Rassegna Fieristica

“Dire e Fare nel Nord-Est”

Rovigo, 5 ottobre 2005

 

 

 

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO

NEGLI ANNI 2005 E 2006

 

Bellesia Mauro

Dirigente del Comune di Vicenza, pubblicista e componente dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno  www.bellesiamauro.it

 

 

 

 

1. Finalità ed importanza del patto di stabilità interno

 

Innanzitutto, bisogna evidenziare che le finalità generali del patto di stabilità interno non sono affatto mutate dal 1999 (art. 28 L. 23 dicembre 1998, n. 448) ad oggi, ma sono cambiate, anche notevolmente, le regole applicative stabilite dalle leggi finanziarie che si sono succedute di anno in anno.

 

Infatti, l’art.  22 del disegno di legge della finanziaria 2006 approvato dal Governo prevede (così come negli anni precedenti) che gli enti locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite il rispetto di una serie di norme definite “principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”; ciò sottolinea, fra l’altro, che non si tratta di materia di legislazione concorrente da parte delle Regioni, bensì  norme riservate alla potestà legislativa dello Stato [1].

 

L’importanza che riveste attualmente la normativa del patto di stabilità interno traspare, inoltre, dal regime sanzionatorio particolarmente pesante e dai controlli che responsabilizzano direttamente i revisori dei conti. Sempre in riferimento all’importanza della normativa del patto di stabilità interno relativamente ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si segnalano anche le competenze che la legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) affida della Corte dei Conti: la Corte, ai sensi dell’art  7, comma 7, “ verifica  il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di  Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea….”

 

Per quanto concerne le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi (limitazioni delle spese per acquisto di beni e servizi, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e impossibilità di indebitarsi per investimenti [2]) che si applicano a valere sull’anno successivo, è facile immaginare la paralisi o perlomeno enormi difficoltà operative in caso di applicazione. Questo fatto, di per se, dovrebbe far riflettere sull’importanza della programmazione finanziaria, che non dovrebbe essere di certo una mera attività ragionieristica, ma, al contrario, dovrebbe coinvolgere Amministrazione e Responsabili dei servizi cercando di gestire al meglio le scarse risorse disponibili [3].

 

 

 2. L’evoluzione normativa nell’anno 2005

 

Rispetto agli anni precedenti, il 2005 segna un punto di svolta nelle regole applicative del patto di stabilità interno: si passa dal calcolo degli obiettivi con la logica dei saldi (entrate meno spese) ai vincoli diretti sull’ammontare delle spese, comprendendo sia la parte corrente che la parte in conto capitale.

 

Rimane, invece, la duplice quantificazione degli obiettivi utilizzando il criterio di cassa e il criterio di competenza in riferimento, rispettivamente, ai pagamenti e agli impegni di spesa.

 

Inizialmente, ovvero nel testo originario della L. 30/12/04, n. 311, i soggetti coinvolti erano, oltre alle regioni e alle province, i comuni con più di 3.000 abitanti, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

 

Poi, per effetto dell’art. 1 bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella L. 31 maggio 2005, n. 88, sono stati esonerati, limitatamente l’anno 2005, i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

 

La legge finanziaria per l’anno 2005, stabiliva altresì un monitoraggio trimestrale (L. 311/04 art. 1, comma 30), una previsione cumulativa di cassa (L. 311/04 art. 1, comma 31), il coinvolgimento dei revisori nei controlli (L. 311/04 art. 1, commi 31 e 32), un regime sanzionatorio (L. 311/04 art. 1, commi 33 e 34) e la partecipazione delle associazioni dei comuni e delle province (L. 311/04 art. 1, comma 37).

 

Il citato D.L. 44 ha introdotto altre agevolazioni:

 

-          per gli enti con un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100% al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003, per i quali l’obiettivo delle spese in conto capitale si poteva calcolare in modo più favorevole [4];

 

-          l’esclusione dal calcolo delle spese delle funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni;

 

-          l’esclusione dal calcolo delle spese degli oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

 

-          l’esclusione dal calcolo delle spese degli oneri sostenuti dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (quest’ultima fattispecie è stata successivamente abrogata dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv. nella L. 17 agosto 2005, n. 168)

 

Nel corso dell’anno 2005 sono stati emanati anche la Circolare esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 febbraio 2005, n. 4 e il D.M. 28/6/05 sulle regole per l’effettuazione del monitoraggio nell’anno 2005.

 

 

2. Le regole per l’anno 2006

 

Sulla base del disegno di legge della finanziaria 2006 approvato dal Governo, le principali novità sulle regole per l’applicazione del patto di stabilità si possono così riassumere:

 

1)      tra i soggetti che devono applicare il patto figurano anche i comuni tra 3000 e 5000 abitanti (che erano stati esonerati nell’anno 2005) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000. Non sono citate le unioni di comuni;

 

2)      vi sono due obiettivi distinti tra spese correnti e spese in conto capitale; la contrazione riguarda le spese correnti valide ai fini del patto (-6,7%), mentre il limite degli investimenti è in aumento (+10% sul 2004); ciò dovrebbe facilitare la programmazione finanziaria e le politiche di bilancio dirette al raggiungimento degli obiettivi del patto;

 

3)      nell’anno 2006 la riduzione della spesa corrente (pur senza spese del personale, sociale ecc.) sembra particolarmente elevata: -6,7% rispetto al 2004, perché la riduzione riguarda anche tipologie di spese obbligatorie o difficilmente comprimibili per effetto di precedenti contratti o convenzioni pluriennali. La considerazione che i vincoli riguardano le fasi dell’impegno e del pagamento delle spese e non le previsioni di bilancio non diminuisce di certo il problema; anzi potrebbe aggravarlo notevolmente se si procede ad una ingiustificata dilazione dei pagamenti;

 

4)      è ricompressa nei limiti del patto anche la spesa in conto capitale, contrariamente alle aspettative.

 

 

Si riporta qui di seguito una sintesi del quadro di riferimento in tema di patto di stabilità interno valido per l’anno 2006 elaborato sulla base del testo della legge finanziaria ad oggi disponibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZIARIA 2006 - SINTESE DELLA NORMATIVA SUL PATTO DI STABILITA' INTERNO - a cura di M. Bellesia - 2/10/05

Enti interessati

Contenuti in sintesi

Norma

n.

art.

comma

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2006: spese correnti < al 2004 - 6,7%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2007: spese correnti del 2006 - 0,3%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2008: spese correnti del 2007 - 1,9%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2006: spese  in c/capitale  < al 2004 + 10%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2007: spese  in c/capitale  < al 2006 + 4%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Obiettivo 2008: spese  in c/capitale  < al 2007 + 4%

DDL

29/09/2005

 

 22

3

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Calcolo spese:  sia correnti che in c/capitale con i principi della competenza e della cassa

DDL

29/09/2005

 

 22

4 e 5

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Detrazioni spese correnti:  a) personale,  b) sanità per le sole regioni, c) trasferimenti correnti alla PA, d) spese di carattere sociale - funz. 10 DPR 194/96.

DDL

29/09/2005

 

 22

4

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Detrazioni spese c/capitale:  a) trasferimenti in conto capitale alle PA, b) partecipazioni azionarie, attività finanziarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti

DDL

29/09/2005

 

 22

5

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Supero limiti c/capitale: solo per corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive

DDL

29/09/2005

 

 22

6

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Norme particolati per regioni a statuto speciale e le province autonome

DDL

29/09/2005

 

 22

7

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Enti di nuova istituzione: soggetti al patto dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

DDL

29/09/2005

 

 22

8

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

DDL

29/09/2005

 

 22

10

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Previsto un DM sui limiti di spesa in base alla spesa media pro capite della fascia demografica di appartenenza

DDL

29/09/2005

 

 22

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano qui di seguito le norme della L. 311/04 (finanziaria 2005) sul patto di stabilità interno, valide anche per 2006, 2007 e 2008

Comuni > 30.000; Comunità mont. > 50.000 ab.; Regioni; Trento e Bolzano

Monitoraggio trimestrale di competenza e cassa: entro 30 gg dalla fine del trimestre, trasmissione via WEB

L.

30/12/2004

311

1

30

Comuni > 5000; Province

Predisposizione previsione cumulativa di cassa, articolata per trimestri, entro febbraio 2005

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni > 30.000; Province

Comunicazione della previsione cumulativa di cassa, articolata per trimestri, via WEB (Circ. 8/2/05, n. 4, all. E/05)

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni >5000 e < 30.000

Comunicazione della previsione cumulativa di cassa, articolata per trimestri, attraverso le Ragionerie provinciali dello Stato  (Circ. 8/2/05, n. 4, all. E/05)

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni > 30.000; Province

Verifica alla previsione di cassa trimestrale da parte dei revisori: entro 30 gg dalla fine del trimestre e comunicazione via WEB in caso di inadempienza

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni >5000 e < 30.000

Verifica alla previsione di cassa trimestrale da parte dei revisori: entro 30 gg dalla fine del trimestre e comunicazione attraverso le Ragionerie provinciali dello Stato in caso di inadempienza

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni > 3000 e < 5000

Predisposizione previsione di cassa cumulativa semestrale entro marzo

L.

30/12/2004

311

1

31

Comuni > 3000 e < 5000

Verifica della previsione di cassa semestrale da parte del revisore unico e comunicazione alla Ragioneria provinciale dello Stato in caso di inadempienza

L.

30/12/2004

311

1

31

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Sanzione per mancato rispetto degli obiettivi di cassa (trimestrali o semestrali): riassorbimento nel trimestre o semestre successivo

L.

30/12/2004

311

1

31

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Verifica dei revisori del raggiungimento degli obiettivi annuali di competenza e di cassa e comunicazione al Mininterno in caso di mancato rispetto (in attesa di un D.M.)

L.

30/12/2004

311

1

32

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Sanzione per mancato rispetto degli obiettivi annuali: spese acquisto di beni e servizi non superiori anno prec.; divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo; divieto di indebitamento

L.

30/12/2004

311

1

33

Comuni > 5000 e province

Sanzione per mancato rispetto degli obiettivi 2004: si applica anche nel 2005 la regola generale ex art. 1, comma 33; L. 311/04.

L.

30/12/2004

311

1

34

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Attestazione sul conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità obbligatoria in caso di indebitamento per gli enti obbligati alle regole del patto di stabilità int.

L.

30/12/2004

311

1

35

Province, Comuni > 3000, Comunità mont. > 50.000

Comunicazioni sul patto di stabilità anche all'ANCI, UPI, UNCEM

L.

30/12/2004

311

1

37

 


 
[1] A riguardo, particolarmente importante è  la sentenza n.36/2004 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24 - patto di stabilità interno - della legge n. 448 del 2001, confermando il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti.

[2] L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 33.

[3] Per approfondimenti si veda Bellesia Mauro (www.bellesiamauro.it) , Il patto di stabilità interno negli enti locali - Edizione 2005 - Casa Editrice CEL, Gorle (Bg), 2005.

[4] D.L. 31 marzo 2005, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1° aprile 2005), conv. nella L. 31 maggio 2005, n. 88  (GU n. 125 del 31-5-2005),  Art. 1-bis.: “1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, e' inserito il seguente: «26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale». “