel caso specifico di mancata realizzazione
degli obiettivi indicati nel piano finanziario quinquennale (se adottato)
di riduzione di almeno il 10% del rapporto debito/P.I.L.. |
|
|
Monitoraggio del
Ministero dell’Economia: |
il
comma 10, dell’art. 24, della L. 448/2001, prevede un monitoraggio
trimestrale nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, delle province e dei comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti. |
|
|
● LE
PROBLEMATICHE IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
Subito
dopo l’introduzione ex novo della normativa sul patto di stabilità
interno la Direttiva del 18 febbraio
1999 (giova ricordare l’unica a firma congiunta del Ministero dell’Interno e
dell’allora Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica) si affrettava a precisare che il patto
di stabilità interno “indica dei risultati da raggiungere, e in questo senso
è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei
risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo senso è
programmatico. In sintesi, il patto di stabilità impone oneri e non obblighi,
nel senso che impone il raggiungimento di un risultato ma non impone
l‘utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento.
Conseguentemente le indicazioni contenute nell’articolo 28, comma 2, non
costituiscono requisiti di legittimità dei documento di bilancio…. A
maggior ragione non rilevano dal punto di vista della legittimità dei bilanci
preventivi e dei futuri assestamenti le previsioni relative alla riduzione
dell’indebitamento pregresso … che …. non costituiscono neppure un
autonomo onere.”
La succitata presa di posizione ministeriale era palesemente diretta ad
impedire rilievi da parte degli organi di controllo in ordine alla legittimità
del bilancio preventivo, riportando tutta la questione a livello gestionale nel
rispetto dell’autonomia degli enti.
Ciò nonostante, la successiva circolare 12 marzo 1999, n.11, del
Ministero del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica evidenziava che, pur riguardando la
gestione di cassa, il patto di stabilità interno “dovrebbe influire anche
sulle previsioni di competenza”. Infatti, le eventuali azioni di miglioramento
del saldo finanziario (da realizzare con riduzione delle spese correnti e con
aumento delle entrate proprie) “devono esprimersi nel processo di formazione
dei bilanci ed influire sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni
e accertamenti del conto consuntivo.”
Tale posizione è stata, fra l’altro, confermata dalla successiva
normativa attuativa [6].
L’evoluzione verso il riconoscimento di qualche conseguenza anche a
livello previsionale, sembra
peraltro confermata dall’art. 24 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, laddove al
comma 2, introduce il vincolo sull’assunzione degli impegni di alcune spese
correnti.
Anche la recente circolare del Ministero dell’economia e delle finanze
n. 11 del 26 febbraio 2002, evidenzia che, pur non
essendoci nella norma alcun
riferimento esplicito alle previsioni di bilancio a differenza di quanto
previsto dalle regole del patto di stabilità interno introdotte per gli anni
precedenti, tuttavia, “è ragionevole
ipotizzare che anche le regole inerenti il patto di stabilità per l’anno 2002
dovrebbero produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio
di previsione (o nella fase
iniziale o nel corso delle successive variazioni): infatti, non è pensabile che
un’azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da realizzare attraverso il
contenimento della spesa corrente e con aumenti delle entrate proprie) non abbia
conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di
competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto
consuntivo.”
La
medesima circolare aggiunge, altresì, che sussiste un collegamento tra il
vincolo sugli impegni e quello sul saldo finanziario di cassa e “tale
correlazione si deve intendere nel senso che la gestione di competenza – in
quanto produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa –
deve essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte dell’Ente
per non determinare una crescita incontrollata dei pagamenti in conto competenza
che, unitamente ai pagamenti in conto residui, non consentirebbe il rispetto di
uno o di entrambi i vincoli previsti dalla legge finanziaria del 2002.”.
●
LE PROBLEMATICHE DELLA CONTABILITA’
Patto
di stabilità vuol dire, innanzitutto, riporre maggiore attenzione alla
contabilità di cassa e alla previsione dei flussi dei pagamenti delle spese e
delle riscossioni delle entrate.
La
programmazione dei flussi monetari costituisce un aspetto gestionale
completamente trascurato dall’ultima riforma dell’ordinamento finanziario e
contabile del 1995 (D. Lgs. 77/95, poi trasfuso nel testo unico D. Lgs.
267/2000); tale aspetto ora torna in auge per effetto degli impegni comunitari
del nostro Paese.
A
livello operativo ciò produce notevoli problematiche poiché comporta
l’adozione di una serie di novità, dall’implementazione di sistemi
previsionali di cassa, all’applicazione di un monitoraggio in corso d’anno,
al coordinamento della gestione di cassa con le scelte di programmazione e le
politiche di bilancio.
Generalmente
non si avverte la portata del cambiamento in atto: nell’ambito e non in
antitesi con l’autonomia degli enti locali, peraltro costituzionalmente
garantita, il principio secondo il quale gli enti locali debbono concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sembra rafforzarsi di anno in
anno ed è destinato a produrre regole applicative mutevoli in relazione alle
priorità della politica economica nazionale.
Di
conseguenza appare sempre più importante il ruolo strategico della ragioneria
degli enti locali nel produrre tempestivamente nuove informazioni contabili e
nel coordinare le attività di programmazione e di gestione, così come del
resto sta avvenendo anche in sede nazionale (decreto legge 6 settembre 2002, n.
194, misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della
spesa pubblica).
●
LE DIFFICOLTA’ DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI CONSIGLIATE DAL LEGISLATORE
Molte
delle azioni correttive consigliate dal legislatore per raggiungere gli
obiettivi del patto di stabilità interno appaiono scontate, ma difficilmente
attuabili, almeno in tempi brevi, negli enti locali; tuttavia, costituiscono
validi esempi di manovre teoricamente efficaci al fine di ricondurre la gestione
di cassa nei limiti degli obiettivi del patto di stabilità interno.
AZIONE |
NORMA
DI RIFERIMENTO |
COMMENTO |
-
perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e
riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività
di propria competenza; |
Art. 28, comma 2, L.
23/12/98, n. 448 |
E’
una indicazione generica rivolta alla riduzione dei costi. |
-
contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori
degli anni precedenti; |
Art. 28, comma 2, L.
23/12/98, n. 448 |
E’
un’altra indicazione generica che sembra contrastare in linea di
principio con l’autonomia tributaria e finanziaria degli enti locali. |
-
potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini
di aumentare la base imponibile; |
Art. 28, comma 2, L.
23/12/98, n. 448 |
E’
una azione che produce effetti positivi nei riguardi dell’obiettivo del
saldo. |
-
aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale; |
Art. 28, comma 2, L.
23/12/98, n. 448 |
E’
una azione che produce effetti positivi nei riguardi dell’obiettivo del
saldo. |
-
dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento
della attività istituzionale. |
Art. 28, comma 2, L. 23/12/98, n. 448. Circolare
4/2000 e D.M. 1 agosto 2000. |
E’
una azione che produceva effetti utili solamente nella prima definizione
del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità; ora, invece, tutta la
gestione degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento è
estranea dai vincoli del patto di stabilità. |
-
ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
e successive modificazioni; |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
Sembra
impossibile da attuare negli enti locali, visto l’aumento derivante
dall’applicazione degli ultimi contratti nazionali collettivi di lavoro.
La riduzione della spesa sembra conseguibile solamente nel caso blocco del
turn over ad un livello tale da compensare i maggiori costi contrattuali. |
-
limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione
organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano
previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli
organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo
41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
Teoricamente
è una manovra molto efficace; in pratica ciò si scontra con l’esigenza
operativa di mantenere un adeguato standard quantitativo e qualitativo nei
servizi pubblici. |
-
sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione,
accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
Al
contrario delle precedenti, questa sembra una azione realizzabile senza
troppe difficoltà; le sponsorizzazioni devono comunque essere dirette
alla riduzione effettiva delle spese correnti. |
-
ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a
società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni
di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di
evidenza pubblica; |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
E’
di difficile interpretazione. A prima vista sembra convalidare la tesi che
l’affidamento diretto sottenda l’esistenza di costi maggiori rispetto
all’effettuazione di gare ad evidenza pubblica. Si veda in merito
l’art. 35 della legge finanziaria dell’anno 2002, L. 28 dicembre 2001,
n. 448. |
-
sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi,
alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685,
rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo
4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59". |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
E’
certamente una azione efficace, tuttavia, le fattispecie realmente
applicabili nella maggioranza degli enti locali sembrano abbastanza
limitate. |
-
procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici,
rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e
promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di
tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
E’
una delle manovre attualmente più importanti: tuttavia, le
esternalizzazioni, per essere utili ai fini del conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità, devono riguardare i servizi che
generano sia entrate, che spese nel bilancio degli enti.
|
-
utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento
di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e
dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77. |
Art.
30, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 |
L’applicazione
degli ammortamenti al bilancio preventivo è molto efficace, ma non viene
generalmente attuata perché genera difficoltà di pareggio del bilancio
preventivo [7]. |
●
LE AZIONI DI “PULIZIA” DEL BILANCIO DI PARTE CORRENTE
Prima di entrare nel merito della scelta delle politiche di bilancio più
efficaci ai fini del patto di stabilità e allo stesso tempo meno penalizzanti
per la gestione dei servizi pubblici, si consiglia di procedere ad una
rivisitazione dell’impostazione complessiva del bilancio di parte corrente
dell’ente, per individuare eventuali entrate e spese che possono rientrare
nella tipologia delle spese di investimento e
pertanto, dovrebbero essere più correttamente allocate fra le spese in
conto capitale (titolo 2).
In
altri termini, si tratta di depurare le spese correnti (titolo1) di tutte quelle
spese che riguardano investimenti per non aggravare ingiustificatamente la
situazione dell’ente nei confronti dei vincoli del patto di stabilità
interno.
Il
caso tipico è costituito dall’utilizzo degli introiti degli oneri di
urbanizzazione: per legge sono allocati nel tit. IV di entrata e possono
finanziare sia spese correnti (manutenzione ordinaria del patrimonio), sia spese
in conto capitale [8];
se finanziano in larga misura spese correnti (titolo 1), sembra opportuno
verificare se ciò avviene per spese correnti effettive (ad esempio manutenzioni
ordinarie) o per spese che hanno natura di investimento (ad esempio incarichi
professionali [9]); in quest’ultima
fattispecie è possibile spostare gli stanziamenti di spesa dal titolo 1 al
titolo 2 (spese in conto capitale), mantenendo ferma la medesima fonte di
finanziamento.
Le
stesse considerazioni valgono anche per i piccoli investimenti come i personal
computer, i software, le macchine elettroniche, i condizionatori, i piccoli
arredi, che di solito vengono allocati, in ragione dell’esiguo valore di
ciascun cespite, nel titolo 1 - spese correnti.
Per
tali tipologie di spesa si dovrebbe, invece, applicare gli ammortamenti alla
parte corrente del bilancio, come consigliato dal legislatore (vedi paragrafo
precedente) ed ai sensi degli art. 117, 229 e 230 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
La
soluzione prospettata, pur essendo da molti avversata perché crea difficoltà
di pareggio di bilancio [10],
può essere una valida azione ai fini del patto di stabilità perché
“alleggerisce” il titolo 1 di spesa (gli ammortamenti non sono impegnati)
e permette di “spostare” al titolo 2 quella miriade di piccole spese
che di fatto possono essere considerate spese di investimento.
Un
altro aspetto finora ritenuto di scarso interesse, ma che alla luce dei nuovi
vincoli del patto di stabilità appare significativo, riguarda la corretta
allocazione delle spese correnti ritenute eccezionali; l’interesse per tale
tipologia di spesa deriva dalla possibilità di detrarla nei conteggi dei
vincoli del patto di stabilità interno [11].
La
struttura del bilancio di previsione individuata dall’art. 165 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, individua
all’intervento n. 8 gli “oneri straordinari della gestione corrente”; la
corretta compilazione di questa voce di bilancio risponde al principio di
trasparenza amministrativa e facilità i calcoli “alleggerendo” la
situazione dell’ente ai fini del patto di stabilità.
●
L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI POLITICHE DI BILANCIO
- Esternalizzare
i servizi
La
manovra di gran lunga più importante nella maggioranza degli enti locali
consiste nelle esternalizzazioni di servizi; tale manovra è suggetita dallo
stesso legislatore e rientra, fra l’altro, anche negli attuali obiettivi di
politica economica nazionale.
L’effetto
sperato è legato all’aumento dei livelli di efficienza e di economicità
della Pubblica Amministrazione e consiste nel concorrere direttamente e
positivamente al miglioramento del saldo e degli altri limiti delle spese
correnti di cui all’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Sembra
peraltro opportuno precisare che ciò si ottiene solo nel caso di
esternalizzazioni di servizi che incidono nel bilancio con entrate e spese, ma
non di certo se l’esternalizzazione riguarda servizi che presentano solo
spese, a meno che non vi sia anche una contemporanea riduzione dei costi [12].
- Contrarre
i pagamenti delle spese correnti
La
contrazione dei pagamenti riveste una importanza prioritaria in considerazione
della sanzione sul mancato rispetto del limite dei pagamenti (art. 24, comma 9,
L. 448/2001).
In
tema di contrazione dei pagamenti, varie sono le ipotesi possibili di manovra:
vi sono quelle che coinvolgono solamente l’ultima fare del procedimento di
erogazione della spesa (i pagamenti per l’appunto) e quelli che considerano
tutto il processo di spesa (impegni, liquidazioni e pagamenti).
Il
semplice rallentamento dei pagamenti comporta vari problemi:
-
difficoltà nei rapporti con i fornitori, con i destinatari
dei contributi, ecc.;
-
problemi nell’applicazione delle regole del patto di
stabilità degli anni successivi (2003-2004);
-
difficoltà nel garantire l’applicazione dei tempi
massimi (30 giorni salvo diversa pattuizione contrattuale) per il pagamento
delle fatture, con il rischio di dover corrispondere anche interessi moratori
(direttiva comunitaria 2000/35/Ce del 29/6/2000 recepita nella legge n. 39 del 1
marzo 2002).
La
contrazione dei pagamenti, se ben programmata e gestita, può risultare di
valido aiuto per il perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità.
Si
auspica che il semplice rallentamento dei pagamenti non sia l’unica strada
perseguita, ma vi sia, a monte, una responsalizzazione diffusa in capo agli
amministratori ed ai funzionari/dirigenti rivolta a coordinare ed a uniformare
la gestione dei servizi agli obiettivi di politica economica nazionale e
comunitaria.
- Effettuare
un attento monitoraggio della gestione di cassa anche con l’utilizzo delle
tecniche del controllo di gestione
E’ già stata evidenziata l’importanza che riveste un attento e
costante monitoraggio dei flussi di cassa, con l’applicazione in tempo utile
di opportune azioni correttive nel caso in cui l’andamento della situazione
lasci prevedere il mancato raggiungimento degli obiettivi.
A livello operativo ciò di fatto
comporta l’applicazione di una speciale contabilità di cassa che ciascun ente
adotterà in modo del tutto autonomo e consono alle proprie esigenze.
In
relazione a tutto ciò, sono ora più che mai strettamente connessi tra loro la
programmazione degli obiettivi gestionali e delle risorse disponibili
(programmazione di bilancio), la verifica di conformità al patto di stabilità
interno, il sistema informativo-contabile ed il controllo di gestione (in senso
lato comprendendo anche il monitoraggio ai fini del patto di stabilità).
Per
ultimo, ma di certo non di minore importanza, si colloca il processo di
valutazione dei funzionari/dirigenti che per forza di cose non può prescindere
dalle problematiche suesposte.
[1]
Per l’analisi dettagliata della normativa in materia di patto di stabilità
interno e di bilancio degli enti locali, si rinvia a: Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it
), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI,
CEL, Gorle, 2002; Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it
), Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e
di efficienza, II edizione con CD, IPSOA, Milano, 2002; Bellesia M. ( www.bellesiamauro.it
), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg),
2001.
[2]
Art. 28, comma 1, L. 23/12/98, n. 448:
“Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da
apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le
province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha
adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a
ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e
a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto
interno lordo.”
[3]
Art. 53, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
[4]
Art. 24, comma 5, legge finanziaria per l’anno 2002, legge 28 dicembre
2001, n. 448.
[5]
Letteralmente l’art. 24, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 dispone “Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite
dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio
finanziario 2000.”
[6]
Circolare 4 febbraio 2000 n. 4 del Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione Economica:
“8.1.
Valenza giuridica del “patto di stabilità interno. Anche per
l’anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18
febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e lo
scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità
delle norme del “patto” sull’approvazione delle deliberazioni di
bilancio degli Enti.”. In tal
senso si esprime anche la Circolare 6 febbraio 2001, n.6, del Ministero del
Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica.
[7] Per le modalità di
applicazione degli ammortamenti al bilancio preventivo e per l’analisi del
significato in contabilità economica si rinvia a Bellesia
M. ( www.bellesiamauro.it ),
Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg),
2001.
[8]
L. 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni. Con la legge
finanziaria 1998, L. 27 dicembre 1997, n. 449, decade il limite del 30%
dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle
spese correnti.
[9]
Bisogna ricordare che l’intervento n. 6 del titolo II, spese in conto
capitale, è denominato “incarichi professionali esterni” - D.P.R. 31
gennaio 1996.
[10]
Le varie pressioni hanno di
fatto rinviato di anno in anno l’obbligo dell’applicazione degli
ammortamenti al bilancio preventivo fino al punto di determinarne la
facoltatività a partire dall’anno 2002; art. 27, comma 7, L. 28 dicembre
2001, n. 448
[11] Punto 1.2. della Circolare 4/2000 e D.M.1/8/2000). Si vedano le modalità di calcolo per ciascun ente degli obiettivi del patto di stabilità interno: Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2002.
[12]
Nella fattispecie prospettata entra in gioco l’analisi economica dei
servizi oggetto dell’esternalizzazione, come condizione necessaria per
valutare la convenienza dell’operazione. Bellesia M.
(www.bellesiamauro.it), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA
ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.