Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Mutuo con interessi a carico di altra Pubblica Amministrazione

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

L’allocazione in bilancio e le altre indicazioni

nell’ordinamento giuridico

 

Si tratta di mutui contratti formalmente da un Ente locale per la realizzazione di opere pubbliche, ma che presentano alcune particolarità. Al fine di agevolare specifiche situazioni o settori di intervento, leggi speciali o accordi particolari prevedono il pagamento degli interessi passivi, in tutto o in parte, a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

 

Occorre preliminariamente distinguere il presente caso, contraddistinto dal pagamento a carico di altri soggetti dei soli interessi passivi, da quello del tutto simile di un mutuo assunto da un Ente locale con totale pagamento delle rate di ammortamento (quote capitale e quote interessi) da parte dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione Quest’ultimo caso, infatti, pur essendo un contratto di mutuo si configura sostanzialmente come un contributo in conto capitale erogato da altra Pubblica Amministrazione che si accolla l’intero onere del prestito, ai sensi dell’art. 1, coma 76, della legge 30/12/2004, n. 311. (vedasi per approfondimenti la Rubrica registrazioni in contabilità “Mutuo con rate di ammortamento a carico di altra Pubblica Amministrazione”, in Azienditalia n. ….. del……..).

 

Nel presente caso, invece, non si applica l’art. 1, coma 76, della legge 30/12/2004, n. 311, in quanto la norma prevede espressamente il pagamento delle “rate di ammortamento” a carico di altro soggetto.

 

Infatti, il pagamento dei soli interessi (o anche di una parte di essi) da parte di una altra Pubblica Amministrazione, si configura sostanzialmente come un contributo pluriennale di parte corrente e ciò non rileva nella natura del contratto di mutuo, come indicato dall’art. 1813 del C.C.; pertanto, in tale fattispecie il mutuo rimane formalmente e sostanzialmente in capo all’Ente locale che lo ha sottoscritto, il quale deve, fra l’altro, provvedere al rimborso del capitale preso a prestito secondo il piano di ammortamento originariamente pattuito. (vedasi per approfondimenti la Rubrica registrazioni in contabilità in Azienditalia n. 9 del 2004 “L’assunzione di un mutuo”).

 

Riepilogando,

 

caso 1)         (mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato o altra Pubblica

                   Amministrazione)

        

nella struttura del bilancio, l’entrata (da qualificarsi come contributo in conto capitale) va allocata nel titolo IV e finanzia spese in conto capitale nel titolo II;

 

caso 2)         (mutuo con interessi a carico dello Stato o altra Pubblica      

                   Amministrazione)

        

nella struttura del bilancio, l’entrata (che si configura come assunzione di debito) va allocata nel titolo V e finanzia spese in conto capitale nel titolo II; il rimborso del capitale preso a prestito va riportato nel titolo III di spesa e rientra nei vincoli dell’equilibrio di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del Tuel.

 

In entrambi i casi suddetti si applica l’art. 183, comma 5 del Tuel che indica la regola generale per l’assunzione di accertamenti e di impegni: “…si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.”.

 

Nel secondo caso (mutuo con interessi a carico dello Stato o altra Pubblica Amministrazione) si applica anche l’art. 189 del Tuel: “… costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.”.

 

 

B) I principi contabili [1]

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano il tema dell’indebitamento sotto il profilo generale delle problematiche derivanti da esposizioni debitorie eccessive ed anche negli aspetti procedurali connessi all’esatto momento nel quale procedere all’accertamento del mutuo o del prestito e, di conseguenza, all’avvio dell’opera pubblica.

 

Si ricorda in particolare:

 

-      il principio n. 2, punto 23: “Un’entrata da accensione di prestiti è accertabile sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito.”;

 

-      il principio n. 2, punto 55 che ribadisce il vincolo di destinazione o di scopo delle entrate derivanti da mutuo e precisa che la copertura finanziaria sussiste “… nel momento in cui sorge il diritto da parte dell’Ente a ricevere l’erogazione del mutuo e, pertanto, al momento della concessione o della sottoscrizione del contratto del mutuo. Eventuali atti preliminari con i quali l’istituto finanziatore comunica la propria disponibilità ad erogare il finanziamento, come ad esempio, l’impegno formale della Cassa DD PP, pur facilitando la programmazione delle opere pubbliche da parte dell’Ente, non costituiscono un sufficiente titolo giuridico per procedere all’accertamento dell’entrata e, di conseguenza, anche al correlato impegno di spesa.”;

 

-      il principio 2, punto 54, che fa rientrare nella fattispecie degli “impegni automatici” la contabilizzazione delle quote capitale dei mutui in ammortamento;

 

-      il principio n. 2, punto 100, che raccomanda la corretta tenuta del registro dei mutui e delle altre forme di indebitamento.

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

 

Il presente caso considera l’assunzione di un mutuo da un Ente locale con pagamento delle sole quote di capitale (e non degli interessi passivi che sono a carico di altri soggetti).

 

Nel bilancio preventivo, i mutui rientrano nel titolo V, categoria 3 – assunzione di mutui e prestiti e finanziano spese in conto capitale; dall’inizio dell’ammortamento del mutuo scattano le spese per il rimborso del capitale preso a prestito.

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Entrate in conto capitale

 

tit. V, ctg. ctg 3 – assunzione di mutui

 

 

 

 

 

1000

 

 

Spese in conto capitale

 

Tit. II – investimento o opera pubblica ………..

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per rimborso di prestiti

 

Tit. III, intervento 3, rimborso di quote capitale di mutui

 

 

 

 

 

  20

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione dell’assunzione di un mutuo:

 

gg/mm/aa

 

Crediti verso banche (conto del patrimonio attivo, voce B II 5 a)   

 

 

a

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

1000

 

1000

 

Riscossione del mutuo:

 

gg/mm/aa

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

a

 

Crediti verso banche (conto del patrimonio attivo, voce B II 5 a)   

 

 

1000

 

1000

 

 

Il conto economico dell’esercizio non rileva nulla perché il mutuo entra in ammortamento di norma l’esercizio successivo e perché non vi sono interessi da pagare.

 

Il conto del patrimonio rileva:

 

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

1000

 

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

 

1000

           

 

 

Negli anni successivi si pagano i rimborsi del capitale preso a prestito secondo il piano di ammortamento pattuito:

 

 

gg/mm/aa +1

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

 

a

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

 

  20

 

 

 

20

 

Il conto economico degli esercizi successivi non rileva nulla in quanto non vi sono interessi passivi e il conto del patrimonio rileva la diminuzione di pari importo delle attività e delle passività per effetto dei rimborsi di capitale.

 

 

Conto del patrimonio 

esercizio aa+1

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)  

 

 

  980

 

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

  980

           

 

 


 

[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.osservatorio.interno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 18 ottobre 2006; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.