Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Avanzo di amministrazione

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

La natura ed i modi di utilizzo

dell’avanzo di amministrazione

 

Il Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considera l’avanzo di amministrazione sotto due aspetti diversi:

1) quale risultato contabile del conto del bilancio;

2) quale fonte di finanziamento.

 

Come risulto contabile, l’avanzo di amministrazione è la differenza positiva tra fondo di cassa più i residui attivi meno i residui passivi ed è accertato con l’approvazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 186 del Tuel.

 

L’art. 228 del Tuel dispone che il conto del bilancio “si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione” distinguendolo da quello della gestione e il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 riporta i modelli, i quadri riassuntivi e le codifiche contabili per le modalità di evidenziazione.

 

Come fonte di finanziamento, l’avanzo di amministrazione va preliminariamente distinto nelle proprie componenti (fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento) ed è utilizzabile nei modi indicati dal successivo art. 187:

“a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.” [1]

 

Per poter essere materialmente utilizzato come fonte di finanziamento, l’avanzo di amministrazione va iscritto nel bilancio preventivo e in tal senso è allocato prima di tutte le entrate, secondo le disposizioni dell’art. 165.

 

Per quanto concerne le modalità di impegno delle spese finanziate con avanzo di amministrazione, l’art. 183, comma 5 del Tuel dispone che “… si considerano impegnate (le spese) in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato”.

 

 

Altre norme del Tuel considerano l’avanzo di amministrazione tra le fonti di finanziamento degli investimenti (art. 199) e quale fonte primaria per il finanziamento delle passività l'ente locale (art. 255).

 

 

B) I principi contabili [2]

 

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano le tematiche dell’avanzo di amministrazione principalmente non solo sotto l’aspetto finanziario, ma anche sotto l’aspetto patrimoniale.

 

Il principio contabile n. 1, al punto 33, sottolinea innanzitutto che “…il risultato di amministrazione, da considerare per ogni effetto di legge, salvo deroghe di legge, è quello accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione…” al fine di evitare possibili forzature tendenti ad aumentare i livelli delle entrate e quindi delle spese.

 

Inoltre si evidenzia che “… può essere utilizzato, con l'iscrizione in bilancio, per le destinazioni espressamente previste dall'art. 187 del Tuel..” cercando di evitare ulteriori forzature di bilancio, con ciò riconoscendo all’avanzo la natura di una entrata straordinaria impiegabile, in via generale, per spese non ripetitive.

 

Il principio contabile n. 2, al punto 18 e il principio contabile n. 3, punto 66, aggiungono l’esigenza del rispetto del “principio della prudenza” che si esplica:

“(a) nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione dell’avanzo di amministrazione scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell’informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva liquidabilità dello stesso.

…..

(d) sulla base della scomposizione sopra descritta, l’ente analizza il risultato finale di amministrazione, dettagliandolo per anno di formazione, ed in caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare con l’evidenziazione della loro anzianità, in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi, e ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l’impiego al loro effettivo realizzo.”.         

 

Il principio contabile n. 3, al punto 161, affronta, invece, il collegamento tra le risultanze finanziarie ed il conto del patrimonio che consente “di definire, in chiave patrimoniale, il contenuto degli elementi che costituiscono lo stesso risultato finanziario (avanzo di amministrazione), come segue:

(a) il fondo di cassa: corrispondente alla liquidità in deposito presso il Tesoriere;

(b) i residui attivi corrispondenti  alla somme di: I. crediti; II. ratei attivi (con esclusione di quelli riportati nella colonna 8E del prospetto); III. fatture da emettere;

(c) i residui passivi corrispondenti  alla somma di: I.  debiti; II. ratei passivi (con esclusione di quelli riportati nella colonna 8S del prospetto); III.  fatture da ricevere; IV.  impegni solo finanziari per investimenti da effettuare (conti d’ordine); V.  impegni solo finanziari per spese correnti aventi specifica destinazione (conti ordine); VI. eventuali impegni solo finanziari per spese correnti legittimamente assunti per il  finanziamento di costi da sostenere nell’esercizio successivo (conti d’ordine). Le poste dianzi elencate devono essere supportate dalla possibilità di analizzare le singole partite ognuna delle quali è collegata sia alla voce finanziaria (residuo) che al corrispondente elemento del conto del patrimonio.”.                        

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

L’esempio sottoindicato suppone che sia applicato al bilancio preventivo l’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, risultante dal rendiconto approvato, per il finanziamento di una spesa una tantum.

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Avanzo di amministrazione

 

 

100

 

 

Spesa una tantum

(tit. 1)

 

     100

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione non va accertato, poiché costituisce di fatto una eccedenza di cassa; la spesa finanziata con l’avanzo di amministrazione è impegnata in automatico ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Tuel.

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni riguardano solamente la spesa finanziata con avanzo di amministrazione.

 

Rilevazione della spesa una tantum:

 

 

gg/mm/aa

 

Spesa una tantum

(conto economico, voce …)        

 

 

a

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)     

 

 

 

  100

 

 

 

 

 

  100

 

Pagamento della spesa una tantum:

 

gg/mm/aa

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)     

 

 

a

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

100

 

100

 

 

 

Il conto economico dell’esercizio rileva la spesa una tantum:

 

 

Conto economico

 

 

Spesa una tantum

(conto economico, voce …)       

 

 

 

100

 

 

 

 

 

Il conto del patrimonio rileva l’uscita di cassa:

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

  -100

 

 

 

           

 

Anche tramite l’utilizzo del prospetto di conciliazione, parte entrata e parte spesa, si può pervenire allo stesso risultato economico-patrimoniale, rettificando adeguatamente i dati finanziari.

 

 


 

[1] Si tralascia di affrontare in questa sede la tematica relativa all’applicazione dell’avanzo presunto (art. 187, comma 3 del Tuel) che sarà trattata in un prossimo caso della presente rubrica.

[2] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.