Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

I proventi delle violazioni del codice della strada

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

Le violazioni al

Codice della strada

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada costituiscono  una delle entrate correnti degli enti locali e, come tali, sono regolate dalle norme in materia di accertamento delle entrate di cui agli artt. 178 e segg. del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

La destinazione delle suddette entrate è parzialmente vincolata (50%) al finanziamento delle spese per la redazione dei piani del traffico, dell’educazione stradale, del miglioramento della circolazione stradale, del miglioramento e del potenziamento della segnaletica stradale, della fornitura dei mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale, ecc. ai sensi dell’art. 208 del del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. 

 

Il succitato art. 208 prevede, altresì, una apposita delibera della Giunta per la determinazione delle quote di destinazione dei proventi, da comunicare annualmente al Ministero dei lavori pubblici.

 

 

 

B) I principi contabili [1]

 

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali approfondiscono la tematica oggetto della presente rubrica, solamente in via generale affrontando i requisiti dell’accertamento che, sulla base del principio n. 2, punto 19, “… avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale un’entrata è accertabile nell’esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità….”.

 

Per quanto riguarda, invece, l’emissione di ruoli coattivi nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento delle sanzioni in via ordinaria, vale l’indicazione del principio contabile n. 3, punto 78, secondo la quale “…. Eventuali proventi … riferiti ad esercizi precedenti devono essere rilevati” (nel conto economico) “quali componenti straordinari della gestione nella voce E 23…”.

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

 

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada costituiscono  una entrata del bilancio degli enti locali da allocare nel titolo III – entrate extratributarie – categoria 5, secondo quanto indicato nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

 

L’accertamento dell’entrata avviene in contabilità finanziaria nelle modalità dell’art. 179 del Tuel e del principio n. 2, punti 15 e successivi; la riscossione secondo l’art. 180 del Tuel ed il principio n. 2, punti 34 e segg..

 

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Tit. 3, ctg. 5, sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

I vincolo di finanziamento di cui all’art. 208 del codice della strada non comporta ulteriori rilevazioni in contabilità finanziaria.

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione dei proventi da  sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada:

 

gg/mm/aa

 

Crediti diversi (conto del patrimonio attivo, voce B II 3 c correnti)     

 

 

a

 

Proventi diversi (conto economico, voce A 5)     

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

Riscossione delle entrate dei proventi da  sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada:

 

gg/mm/aa

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

a

 

Crediti diversi (conto del patrimonio attivo, voce B II 3 c correnti)     

 

 

100

 

100

 

 

 

 

Il conto economico dell’esercizio rileva il provento:

 

 

Conto economico

 

 

Proventi diversi (conto economico, voce A 5)     

 

          100

 

 

 

 

 

In ultima analisi, il conto del patrimonio rileva la riscossione dell’entrata:

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’eventualità l’entrata finanziaria si riferisca a ruoli coattivi di anni pregressi, nel conto economico si deve indicare la voce E 23 “Sopravvenienze attive” in luogo della voce A 5 “Proventi diversi”, in ossequio dei principi di rilevazione della competenza economica.      



[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.