Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Mutuo con rate di ammortamento a carico di altra Pubblica Amministrazione

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

L’allocazione in bilancio e le altre indicazioni

nell’ordinamento giuridico

 

Si tratta di mutui contratti formalmente da un Ente locale per la realizzazione di opere pubbliche, ma che presentano alcune particolarità. Al fine di agevolare specifiche situazioni o settori di intervento, leggi speciali o accordi particolari prevedono il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

 

Anche se formalmente il contratto o la concessione del mutuo vengono stipulati dall’Ente locale, si tratta sostanzialmente di un contributo in conto capitale erogato da altra Pubblica Amministrazione che si accolla l’intero onere del prestito.

 

Alla questione se prevale nelle registrazioni contabili l’aspetto formale o quello sostanziale, ha posto la parola fine l’art. 1, coma 76, della legge 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005): “… L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.”.

 

Le finalità della norma mirano a conteggiare correttamente il debito pubblico nel conto consolidato delle Pubblica Amministrazione: a tale scopo “… il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa.”

 

(vedasi per approfondimenti la Rubrica registrazioni in contabilità “Contributo in conto capitale ricevuto da altra Pubblica Amministrazione”, in Azienditalia n. ….. del……..).

 

Nella struttura del bilancio, l’entrata (da qualificarsi come contributo in conto capitale) va allocata nel titolo IV e finanzia spese in conto capitale nel titolo II.

 

Nel caso in esame, si applica l’art. 183, comma 5 del Tuel che indica la regola generale per l’assunzione di accertamenti e di impegni: “…si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.”.

 

 

 

B) I principi contabili [1]

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali non affrontano specificatamente la fattispecie del caso in esame (mutuo con rate a carico dello Stato o altra Pubblica Amministrazione), ma solo indirettamente analizzando le tematiche dei contributi in conto capitale ricevuti da altra Pubblica Amministrazione.

 

In particolare:

 

-      il principio n. 3, al punto 56, affronta la tematica degli impegni di spesa nel conto del bilancio;

-      per quanto riguarda il conto economico il principio n. 3, al punto 79, nell’ambito della voce “Proventi della gestione” ed in particolare i “proventi da trasferimenti”, si sofferma sulla prioritaria necessità di garantire la “correlazione tra costi e ricavi”;

-      il punto 82, del principio n. 3, spiega la voce “proventi diversi” del conto economico: “Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi ed in particolare l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato”;

-      il principio n. 3, al punto 133, prende in considerazione gli aspetti patrimoniali ed in particolare la voce “conferimenti” del conto del patrimonio passivo;

-      il principio contabile n. 3, al punto 153 entra nel merito sulle possibili rilevazioni contabili distinguendo le destinazioni dei trasferimenti accertati:

(a) al finanziamento indistinto degli investimenti (contributo in conto capitale) (es. fondo ordinario investimenti);

(b) al finanziamento di specifici investimenti (contributo in conto impianti);

(c) al finanziamento di spese correnti (es. proventi per concessioni edilizie);

(d) al trasferimento a terzi;

(e)  al rimborso.

 

(vedasi per approfondimenti la Rubrica registrazioni in contabilità “Contributo in conto capitale ricevuto da altra Pubblica Amministrazione”, in Azienditalia n. ….. del……..).

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

 

Poiché si tratta sostanzialmente di un contributo in conto capitale erogato da altra Pubblica Amministrazione che si accolla l’intero onere del prestito, ai sensi dell’art. 1, coma 76, della legge 30/12/2004, n. 311, il mutuo viene rilevato qui di seguito come un contributo in conto impianti (in particolare si fa riferimento all’ipotesi (b) del principio contabile n. 3, punto 153 - contributo in conto impianti).                        

 

L’esempio sottoindicato suppone un mutuo a totale carico dello Stato finalizzato alla costruzione di un’opera di 100. Nel bilancio preventivo, l’entrata è allocata nel titolo IV, categoria 1 e la spesa di investimento nel titolo II, intervento 1.

 

L’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa avvengono nello stesso momento, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Tuel.

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Entrate in conto capitale

(tit. IV, ctg 1 – dallo Stato)

 

 

100

 

 

Spese in conto capitale

(tit. II, int. 1)

 

   

100

 

 

 

Tot. entrate …..

 

……

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

In contabilità generale le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione del contributo:

 

gg/mm/aa

 

Crediti verso lo Stato, in c/capitale (conto del patrimonio attivo, voce B II 2)     

 

 

a

 

Conferimenti, per trasferimenti in conto impianti (conto del patrimonio, passivo, voce B I)     

 

 

 

100

 

 

 

 100

 

 

 

 

Rilevazione della riscossione del contributo:

 

gg/mm/aa

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

a

 

Crediti verso lo Stato, in c/capitale (conto del patrimonio attivo, voce B II 2)     

 

 

100

 

100

 

 

Realizzazione dell’opera (per semplicità si suppone un unico stato di avanzamento lavori, un unico fornitore e l’entrata in funzione immediata):

 

gg/mm/aa

 

Fabbricati, patrimonio disponibile (conto del patrimonio attivo, voce A II 5)     

 

 

a

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio passivo, voce C II)

 

  100

 

  100

 

Pagamento del fornitore per la costruzione dell’opera:

 

gg/mm/aa

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio passivo, voce C II)

 

a

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

100

 

100

 

 

A questo punto, le possibilità di rilevazione sono due: il metodo del costo netto o la sterilizzazione degli ammortamenti. Qui di seguito si propone il metodo del costo netto e si rinvia per il metodo della sterilizzazione delle quote di ammortamento alla Rubrica registrazioni in contabilità “Contributo in conto capitale ricevuto da altra Pubblica Amministrazione”, in Azienditalia n. ….. del……..

 

Il Metodo del costo netto consiste nella diminuzione del valore dell’attivo patrimoniale al momento dell’ entrata in funzione della immobilizzazione per un importo pari al contributo ottenuto:

 

gg/mm/aa

 

Conferimenti, per trasferimenti in conto impianti (conto del patrimonio, passivo, voce B I)     

 

 

a

 

Fabbricati, patrimonio disponibile (conto del patrimonio attivo, voce A II 5)     

 

 

  100

 

  100

 

In tale fattispecie non si effettuano ammortamenti perché il valore iscritto nell’attivo patrimoniale risulta pari a zero. Pertanto, il conto economico e il conto del patrimonio non rilevano nulla.

 

 

 


 

[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.osservatorio.interno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 18 ottobre 2006; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.