Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Compensazioni di partite

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

Le possibilità di compensazione di partite

nell’ordinamento giuridico

 

Già dai principi generali in materia di contabilità, di cui all’art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si deduce il divieto di effettuare compensazioni di partite.

 

Infatti, universalità ed integrità presuppongono l’evidenziazione nel bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese che, a loro volta sono il presupposto per il rispetto degli altri principi della veridicità e della trasparenza.

 

Il successivo articolo 162, comma 4, precisa che “tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate…..”

 

Nell’eventualità vi siano entrate relative a partite compensative delle spese (tipico esempio le spese di riscossione di tributi da corrispondere a terzi), l’art. 179, comma 2, lettera d) del Tuel prevede la contemporaneità tra accertamento e impegno.

 

Peraltro, la fattispecie del divieto di effettuare compensazioni che per forza di cose comporta la distinzione tra i procedimenti di acquisizione delle entrate ed i procedimenti di erogazione delle spese (in tutte le loro fasi costitutive accertamento, riscossione, versamento e impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento, ai sensi degli artt. 178 e 182) va distinta dalla possibilità (sempre legittima) di emettere mandati di pagamento vincolati ad ordinativi di incasso di analogo importo; infatti, quest’ultima fattispecie riguarda solamente la gestione di cassa e non comporta alcuna gestione fuori bilancio come, al contrario, si potrebbe configurare nel primo caso.

 

Altra fattispecie che rientra nel generale divieto di compensazione, ma che denota peculiarità specifiche, è costituita dalle entrate e dalle spese correlate o in corrispondenza (ad esempio, i contributi vincolati a determinate tipologie di spesa) per le quali sussistono regole particolari per l’assunzione degli impegni e degli accertamenti, ai sensi dell’art. 183, comma 5, lettera d, in relazione alla presenza di norme di legge o di altri vincoli di carattere amministrativo.

 

 

B) I principi contabili [1]

 

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano la fattispecie della compensazione di partite sia sotto l’aspetto finanziario, che sotto l’aspetto economico-patrimoniale.

 

Nel quadro generale dei “postulati del sistema di bilancio”, fra cui rientrano l’universalità e l’integrità, il documento Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework) precisa che l’integrità “richiede che nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi siano compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.” (punto 46); inoltre, l’integrità “rappresenta un rafforzamento in chiave formale di quanto dettato dal principio dell’universalità” (punto 45) e “lo stesso principio deve essere seguito nella redazione del rendiconto, e si applica quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio” (punto 47).

 

Il principio contabile n. 3, punti 40 e 79, approfondisce ulteriormente altri aspetti operativi del divieto di compensazione.

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

L’esempio sottoindicato suppone una entrata tributaria di 100 con spese di riscossione da corrispondere a terzi per 5. Nel bilancio preventivo, le entrate tributarie sono allocate nel titolo 1, categoria 1 se imposte, categoria 2 se tasse e categoria 3 se altre entrate tributarie.

 

Le spese di riscossione sono allocate nel titolo I.

 

L’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa avvengono nello stesso momento ai sensi dell’art. 179, comma 2, lettera d) del Tuel.

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Entrate tributarie

(tit. 1)

 

100

 

 

Spese di riscossione

(tit. 1)

 

     5

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione del provento tributario:

 

gg/mm/aa

 

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo, voce B II 1)     

 

 

a

 

Proventi tributari (conto economico, voce A 1)     

 

 

100

 

 

 

 100

 

 

 

Rilevazione della spesa relativa alla riscossione del provento tributario:

 

gg/mm/aa

 

Spese di riscossione

(conto economico, voce B 12)        

 

 

a

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)     

 

 

 

  5

 

 

 

 

 

  5

 

Riscossione delle entrate tributarie:

 

gg/mm/aa

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

a

 

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo, voce B II 1)     

 

 

100

 

100

 

 

Pagamento della spesa relativa alla riscossione del provento tributario:

 

gg/mm/aa

 

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)     

 

 

a

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

  5

 

  5

 

 

Il conto economico dell’esercizio rileva il provento tributario ed il costo relativo:

 

 

Conto economico

 

 

Proventi tributari (conto economico, voce A 1)     

 

          100

 

 

Spese di riscossione (conto economico, voce B 12)       

 

 

              5

 

 

Il conto del patrimonio rileva la riscossione dell’entrata tributaria al netto delle spese di riscossione:

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

  + 95

 

 

 

           

 

Anche tramite l’utilizzo del prospetto di conciliazione, parte entrata e parte spesa, si può pervenire allo stesso risultato economico-patrimoniale, rettificando adeguatamente i dati finanziari ed evidenziando i proventi tributari per 100, nonché le spese di riscossioni fra i costi del conto economico.

 

 


 

[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.