Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Incarico di consulenza

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

L’affidamento di incarichi di

consulenza nell’ordinamento

finanziario e contabile

 

Dall’anno 2005, l’affidamento di incarichi di consulenza è soggetto sia alle regole generali dell’ordinamento finanziario e contabile, sia alle regole specifiche introdotte dalla legge finanziaria 2005.

 

Sotto il profilo delle regole generali, l’art.192 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che ogni stipula di contratto, fra cui rientra anche un incarico di consulenza, debba essere preceduto da una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

“a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…”.

 

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone all’art. 7, comma 6, che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

 

Allo scopo di garantire la trasparenza e il rispetto delle regole sull’affidamento degli incarichi, l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono “di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza” retribuiti, devono pubblicare gli elenchi sui conferimenti, da inviare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma trova ora allocazione nell’articolo 53, commi 14, 15 e 16, del succitato D.Lgs. n. 165/2001.

 

L’art. 110, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  prevede ulteriori norme regolamentari per poter ricorrere a collaborazioni esterne “ad alto contenuto di professionalità”.

 

Da molti anni, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha elaborato, sulla base delle norme succitate, alcuni criteri base per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni. Tali criteri, sulla base, in particolare, della delibera n. 6 del 15/2/05 delle Sezioni riunite in sede di controllo e della delibera della Corte dei Conti Sez. Reg. di controllo della Lombardia n. 2/2004, si possono così riassumere:

 

a)       rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

b)    inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; c)       indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; d)       indicazione della durata dell’incarico;

e)       proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione.

 

Infine, la legge finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, comma 42, prevede un regime molto vincolante, per gli enti con più di 5000 abitanti, “… L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti…..”

 

Fra gli altri articoli del Tuel che in qualche modo interessano ai fini delle corrette rilevazioni contabili degli incarichi di consulenza, si ricordano l’art. 183, sull’impegno di spesa, l’art. 191 sulle regole per l’assunzione di impegni e di effettuazione delle spese, l’art. 184 sugli atti di liquidazione, l’art. 185 sull’ordinazione ed il pagamento, l’art. 229 sulla determinazione dei costi della gestione.

 

 

 

B) I principi contabili [1]

 

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano il tema degli incarichi di consulenza solo marginalmente, disponendo sui criteri generali di assunzione degli impegni di spesa e distinguendo le responsabilità dei soggetti che operano nell’Ente; inoltre, particolare attenzione è riservata alle successive fasi di liquidazione e di pagamento delle relative spese.

In particolare si ricordano:

-      il principio n. 2, al punto 42 che con riguardo alla fase dell’impegno indica : “…Il responsabile che emette l’atto di impegno deve darsi carico della verifica di legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile.”;

-      il principio n. 2, punto 73, che dispone testualmente: “….. La sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone, fra l’altro, la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 73, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.”;

-      il principio n. 2, punti 90 e segg. riguardano, invece, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento;

-      il principio n. 3, punto 88 concernente la rilevazione dei costi per prestazione di servizi;

-      altre indicazioni sono riportare nei punti 141 e segg. aventi per oggetto il prospetto di conciliazione tra la contabilità finanziaria e quella economica.

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

Nel bilancio preventivo, le spese per incarichi di consulenza vanno allocate nel titolo 1, intervento 3.

Una volta esecutivo il bilancio di previsione, è possibile avviare il procedimento di erogazione della spesa, passando per le seguenti fasi:

-      determinazione per l’affidamento dell’incarico e l’assunzione dell’impegno di spesa;

-      liquidazione della spesa dopo l’effettuazione della consulenza;

-      ordinazione e pagamento.

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese correnti

 

Tit. 1, intervento 03, spese per prestazione di servizi

 

 

 

  100

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione della fattura/nota della consulenza:

 

gg/mm/aa

Prestazioni di servizi (conto economico, voce B 12)     

 

 

 

a

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)       

100

 

 

 

 

100

 

 

Pagamento della fattura/nota:

 

gg/mm/aa

Debiti di funzionamento (conto del patrimonio, passivo, voce C II)     

a

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)       

100

 

100

 

 

 

 

Il conto economico dell’esercizio rileva il costo dei beni di consumo:

 

 

Conto economico

 

 

Prestazioni di servizi (conto economico, voce B 12)     

 

          83

 

 

 

 

 

In sintesi il conto del patrimonio rileva l’uscita di cassa pari al pagamento della fattura/nota:

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 -100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.