IL SOLE-24 ORE – lunedì 21 gennaio 2002 – N. 20                                                               Enti locali

 

ð  Verso i preventivi 2002

Il patto di stabilità soffoca gli enti

 


   Il bilancio dell’anno 2002 dei  comuni con più di 5000 abitanti e delle province soggiace a nuovi vincoli e nuove responsabilità. E’ l’effetto dell’art. 24 della L. 448/2001, legge finanziaria 2002, che dispone in tema di patto di stabilità interno.

   Tre sono i vincoli da rispettare nel 2002: il limite del disavanzo, il limite dell’assunzione degli impegni di spesa ed il limite dei pagamenti.

 1  art. 24, comma 1: il “disavanzo” ex art. 28 della L. 448/98 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell’anno 2000 aumentato del 2,5 per cento. Innanzitutto, “successive modificazioni” sta ad indicare la nuova definizione di disavanzo (o avanzo) riportata nell’art. 30 della L. 488/99 e disciplinata dalle norme attuative contenute nella circolare n. 4/2000 e nel  D.M. 1/8/00. Tale definizione prende in considerazione la gestione di cassa e calcola il “disavanzo” per differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate, depurando tali voci dai trasferimenti dello Stato, dell’U.E. e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno, dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari, dalle entrate e dalle spese eccezionali, ecc.

Pur riferendosi alla gestione di cassa, questo limite è destinato ad influire in una certa misura anche sulle previsioni di competenza del bilancio, poiché non è possibile un comportamento divergente specie nel medio periodo e soprattutto nella parte corrente.

 2  art. 24, comma 2: il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell’anno 2000 aumentato del 6 per cento. Dal calcolo sono escluse, non tutte le spese statali o regionali trasferite o delegate, ma solo quelle relative a modificazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Inoltre, l’interpretazione che paragona gli impegni assunti nel 2000 con le previsioni del bilancio 2002, non sembra accettabile per la mancanza di  omogeneità di raffronto; più correttamente saranno gli impegni assunti nel 2002 ad essere confrontati con gli analoghi impegni del 2000.

Ciò nonostante, è chiaro che il presente limite influisce inevitabilmente sull’ammontare degli stanziamenti di bilancio i quali debbono necessariamente essere commisurati al volume dei impegni che si prevede di assumere nel medesimo esercizio.

3  art. 24, comma 4: le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 (limite precedente) si applicano anche al complesso dei pagamenti. Anche questo limite, così come il primo, si riferisce alla gestione di cassa e non alla competenza ed è focalizzato sui pagamenti di parte corrente. Pesante è in questo caso la sanzione per gli enti inadempienti: i trasferimenti spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra l’obiettivo assegnato ed il risultato conseguito.

I tre limiti fanno emergere per la prima volta in sede di bilancio preventivo problematiche in ordine alla legittimità dello stesso con riferimento alla normativa del patto di stabilità interno.

Sembra superata, alla luce delle nuove regole dell’art. 24 della L. 448/2001, la direttiva ministeriale del 18 febbraio 1999 nella parte in cui, costatando che il patto di stabilità impone il raggiungimento di un risultato, ma non l’utilizzazione di determinati strumenti per il suo raggiungimento, conclude che le norme interessate non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio; infatti, alla medesima conclusione non è possibile pervenire con la normativa attuale che crea vincoli anche nell’assunzione degli impegni di spesa. E’ peraltro  evidente lo scopo del legislatore che mira ad una contrazione effettiva della spesa corrente degli enti locali.

Alla fine tali problematiche si ripercuotono nei pareri sul bilancio di previsione del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione; entrambi i pareri acquistano da quest’anno una importanza maggiore a seguito della cessazione dei controlli esterni. Se le previsioni di bilancio evidenziano un trend oggettivamente inconciliabile con il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i pareri devono essere negativi. Se invece, la probabilità di un mancato raggiungimento non è poi così evidente o sembra possibile attuare durante l’anno manovre di contenimento dell’assunzione degli impegni di spesa e dei flussi di pagamento, allora sembra opportuno che tale fattispecie sia adeguatamente evidenziata nei pareri pur restando gli stessi complessivamente positivi. Inoltre, se il bilancio è già stato approvato, la questione non cambia poiché rimane comunque una questione da affrontare durante l’anno 2002.

 

Mauro Bellesia

 

www.bellesiamauro.it