Dal SALONE AUTONOMIE LOCALI - Viareggio, 8-9 ottobre 2003

 

IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER L’ANNO 2004

QUADRO NORMATIVO E PROBLEMATICHE GESTIONALI

 

 

Mauro Bellesia

www.bellesiamauro.it

 

 

● IL QUADRO NORMATIVO PER L’ANNO 2004

 

Il decreto legge 30 settembre 2003, n.269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - ed il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2003 – Legge finanziaria per l’anno 2004 – non innovano sostanzialmente il regime del patto di stabilità interno stabilito dall’art. 29 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Il quadro normativo preesistente appare, da un lato, confermato nonostante le varie pressioni sul Ministero dell’economia e delle finanze finalizzate ad introdurre alcuni correttivi, dall’altro, sembra anche rafforzato così come prevede l’art. 51 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269 per le Regioni.

 

L’aspetto che preoccupa maggiormente è quello sanzionatorio; come indicato nella tabella seguente, le sanzioni previste per chi non rispetta gli obiettivi del patto di stabilità interno (impossibilità di indebitarsi per investimenti, impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo, riduzione forzata del 10% delle spese per l’acquisto di beni e servizi) sono talmente rilevanti che, se confermate nel corso dell’iter parlamentare della finanziaria, condurranno certamente un gran numero di comuni e province ad una situazione difficilmente sostenibile.

 

Pur senza entrare nel merito delle regole specifiche e delle modalità di calcolo degli obiettivi da raggiungere nell’anno 2004, per le quali si rinvia a trattazioni specifiche [1], si riporta qui di seguito un quadro sintetico degli aspetti peculiari del patto di stabilità interno per i comuni.

 

 

Finalità:

le finalità dell’introduzione del patto di stabilità interno restano individuate nell’originario art. 28 della legge finanziaria 1999, L. 23 dicembre 1998, n. 448 (norma istitutiva del patto), che ha esteso agli enti locali l’applicazione degli impegni presi dal nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea con l’adesione all’euro e al patto di stabilità e di crescita [2].

Le finalità generali che stanno alla base dell’introduzione del patto di stabilità interno non mutano nel corso degli anni; cambiano, invece, le regole applicative stabilite perlopiù di anno in anno nelle leggi finanziarie in relazione alle scelte di politica economica nazionale.

 

 

Soggetti coinvolti:

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre alle province e alle regioni [3].

 

 

Durata:

illimitata [4].

 

 

Gli obiettivi per il 2004:

- per l’anno 2004:

 

il disavanzo  finanziario, della gestione di competenza (accertamenti e impegni) e della gestione di cassa (riscossioni e pagamenti), non può essere  superiore a quello dell'anno 2003 incrementato del tasso d'inflazione programmato     indicato     nel    Documento    di    programmazione economico-finanziaria [5].

 

 

D.P.E.F. 2004-2007

 

 

 

 

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

inflazione programmata

1,7

1,5

1,4

1,4

 

 

 

 

Gli obiettivi per il 2005 e 2006:

 

- per l’anno 2005:

 

il  disavanzo  finanziario, della gestione di competenza e della gestione di cassa, non  può  essere  superiore  a  quello  dell’anno 2003 aumentato del 7,8% [6].

 

- per gli anni 2006 e successivi:

 

il  disavanzo  finanziario, della gestione di competenza e della gestione di cassa, non  può  essere  superiore  a  quello  risultante dall'applicazione,   al   corrispondente  disavanzo  finanziario  del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria.

 

 

 

Le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali:

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2003 l’art. 29, comma 15, prevede:

 

1)         impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo  e impossibilità di avvalersi di eventuali deroghe in proposito  disposte  per  il  periodo  di riferimento;

2)         divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

3)         riduzione di almeno del 10 per cento, rispetto  all'anno  2001, delle spese per l'acquisto di beni e servizi.

La circolare del Ministero dell’economia  e delle finanze n. 7 del 4 febbraio 2002 precisa che “Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi, per cui relativamente al “patto” del 2003, le sanzioni si applicano nell’anno 2004, e così via.”

 

 

 

 

Le modalità di calcolo degli obiettivi (con gli ultimi aggiornamenti dal M.E.F):

Calcolo del disavanzo finanziario ex art. 29, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (per anni 2003 e 2004)

 

 

 

 

ENTRATE

Riferimenti:

 

 

E   + Entrate finali

Titolo 1°-2°-3°-4°

E1  - Trasferimenti correnti da Stato

Titolo 2°- cat.1^

E2  - Trasferimenti correnti dalla Unione Europea

Titolo 2° - cat. 4^

E3  - Trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al patto

Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^

E4  - Compartecipazione IRPEF

All'interno del titolo 1

E5  - Entrate derivanti da dismissione di beni immobili

Titolo 4° - all'interno della cat. 1^

E5 - Entrate da dismissioni beni finanziari

Titolo 4° - all'interno della cat. 1^

E6  - Trasferimenti in conto capitale dallo Stato

Titolo 4° - cat. 2^

E7  - Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.

Titolo 4° - parte cat. 4^ o 5^

E8  - Trasferimenti in c/capitale dagli altri enti partecipanti al patto

Titolo 4° - cat. 3^ - parte 4^

E9  - Riscossione di crediti

Titolo 4° - cat. 6^

Altre entrate da detrarre (Minori introiti addizionale enel: art. 10, c.11, L. 133/99. Minori introiti pubblicità: art. 10, c.3, L.448/01, art.2 bis L.75/02)

Nota M.E.F. 19/3/03

Altre entrate da detrarre: entrate di altri enti per enti capofila

Nota M.E.F. 28/2/03

 

 

= Entrate finali nette (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9 - altre entrate da detrarre)

Entrate finali - rettifiche

 

 

 

 

SPESE

Riferimenti:

 

 

S   + Spese correnti

Titolo 1°

S1  - Spese per interessi passivi

Titolo 1° - intervento 6°

S2  - Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di  destinazione dall'Unione Europea

All'interno del titolo 1

S3  - Spese per calamità naturali

All'interno del titolo 1

S4  - Spese per elezioni amministrative

All'interno del titolo 1

Altre spese da detrarre: spese di altri enti per enti capofila

Nota M.E.F. 28/2/03

Altre spese da detrarre: maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003

 DDL finanziaria 2004, art. 10, comma 5

 

 

 

 

= Spese correnti nette (S-S1-S2-S3-S4 – altre spese da detrarre)

Spese correnti - rettifiche

 

 

 

 

 

 

Saldo finanziario

Entrate finali nette - spese correnti nette

 

 

 

La determinazione del saldo avviene, per la gestione di competenza, con riferimento agli impegni ed agli accertamenti e, per la gestione di cassa, con riferimento ai pagamenti e agli incassi sia in conto competenza, che a residui. Per approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 7 del 4 febbraio 2003 e a trattazione specifiche [7].

 

 

 

 

La previsione cumulativa di cassa e controlli dei revisori:

dall’anno 2003 scatta l’obbligo aggiuntivo della programmazione trimestrale di cassa, ai sensi dell’art. 29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 7 del  4 febbraio 2002: lo scopo consiste nel  dimostrare la coerenza e quindi il raggiungimento, degli obiettivi annuali. I revisori hanno una parte attiva nel controllo e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi relazionano direttamente al M.E.F..

 

 

Il controllo della Corte dei Conti:

L’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede, in tema di patto di stabilità interno per gli enti locali, uno specifico controllo da parte della Corte dei Conti.

Infatti, viene modificato l'articolo  227  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introducendo l’obbligo di inviare telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati e le informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno. Per tali adempimenti è prevista l’emanazione di una normativa attuativa.

 

 

Monitoraggio del Ministero dell’Economia:

l’art. 29, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede, come nell’anno 2002, un monitoraggio trimestrale degli adempimenti relativi  al  patto  di  stabilita'  interno nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle  province  e  dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il D.M. attuativo è stato emanato il 24 giugno 2003.

 

 

 

 

 

● LE INCONGRUENZE DEL QUADRO NORMATIVO

 

 

Nel quadro normativo del patto di stabilità interno valido per l’anno 2004, come traspare dal disegno di legge finanziaria del 29 settembre 2003, permangono alcune difficoltà di interpretazione ed incongruenze che, purtroppo, si ripercuotono in modo pesantemente negativo sulla gestione degli enti locali; le principali sono:

 

1)      la maggiore stranezza è certamente l’eccessiva onerosità della sanzione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2003.

Come già indicato in precedenza, è palese che l’impossibilità di indebitarsi per investimenti, l’impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo e la riduzione forzata del 10% delle spese per l’acquisto di beni e servizi porta inevitabilmente alla paralisi dell’attività amministrativa.

 

2)      nelle modalità di calcolo del saldo di cui all’art. 29, comma 7, della legge 289/02, non si comprende perché, diversamente dagli anni precedenti, solamente alcune spese eccezionali (calamità naturali e elezioni amministrative) possono essere detratte; ciò comporta per l’ente che deve far fronte a tale situazione una inammissibile e ingiustificata riduzione delle altre spese per poter raggiungere gli obiettivi annuali.

Si riscontra comunque l’apertura del MEF che all’art. 10, comma 5, del disegno di legge finanziaria 2004, prevede la possibilità di detrarre i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003.

 

3)      Permane l’incoerenza del meccanismo di calcolo del saldo di cui al comma 7 dell’art. 29 della legge 289/02 con le tecniche ed i principi generali di consolidamento dei dati: in tale ottica, appare incoerente l’obbligo di detrarre dalle entrate i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e  dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, e non detrarre parimenti le relative spese (è ammessa la detrazione delle spese relative ai soli trasferimenti dall’U.E.) .

Supponiamo il caso del bilancio di un  comune che presenta un pareggio di parte corrente su 10 milioni  di euro ca. che riceve un contributo regionale di parte corrente di 5 milioni di euro: potrebbe spendere il contributo solamente se dimezza, più o meno, le spese abituali: situazione chiaramente non sostenibile.

 

4)      In termini di cassa, si nota un apparente contrasto tra due esigenze diverse: da un lato, c’è la necessità di contenere il saldo di cassa che, per forza di cose, in una situazione di entrate stabili, comporta una riduzione netta delle spese; dall’altro, sussiste l’obbligo di effettuare i pagamenti entro 30 giorni (salvo diversa pattuizione contrattuale), pena l’applicazione automatica di interessi di mora molto elevati (Direttiva comunitaria 2000/35/CE; D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231).

 

 

 

● LE PROBLEMATICHE GESTIONALI

 

 

Innanzitutto, si spera che la sanzione di cui all’art. 29, comma 15, della legge 289/02 (impossibilità di indebitarsi per investimenti, impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo, riduzione forzata del 10% delle spese per l’acquisto di beni e servizi) venga attenuata o rimossa nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della finanziaria 2004.

 

In secondo luogo, si ripresentano anche quest’anno le problematiche in tema di programmazione e di processo di formazione del bilancio, alla luce dei vincoli del patto di stabilità interno; si fa riferimento, in particolare ai requisiti di legittimità del bilancio preventivo, alle difficoltà di previsione dei flussi di cassa, alle modalità di costruzione del piano esecutivo di gestione sulla base dei vincoli del patto di stabilità, al regime delle responsabilità fra potere politico e competenze gestionali. Per l’approfondimento di questi aspetti si rinvia a trattazioni specifiche [8].

 

Vi sono, tuttavia, anche alcune novità: si avvicina l’anno 2005 nel quale cambiano le modalità di calcolo del saldo (art. 29, comma 11, legge 289/02) conglobando anche la gestione investimenti: se le regole non verranno cambiate cercando una soluzione alle incongruenze sopraindicate, la situazione diverrà probabilmente molto pesante per moltissimi enti del nostro Paese: si toccherà con mano come il regime attuale imponga, a chi non ha margini di manovra sulle entrate tributarie, una drastica riduzione delle attività, dei servizi ed anche delle opere pubbliche.

 

Nell’ambito di queste problematiche si presenta molto delicato il rapporto tra Amministratori, dirigenti-funzionali e controlli interni, fa i quali spicca il ruolo dei revisori dei conti quali controllori generali dell’andamento della gestione ai fini del patto di stabilità.

 

Questi ultimi sono peraltro personalmente responsabili se non comunicano il mancato raggiungimento degli obiettivi al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 29, comma 16, della legge 289/02.

 

Una controprova dell’importanza della normativa del patto di stabilità interno è data anche dalle norme che assegnano uno specifico controllo anche dalla Corte dei Conti: art. 28, comma 6, legge 289/02 e art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 [9].

 



[1] Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2003.  Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di efficienza, II edizione con CD, IPSOA, Milano, 2002.

[2] Art. 28, comma 1, L. 23/12/98, n. 448: “Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei princìpi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.”

[3] Art. 29, commi 1 e 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[4] Art. 29, comma 11 L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[5]  L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 10,  “Per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno  2004,  il  disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia e di ciascun  comune  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere  superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto  nei  precedenti  commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato     indicato     nel    Documento    di    programmazione economico-finanziaria.”

[6]   L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 29, comma 12,  “Il  disavanzo  finanziario,  come  definito  dal comma 11, di ciascuna  provincia  e  di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000  abitanti,  non  puo'  essere  superiore  a  quello  risultante dall'applicazione,   al   corrispondente  disavanzo  finanziario  del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.”

[7] Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2003. 

[8] Bellesia Mauro ( www.bellesiamauro.it ), Il patto di stabilità interno negli enti locali, Collana editoriale ANCI, CEL, Gorle, 2003.  Bellesia M. (www.bellesiamauro.it), Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), 2001.

[9] Art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “7.  La  Corte  dei  conti,  ai  fini  del coordinamento della finanza pubblica,  verifica  il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di  Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea.  Le  sezioni regionali di controllo della   Corte   dei  conti  verificano,  nel  rispetto  della  natura collaborativa  del  controllo  sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi  posti  dalle  leggi  statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria  degli  enti  locali  ed  il  funzionamento dei controlli interni  e  riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli  degli  enti  controllati…..”