IL SOLE 24 ORE  –   Venerdì 29 Settembre 2000

 ENTI LOCALI





PATTO DI STABILITA’:  Le disposizioni applicative dettate dal Tesoro favoriscono economie di spesa a beneficio dei bilanci futuri

Premiate le amministrazioni virtuose


Gli enti locali non potranno sottrarsi alla valutazione di conformità al patto di stabilità interno allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi e per ottenere il “premio per gli enti virtuosi” della riduzione del 0,5% o del 1% degli interessi sui mutui con la Cassa DD PP..
Lo ribadisce il recente decreto del Ministro del Tesoro 1/8/00, pubblicato nella G.U. n. 203 del 31/8/00 (Si veda Il Sole 24 Ore del 1 e 2 settembre).
Il meccanismo premiante funziona in questo modo: sconto del 0,5% “a pioggia”, se l’obiettivo della riduzione del disavanzo del 0,2% del P.I.L. è conseguito nel biennio 1999-2000 complessivamente per tutti gli enti del comparto; altrimenti “sconto selettivo” solo per gli “enti virtuosi” che hanno raggiunto l’obiettivo. Inoltre, sconto raddoppiato (1%) per gli enti che ottengono una riduzione del proprio disavanzo superiore a quella necessaria per conseguire, a livello di comparto, un risparmio complessivo del 0.3% del P.I.L..
Le disposizioni del patto di stabilità non vanno sottovalutate per due ordini di motivi:
1) per le possibili economie di spesa delle quali potrebbero beneficiare i bilanci degli anni futuri, visto che la riduzione degli interessi passivi corrisponde ad una cifra certamente ragguardevole nella maggioranza degli enti locali;
2) per le possibili responsabilità derivanti non solo dal disattendere precise disposizioni di legge (art. 28 L. 448/98), ma anche dalla rinuncia del vantaggio patrimoniale pari agli sconti sugli interessi previsti nei confronti degli “enti virtuosi”.
Fra tutti gli enti, i comuni con più di 15000 abitanti e le province sono maggiormente sensibilizzati alle problematiche del patto di stabilità perché dovranno predisporre una specifica relazione della Giunta al Consiglio sul perseguimento degli obiettivi programmatici dell’anno 2000, introducendo, se del caso, le opportune variazioni di bilancio correttive (art. 30, comma 4, della L. 488/99); tale relazione è allegata all’assestamento di bilancio.
Anche gli altri enti, pur non essendo tenuti ad approvare specifiche relazioni sull’andamento della gestione di cassa ai fini del patto di stabilità, dovranno verificare se il trend attuale lascia prevedere, o meno, il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2000 per poter tempestivamente porre in essere le eventuali azioni correttive e, conseguentemente, beneficiare degli sconti sugli interessi.
Operativamente, le cose sono tutt’altro che facili: 
1) bisogna innanzitutto prevedere i flussi di cassa dell’anno in corso ed il saldo finale al 31/12/00; è una operazione difficile perché il sistema contabile e le abitudini degli addetti fanno riferimento al principio della competenza finanziaria e non alla cassa; così avviene, ad esempio, anche nel piano esecutivo di gestione. Ciò nonostante, si dovrà vagliare attentamente tutte le spese e le entrate che presumibilmente comporteranno incassi e pagamenti rilevanti ai fini del calcolo del patto di stabilità; 
2) poi si deve verificare se l’obiettivo programmatico sarà raggiunto o meno; questa è, invece, una semplice operazione di raffronto tra i saldi programmatici risultanti dalla compilazione dei modelli A1 o A2 della circolare del Ministero del Tesoro 4 febbraio 2000 n. 4 ed il saldo effettivo previsto per il 31/12/00, come indicato nel punto 1);
3) se si prevede di non raggiungere gli obiettivi, bisogna introdurre le opportune azioni correttive. 
L’art. 28, comma 2, della L. 448/98 e l’art. 30, comma 8, della L. 488/99, indicano diverse possibilità e fattispecie di azioni correttive, ma molte di queste sono ormai difficilmente attuabili nel secondo semestre dell’anno 2000 per l’approssimarsi della scadenza della prima verifica di conformità (31/12/00). 
Ma quali azioni sono a tutt’oggi realisticamente possibili per riallineare la situazione di cassa agli obiettivi del patto di stabilità? 
Ridurre i costi della gestione aumentando l’efficienza è certamente una azione valida per qualsiasi attività, in ogni momento e percorribile in vari modi.
Potenziare le attività di recupero della base imponibile delle imposte e delle tasse è molto efficace ed importante sotto diversi aspetti, anche se sembra difficilmente attuabile in tempi brevi, se non c’è una struttura o una organizzazione adeguata; sembra tuttavia ancora possibile una azione diretta ad incrementare la velocità di incasso delle entrate proprie dell’ente, quali gli affitti, i canoni, i corrispettivi dei servizi resi agli utenti, ecc..
Altri spazi di manovra dovrebbero essere possibili nel imitare le consulenze esterne, gli incarichi e le altre spese correnti non prioritarie.
Certo che tutte le azioni correttive devono essere considerate sotto due aspetti contabili differenti: la cassa e la competenza. La cassa perché sono gli incassi ed i pagamenti che influenzano i conti del patto di stabilità. La competenza per valutare se occorre effettuare anche qualche variazione di bilancio che, come noto, si basa esclusivamente sul principio della competenza finanziaria. 
Pertanto, viste le precedenti considerazioni, sembra più che mai opportuno che la delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (da approvarsi almeno una volta entro il 30 settembre, art. 193 T.U., ex art. 36 D. Lgs. 77/95) faccia menzione delle problematiche del patto di stabilità in riferimento alla situazione dell’ente; successivamente, la delibera di assestamento del bilancio adotterà i provvedimenti del caso.

MAURO BELLESIA