Rubriche
Registrazioni
in contabilità
I
proventi delle violazioni del codice della strada
a
cura di Mauro Bellesia
Dirigente Comune di Vicenza -
Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali
A)
L’ordinamento giuridico
Le
violazioni al
Codice
della strada
Le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada
costituiscono una
delle entrate correnti degli enti locali e, come tali, sono regolate dalle norme
in materia di accertamento delle entrate di cui agli artt. 178 e segg. del Tuel,
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La
destinazione delle suddette entrate è parzialmente vincolata (50%) al
finanziamento delle spese per la redazione dei piani del traffico,
dell’educazione stradale, del miglioramento della circolazione stradale, del
miglioramento e del potenziamento della segnaletica stradale, della fornitura
dei mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale, ecc. ai sensi
dell’art. 208 del del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
Il
succitato art. 208 prevede, altresì, una apposita delibera della Giunta per la
determinazione delle quote di destinazione dei proventi, da comunicare
annualmente al Ministero dei lavori pubblici.
B)
I principi contabili [1]
I
principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli
enti locali approfondiscono la tematica oggetto della presente rubrica,
solamente in via generale affrontando i requisiti dell’accertamento che, sulla
base del principio n. 2, punto 19, “… avviene sulla base del principio della
competenza finanziaria secondo il quale un’entrata è accertabile
nell’esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e
quest’ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità….”.
Per
quanto riguarda, invece, l’emissione di ruoli coattivi nei confronti dei
soggetti che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni in via ordinaria,
vale l’indicazione del principio contabile n. 3, punto 78, secondo la quale
“…. Eventuali proventi … riferiti ad esercizi precedenti devono essere
rilevati” (nel conto economico) “quali componenti straordinari della
gestione nella voce E 23…”.
C)
Le rilevazioni contabili
Le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada
costituiscono una
entrata del bilancio degli enti locali da allocare nel titolo III – entrate
extratributarie – categoria 5, secondo quanto indicato nel Tuel, D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
L’accertamento
dell’entrata avviene in contabilità finanziaria nelle modalità dell’art.
179 del Tuel e del principio n. 2, punti 15 e successivi; la riscossione secondo
l’art. 180 del Tuel ed il principio n. 2, punti 34 e segg..
Bilancio
preventivo |
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ENTRATE |
SPESE |
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Tit.
3, ctg. 5, sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni del codice della strada |
100 |
|
|
|
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Tot.
entrate ….. |
…… |
|
Tot.
Spese …… |
…. |
I
vincolo di finanziamento di cui all’art. 208 del codice della strada non
comporta ulteriori rilevazioni in contabilità finanziaria.
In
contabilità generale - libro giornale - le
rilevazioni sono le seguenti:
Rilevazione
dei proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada:
gg/mm/aa |
||||
Crediti
diversi (conto del patrimonio attivo, voce B II 3 c correnti)
|
a |
Proventi
diversi (conto economico, voce A 5)
|
100 |
100 |
Riscossione
delle entrate dei proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada:
gg/mm/aa |
||||
Cassa
(conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)
|
a |
Crediti
diversi (conto del patrimonio attivo, voce B II 3 c correnti)
|
100 |
100 |
Il
conto economico dell’esercizio rileva il provento:
Conto
economico |
||
|
Proventi
diversi (conto economico, voce A 5)
|
100 |
|
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In
ultima analisi, il conto del patrimonio rileva la riscossione dell’entrata:
Conto
del patrimonio |
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ATTIVITA’ |
PASSIVITA’ |
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Cassa
(conto del patrimonio attivo, voce B IV 1) |
100 |
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Nell’eventualità l’entrata finanziaria si riferisca a ruoli coattivi di anni pregressi, nel conto economico si deve indicare la voce E 23 “Sopravvenienze attive” in luogo della voce A 5 “Proventi diversi”, in ossequio dei principi di rilevazione della competenza economica.
[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.