IL SOLE-24 ORE – lunedì 21
gennaio 2002 – N. 20 Enti
locali
Il bilancio dell’anno 2002 dei comuni con più di 5000 abitanti e delle
province soggiace a nuovi vincoli e nuove responsabilità. E’ l’effetto
dell’art. 24 della L. 448/2001, legge finanziaria 2002, che dispone in tema di
patto di stabilità interno.
Tre sono i vincoli da rispettare nel 2002:
il limite del disavanzo, il limite dell’assunzione degli impegni di spesa ed il
limite dei pagamenti.
1 art. 24, comma 1: il “disavanzo” ex art. 28
della L. 448/98 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello
dell’anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. Innanzitutto, “successive
modificazioni” sta ad indicare la nuova definizione di disavanzo (o avanzo)
riportata nell’art. 30 della L. 488/99 e disciplinata dalle norme attuative
contenute nella circolare n. 4/2000 e nel
D.M. 1/8/00. Tale definizione prende in considerazione la gestione di
cassa e calcola il “disavanzo” per differenza tra le entrate finali
effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli
interessi, effettivamente pagate, depurando tali voci dai trasferimenti dello
Stato, dell’U.E. e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno,
dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari, dalle entrate
e dalle spese eccezionali, ecc.
Pur
riferendosi alla gestione di cassa, questo limite è destinato ad influire in
una certa misura anche sulle previsioni di competenza del bilancio, poiché non
è possibile un comportamento divergente specie nel medio periodo e soprattutto
nella parte corrente.
2 art. 24, comma 2: il complesso delle spese
correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi
comunitari, non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti
nell’anno 2000 aumentato del 6 per cento. Dal calcolo sono escluse, non tutte
le spese statali o regionali trasferite o delegate, ma solo quelle relative a
modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni
successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
Inoltre,
l’interpretazione che paragona gli impegni assunti nel 2000 con le previsioni
del bilancio 2002, non sembra accettabile per la mancanza di omogeneità di raffronto; più correttamente
saranno gli impegni assunti nel 2002 ad essere confrontati con gli analoghi
impegni del 2000.
Ciò
nonostante, è chiaro che il presente limite influisce inevitabilmente
sull’ammontare degli stanziamenti di bilancio i quali debbono necessariamente
essere commisurati al volume dei impegni che si prevede di assumere nel
medesimo esercizio.
3 art. 24, comma 4: le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 (limite precedente) si applicano anche al complesso dei pagamenti.
Anche questo limite, così come il primo, si riferisce alla gestione di cassa e
non alla competenza ed è focalizzato sui pagamenti di parte corrente. Pesante è
in questo caso la sanzione per gli enti inadempienti: i trasferimenti spettanti
sono ridotti in misura pari alla differenza tra l’obiettivo assegnato ed il
risultato conseguito.
I
tre limiti fanno emergere per la prima volta in sede di bilancio preventivo
problematiche in ordine alla legittimità dello stesso con riferimento alla normativa
del patto di stabilità interno.
Sembra
superata, alla luce delle nuove regole dell’art. 24 della L. 448/2001, la
direttiva ministeriale del 18 febbraio 1999 nella parte in cui, costatando che
il patto di stabilità impone il raggiungimento di un risultato, ma non
l’utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento, conclude
che le norme interessate non costituiscono requisiti di legittimità dei
documenti di bilancio; infatti, alla medesima conclusione non è possibile
pervenire con la normativa attuale che crea vincoli anche nell’assunzione degli
impegni di spesa. E’ peraltro evidente
lo scopo del legislatore che mira ad una contrazione effettiva della spesa
corrente degli enti locali.
Alla fine tali problematiche si ripercuotono nei pareri sul bilancio di previsione del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione; entrambi i pareri acquistano da quest’anno una importanza maggiore a seguito della cessazione dei controlli esterni. Se le previsioni di bilancio evidenziano un trend oggettivamente inconciliabile con il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i pareri devono essere negativi. Se invece, la probabilità di un mancato raggiungimento non è poi così evidente o sembra possibile attuare durante l’anno manovre di contenimento dell’assunzione degli impegni di spesa e dei flussi di pagamento, allora sembra opportuno che tale fattispecie sia adeguatamente evidenziata nei pareri pur restando gli stessi complessivamente positivi. Inoltre, se il bilancio è già stato approvato, la questione non cambia poiché rimane comunque una questione da affrontare durante l’anno 2002.
Mauro Bellesia