Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

Opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Servizio Finanziario Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

 

 

A) L’ordinamento degli enti locali

 

 

Le opere a scomputo

di oneri di urbanizzazione

 

Il DPR  6 giugno 2001, n. 380 (testo unico sull’edilizia) prevede il rilascio da parte del Comune di permessi a costruire dietro corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione (strade, fognatura, illuminazione, ecc.) e al costo di costruzione.

 

Il citato DPR n. 380 prevede, altresì, all’art. 16, comma 2, la possibilità di realizzare opere di urbanizzazione direttamente dal proprietario degli immobili a scomputo totale o parziale della somma dovuta al Comune per il rilascio del permesso a costruite.

 

Per ulteriori approfondimenti sulle rilevazioni contabili dei permessi a costruire si veda la Rubrica Registrazioni in contabilità in Azienditalia n. 5/2004 [1].

 

La realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune comporta, una volta ultimati i lavori, l’acquisizione di dette opere al patrimonio indisponibile dell’Ente, il quale ne assume conseguentemente l’onere della manutenzione.

 

Tale fattispecie è contemplata nel DPR 380/2001 e nell’art. 2, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modificazioni, nonché nell’art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale" – collegato alla finanziaria 2000; quest’ultima norma dispone la non rilevanza ai fini Iva della cessione nei confronti dei comuni di aree o opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

 

Inoltre, l’art. 199 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, menziona le “concessioni edilizie” ex art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ora permessi a costruire ex DPR 380/01, fra le possibili fonti di finanziamento degli investimenti.

 

 

B) I principi contabili [2]

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, intervengono nella materia della rilevazione delle opere acquisite senza esborso finanziario.

 

In particolare, il punto 162 del principio n. 3 dispone: “Le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell’attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nel passivo "conferimenti" un uguale importo…”.

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

Le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione non danno luogo a movimentazioni finanziarie, per cui non vanno rilevate nella contabilità finanziaria [3].

 

Tali opere generano, invece, scritture patrimoniali e successivamente anche economiche per la parte riguardante l’ammortamento dei cespiti.

 

In contabilità generale, nel libro giornale le rilevazioni sono le seguenti:

 

 

Acquisizione delle opere a scomputo (all’atto di trasferimento della proprietà):

 

gg/mm/aa

Fabbricati, patrimonio indisponibile (conto del patrimonio, attivo, voce A II 4)     

 

a

Conferimenti da permessi a costruire (conto del patrimonio, passivo, voce B III)     

 

100

 

 

 

100

 

 

 

Il conto del patrimonio rileva l’aumento delle attività e delle passività di pari importo:

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

 

Fabbricati, patrimonio indisponibile (conto del patrimonio, attivo, voce A II 4)     

 

 100

 

 

Conferimenti da permessi a costruire (conto del patrimonio, passivo, voce B III)     

 

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni successivi si provvede all’ammortamento del cespite con la seguente rilevazione:

 

 

gg/mm/aa +1

 

Quota di ammortamento di esercizio (conto economico, voce B 16)

 

 

 

 

 

a

 

Fondo di ammortamento fabbricati, patrimonio indisponibile (conto del patrimonio, attivo, voce A II 4, in detrazione)

 

 3

 

 3

 

 

 

In sintesi, il conto economico dell’esercizio aa+1 e il conto del patrimonio dell’esercizio aa +1 rilevano:

 

 

Conto economico   esercizio aa+1

 

 

Quota di ammortamento di esercizio (conto economico, voce B 16)

 

         3

 

 

 

 

 

Conto del patrimonio  esercizio aa+1

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

Fabbricati, patrimonio indisponibile (conto del patrimonio, attivo, voce A II 4)       

 

    97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la medesima procedura si procede negli anni successivi fino al completo ammortamento del cespite.

 

 

 



[1] In merito alle entrate provenienti dal rilascio dei permessi a costruire è recentemente intervenuta anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti che, con un parere del 3 novembre 2004 ha sostanzialmente confermato quanto indicato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno nel principio contabile n. 2. Anche il disegno i legge finanziaria 2005 attualmente all’esame della Camera conferma la medesima impostazione, pur introducendo un limite contabile nel finanziamento delle spese di parte corrente.

[2] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.

 

[3] Per un’analisi dettagliata si rinvia a Bellesia M. (www.bellesiamauro.it), Enti locali. Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di efficienza, II ed., Ipsoa, 2002; Bellesia M., Manuale di contabilità per gli enti locali, COLLANA ANCI-CEL, Gorle (Bg), edizione 2001.