IL SOLE-24 ORE - lunedì 17 Aprile 2000 - N. 104

Enti locali


 
BILANCI: Il rebus del saldo programmatico


Patto di stabilità a garanzie ridotte


Tutti i comuni devono determinare il saldo programmatico dell'anno 2000 entro il termine della prima variazione di bilancio, se non è già stato fatto in sede di bilancio preventivo. 
L'obbligo è previsto dalla circolare del Ministro del Tesoro n. 4 del 4 febbraio 2000 che dispone di allegare al provvedimento di variazione del bilancio i modelli A1o A2 per la gestione di cassa e B1 o B2 per la gestione di competenza.
Vi sono tuttavia diverse facoltà di calcolo del saldo programmatico 2000 e di ricalcalo del saldo 1999 sulla base dei vecchi criteri di definizione del disavanzo ex art. 28 L. 448/98 e dei nuovi criteri ex art. 30 L. 488/99. Le fattispecie ammesse sono tre:

  1. enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri ex art. 30 L. 488/99 (mod. A1 e B1);
  2. enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri ex art. 30 L. 488/99 (mod. A2 e B2);
  3. enti che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri ex art. 30 L. 488/99 (mod. A2 e B2).


La scelta della fattispecie migliore per ciascun ente risulta dalla compilazione di tutte le alternative possibili dei modelli A1 e A2 che riguardano la gestione di cassa; ciò appare, fra l'altro, non privo di difficoltà interpretative. Tale scelta si presenta inoltre particolarmente importante, visto che al raggiungimento del saldo programmatico di cassa al 31 dicembre 2000 è connesso un sistema premiante con effetti decisamente non trascurabili, almeno nella maggioranza degli enti locali.
Il sistema premiante come indicato nell'art. 30, comma 6, della legge finanziaria 2000, n. 488/99 è strutturato nel seguente modo:

  1. premio a pioggia per tutti gli enti (sconto 0,5% sugli interessi dei mutui Cassa DD PP) - qualora le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducano per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 448/98, come modificato dall'art. 30 della L. 488/99, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL);
  2.  premio selettivo per i soli enti "virtuosi" (sconto 0,5% sugli interessi dei mutui Cassa DD PP) - qualora le regioni, le province autonome, le province e i comuni non riducano per l'anno 2000 il disavanzo in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL);
  3. premio selettivo per i soli enti "più che virtuosi" (sconto 1% sugli interessi dei mutui Cassa DD PP) - agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso d'interesse sui mutui è raddoppiata.


Dal punto di vista operativo, riveste pertanto una importanza fondamentale effettuare le seguenti operazioni affinché gli amministratori siano, di fatto, messi nelle condizioni di poter agire in tempo utile per raggiungere l'obiettivo programmatico 2000 e, di conseguenza, per poter beneficiare degli sconti sugli interessi dei mutui con la Cassa DD PP:

  1. il responsabile del servizio finanziario deve informare periodicamente gli amministratori sull'andamento del monitoraggio dei flussi di cassa e sul grado di raggiungimento del saldo programmatico dell'anno 2000;
  2. il responsabile del servizio finanziario deve quantificare a livello preventivo gli effetti delle possibili manovre per ricondurre la gestione di cassa nei limiti indicati dal saldo programmatico; tali manovre sono peraltro elencate dall'art. 28 commi 2 e 2 bis della L. 448/98 come modificata dalla L. 488/99;
  3. i revisori dei conti devono attivarsi per evidenziare adeguatamente le problematiche del patto di stabilità interno in riferimento alla situazione specifica dell'ente.


Nel quadro gestionale-operativo delineato, vi sono due adempimenti da effettuare entro il 30 giugno da non sottovalutare per l'importanza e le possibili conseguenze future in caso di responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. L'obbligo sussiste per i comuni con più di 15000 abitanti, ma pare opportuno che analoghi passaggi siano effettuati anche dagli enti di minori dimensioni, visto che comunque il sistema premiante vale per tutti.
Gli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno sono:

  1. la giunta rende conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al rendiconto (art. 30 comma 4 L.488/99);
  2.  la giunta riferisce al consiglio sul perseguimento dell'obiettivo del disavanzo (art. 30, comma 4 L. 488/99).


Successivamente, al momento dell'assestamento del bilancio preventivo, che dovrà essere effettuato entro il 30 novembre, si prenderanno in esame le medesime problematiche, con l'aggravante che in ogni caso sarà più difficile incidere nella gestione di cassa e, pertanto, raggiungere gli obiettivi fissati per l'anno 2000. 

MAURO BELLESIA