IL SOLE-24 ORE  DEL LUNEDI - lunedì 10 marzo 2003 - N. 68 - Pag.31

Enti locali  & Pa


COMUNI - Con le previsioni cumulative il sistema più oneroso

Rivoluzione nella contabilità: flussi di cassa sotto controllo

 

Entro il 28 febbraio 2003 o al massimo alla data di deliberazione del bilancio preventivo (prorogata al 31 marzo 2003 dal D.M. 19 dicembre 2002) scatta l’obbligo della programmazione trimestrale di cassa per tutti i comuni con più di 5000 abitanti, ai sensi dell’art. 29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 7 del 4 febbraio 2002; le previsioni ivi contenute devono, inoltre, dimostrare la coerenza e quindi il raggiungimento, degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno.

E’un adempimento oneroso e di difficile attuazione, poiché costringe gli enti ad porre in essere un nuovo sistema di previsioni e di controllo dei flussi di cassa basato sulle modalità di calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno.

Riguardo ai contenuti, la suindicata circolare prevede due modalità specifiche:

 

1)         l’obbligo della previsione dei flussi di cassa è limitato alle voci che determinano il saldo finanziario, di cui all’art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; pertanto, nell’anno 2003 si fa riferimento alle entrate finali (tit. 1+2+3+4 al netto di alcune entrate: trasferimenti, compartecipazione IRPEF, dismissione  di immobili, ecc.) e alle spese correnti (tit. 1 dedotte alcune spese: interessi, spese vincolate da trasferimenti dell'Unione  europea, calamità naturali, elezioni amministrative);

 

2)         la previsione è definita “cumulativa e articolata per trimestri” e si ottiene di conseguenza sommando i dati del II trimestre a  quelli del primo, del III trimestre a quelli precedenti e così via.

 

Operativamente le cose sono destinate a complicarsi.

 

Indubbiamente, raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità dell’anno 2003 (saldo di cassa e saldo di competenza) significa limitare i volumi della spesa corrente (impegni e pagamenti) in funzione della capacità di accertare e di riscuotere le entrate e pertanto, tali problematiche devono rientrare a pieno titolo nel processo di programmazione delle attività e dei servizi pubblici; ciò tuttavia non ha ripercussioni dirette sulla legittimità dei bilanci, come espressamente indicato, anche nell’ultima circolare, forse per evitare qualche problema di legittimità costituzionale.

D’altra parte, in apparente contrasto con le esigenze di contenimento del saldo di cassa, sussiste l’obbligo di effettuare i pagamenti entro 30 giorni (salvo diversa pattuizione contrattuale), pena l’applicazione automatica di interessi di mora molto elevati (Direttiva comunitaria 2000/35/CE; D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231), per cui manovre di semplice rallentamento dei pagamenti sono, non solo criticabili, ma anche ormai inutili, visto che gli obiettivi da raggiungere riguardano anche la gestione di competenza.

Quindi, non sembra molto efficace porre in essere un sistema di previsione e di controllo dei flussi di cassa limitato alle voci che determinano il saldo finanziario per una serie di motivi:

 

1)         non crea i presupposti per responsabilizzare gli amministratori in quanto non è agganciato al piano esecutivo di gestione e pertanto non favorisce scelte gestionali coerenti con gli altri strumenti di programmazione; ad esempio, se bisogna limitare i pagamenti (quando possibile), non si indica quali settori debbono essere interessati e quali no;

 

2)         non dà nemmeno gli elementi per responsabilizzare i singoli dirigenti/funzionari in quanto rappresenta uno strumento di analisi molto aggregato e pertanto troppo generico;

 

3)         non separa le competenze di coordinamento e di controllo attribuite al responsabile del servizio finanziario dall’art. 153 del Tuel D.Lgs. 18 giugno 2000 n. 267, dalle responsabilità gestionali (e quindi anche della gestione di cassa) di tutti gli altri.

 

In tale contesto, la soluzione sembra essere una sola e certamente non di facile applicazione: bisogna prevedere limiti di cassa per ciascun dirigente/funzionario e per ciascun capitolo del piano esecutivo di gestione. Solamente in questo modo risulta possibile individuare un efficace sistema di responsabilizzazione di tutti i soggetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi annuali.

 

Vista l’importanza della previsioni di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, si ritiene infine che la previsione cumulativa articolata per trimestri debba essere approvata dall’organo esecutivo, così come avviene con il piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

Un esempio:

 

Comune di …………

Previsione cumulativa di cassa articolata per trimestri - anno 2003

ex art. 29, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

 

 

 

 

 

 

(migliaia di euro)

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE

Riscossioni (competenza +residui)

Riscossioni (competenza +residui)

Riscossioni (competenza +residui)

Riscossioni (competenza +residui)

 

 

a tutto il 1 trimestre 2003

a tutto il 2 trimestre 2003

a tutto il 3 trimestre 2003

a tutto il 4 trimestre 2003

E

+ Entrate finali (titoli 1°, 2°, 3° e 4°)

801

1.868

4.136

5.870

 

a detrarre:

 

 

 

 

E1

- Trasferimenti correnti da Stato

210

430

700

860

E2

- Trasferimenti correnti dalla Unione Europea

0

0

0

0

E3

- Trasferimenti correnti dagli altri enti partecipanti al patto di stabilità interno

17

23

45

56

E4

- Compartecipazione IRPEF

0

890

890

1.020

E5

- Proventi della dismissione di beni immobili e finanziari

0

45

91

114

E6

- Trasferimenti in conto capitale dallo Stato

0

0

0

0

E7

- Trasferimenti in conto capitale dalla Unione Europea

2

2

5

6

E8

- Trasferimenti in c/capitale dagli altri enti partecipanti al patto di stabilità interno

0

0

0

0

E9

- Riscossione di crediti

0

0

0

0

En

= Entrate finali nette (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9)

572,00

478,00

2.405,00

3.814,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE

Pagamenti (competenza +residui)

Pagamenti (competenza +residui)

Pagamenti (competenza +residui)

Pagamenti (competenza +residui)

 

 

a tutto il 1 trimestre 2003

a tutto il 2 trimestre 2003

a tutto il 3 trimestre 2003

a tutto il 4 trimestre 2003

S

+ Spese correnti (titolo 1°)

1.064

2.528

3.792

4.450

 

a detrarre:

 

 

 

 

S1

- Spese per interessi passivi

0

72

72

144

S2

- Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di  destinazione dall'Unione Europea

0

0

5

5

S3

- Spese per calamità naturali

0

0

0

0

S4

- Spese per elezioni amministrative

0

0

0

0

Sn

= Spese correnti nette  (S-S1-S2-S3-S4)

1.064,00

2.456,00

3.715,00

4.301,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf 03

Saldo finanziario ( En - Sn )

-492,00

-1.978,00

-1.310,00

-487,00

 

 

 

MAURO BELLESIA