IL SOLE-24 ORE – lunedì 17 Settembre 2001 – N. 256                                                        Enti locali

 

 

Lavori pubblici  ð  Dal 2001 cessa l’applicazione semplificata

Piani triennali entro fine mese

 


   Entro il mese di settembre ogni amministrazione locale deve redigere lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 21/6/00. Il programma, redatto sulla base degli schemi tipo approvati con il succitato decreto, è adottato dall’organo esecutivo ed è posto in pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi (art. 14, comma 2, L. 109/94; art. 10, comma 1, D.M. 21/6/00) prima dell’approvazione da parte dell’organo consiliare in sede di bilancio preventivo (art. 14, comma 9, L. 109/94).

   Dall’anno 2001 decade l’agevolazione per la prima applicazione della norma, che consisteva nell’elaborazione semplificata del programma triennale (art. 12, comma 1, D.M. 21/6/00) ed occorre compilare tutte le schede dal n. 1 al n. 7 (1. Quadro di sintesi per categorie di opere, 2. Quadro delle disponibilità finanziarie, 3. Elementi finanziari, 4. Articolazione copertura finanziaria, 5. Problematiche di ordine urbanistico, territoriale, ambientale e paesistico, 6. Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori, 7. Elenco annuale).

   Le norme succitate anticipano, di fatto, il processo di formazione del bilancio preventivo. Fra le tante problematiche si segnalano alcuni punti di incontro tra la programmazione dei lavori pubblici ed il sistema dei bilanci.

1  I tempi sono molto stretti, se si vuole approvare il bilancio preventivo 2002 entro il 31 dicembre, come sembra auspicabile per evitare l’accavallarsi delle problematiche dell’euro; infatti, non sembra possibile prescindere dai 60 giorni consecutivi di pubblicità dello schema del programma triennale adottato dall’organo esecutivo e nemmeno dai  periodi di tempo previsti dal regolamento di contabilità per l’esame dello schema di bilancio da parte dei revisori (di solito 10-15 giorni) e da parte dei consiglieri (di solito 20 giorni), ai sensi dell’art. 174, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

2  Nelle attività preliminari di redazione del programma triennale che conducono alla compilazione delle schede 1 e 2, l’analisi dei bisogni si scontra inevitabilmente con la fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi; l’ammontare e la tipologia delle risorse finanziarie ivi indicate dovranno trovare riscontro con quanto riportato nel bilancio annuale e pluriennale (titoli IV e V o avanzi di parte corrente) e nella relazione previsionale e programmatica (sezione II, principalmente i punti 2.2.4., 2.2.5. e 2.2.6.), altrimenti non sembra soddisfatto il principio della coerenza delle previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del D. Lgs. 267/2000. Ovviamente, tale verifica dovrà essere eseguita in sede di approvazione del bilancio preventivo con il programma definitivo dei lavori pubblici allegato al bilancio stesso, ammettendosi la possibilità di variazione rispetto allo schema inizialmente adottato dall’organo esecutivo (art. 172, comma 1, let. d, D. Lgs. 267/2000).

3  Coerenza non significa necessariamente coincidenza di importi: nel bilancio possono essere indicate previsioni di movimentazioni finanziarie non rientranti nella tipologia dei lavori pubblici, come, ad esempio, l’acquisto di immobili e beni mobili durevoli; per contro, tra le risorse del programma triennale vi possono essere capitali non necessariamente inseriti nel bilancio dell’ente.

4  La costituzione in bilancio di accantonamenti per accordi bonari e per incentivi all’accelerazione dei lavori (art. 12, D.P.R. 554/97), deve comunque considerare le regole dell’ordinamento finanziario e contabile. Se, ad esempio, la fonte di finanziamento è un mutuo, valgono le modalità di indebitamento indicate dagli artt. 202 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 ed è possibile inserire l’accantonamento direttamente nello stanziamento dell’opera. Più problematica è la previsione di accantonamenti per l’esecuzione di lavori urgenti (artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99) che sembra invece riconducibile all’utilizzo del fondo di riserva per esigenze straordinarie (art. 166, comma 2, D. Lgs. 267/2000) o alla regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza (art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

5  E’ difficilmente attuabile la norma contenuta nella nota esplicativa della scheda 2, allegata al D.M. 21/6/00, che considera fra le disponibilità finanziarie i “rientri derivanti da residui dell'anno precedente”. Infatti, l’impiego  di tali disponibilità non può che transitare per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nei modi e nei tempi indicati dall’art.  187 del D. Lgs. 267/2000.

6  Non sono da sottovalutare, infine, l’importanza e la responsabilità connesse all’apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile che necesariamente devono accompagnare la delibera che adotta lo schema di programma triennale dei lavori pubblici.

 

Mauro Bellesia

www.bellesiamauro.it

 

Allegato: il calendario per l’attuazione, fasi, tempi, competenze e adempimenti del programma triennale dei lavori pubblici.

 

 

 

PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI

FASI:

ATTIVITA'  PRELIMINARI

REDAZIONE

ADOZIONE

PUBBLICAZIONE

APPROVAZIONE

INOLTRO ALL'OSSERVATORIO

TEMPI:

IN CORSO D'ANNO

ENTRO SETTEMBRE

 30 SETTEMBRE

OTTOBRE - NOVEMBRE

 31 DICEMBRE (data approvazione bilancio)

 

COMPETENZE  E  ADEMPIMENTI:

La G.C. individua il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale (art. 2, c.1, DM 21/6/00).

Il responsabile del procedimento art. 7 L. 109/94 formula proposte e fornisce dati (art. 2, c.1, DM 21/6/00)

Il responsabile della struttura competente redige la proposta del programma triennale e dell'elenco annuale entro il mese di settembre dell'anno precedente (art. 2, c.1, DM 21/6/00)

La G.C. adotta lo schema di programma entro il 30 settembre (art. 2, c.2, DM 21/6/00)  

La Segreteria provvede alla pubblicazione all'albo pretorio per 60 gg consecutivi
(art. 14, c.2, L.109/94)

1) La G.C. approva i progetti preliminari (art. 14, c.6, L. 109/94, art. 1, c.1, D.M. 4/8/00)

2) Il C.C. approva il piano triennale (art. 13, c.1, D.P.R. 554/99) e l'elenco annuale (art. 14, c.9, L. 109/94)

La Segreteria provvede all'invio all'Osservatorio dei Lavori Pubblici del programma triennale e dell'elenco annuale  art. 2, c. 4,  DM 21/6/00

SCHEDE:

SCHEDA n. 1 - QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

SCHEDA n. 3 - ELEMENTI FINANZIARI

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 2  - QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

SCHEDA n. 4  - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 5 - PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO, TERRITORIALE ECC.

 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 6 - TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI

 

 

 

 

 

 

SCHEDA n. 7 - ELENCO ANNUALE