AZIENDITALIA - IPSOA N. 9/2004

 

Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

L’assunzione di un mutuo

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento giuridico

 

 

L’assunzione di mutui

nella Costituzione

 

L’art. 119 della Costituzione, come riscritto dall'art. 5 della legge 3/2001, dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

L’art. 30, comma 15, della legge finanziaria 2003, L. 27 dicembre 2002, n. 289, introduce un regime sanzionatorio particolarmente pesante con chiare finalità di deterrenza: in violazione dell'articolo 119 della Costituzione gli atti ed i contratti sono nulli e la Corte dei Conti può irrogare agli amministratori specifiche sanzioni pecuniarie pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica.

 

 

L’assunzione di mutui

nel Tuel

 

Varie sono le norme del Tuel, D. Lgs. 267/2000, che riguardano l’indebitamento in generale e l’assunzione di mutui in particolare: fra le principali, l’art. 199 sulle fonti di finanziamento, gli artt. 201 e segg. sulle forme e sulle modalità di contrazione dei prestiti, gli artt. 206 e 207 sulle garanzie.

Per quanto riguarda le registrazioni in contabilità, fondamentali sono i seguenti articoli del Tuel:

 

-      l’art. 183, comma 5, che unisce inscindibilmente la fase dell’impegno delle spese in conto capitale e la fase dell’accertamento del mutuo che le finanzia: “… le spese in conto capitale si considerano impegnate … con l'assunzione di mutui a specifica destinazione … in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata…”;

 

-      l’art. 189 rafforza quanto indicato nel precedente art. 183 precisando che “ … costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.”.

 

-      l’art. 162, comma 6, dispone che le rate di ammortamento dei mutui contratti o concessi (quota interessi e quota capitale) rientrano nei vincoli dell’equilibrio di parte corrente: “… le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.”.

 

Altre norme relative all’indebitamento degli enti locali si trovano nelle recenti leggi finanziarie (l’art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448 in materia di strumenti di gestione del debito e l’art. 3, commi 17 e segg. della L. 24 dicembre 2003, n. 350 che ha precisato fattispecie, limiti e spese finanziabili con l’indebitamento) e nelle circolari della Cassa DD. PP..

 

 

B) I principi contabili [1]

 

 

I principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali affrontano le problematiche dell’indebitamento sotto due angolazioni differenti: con la prima, di carattere generale, si raccomanda l’uso di criteri prudenziali al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio; con la seconda, più operativa, si precisa l’esatto momento nel quale procedere all’accertamento del mutuo o del prestito e, di conseguenza, all’avvio dell’opera pubblica; tutto ciò, con il chiaro intento di contrastare comportamenti effettivi non conformi alle legge.

 

Si ricorda in particolare:

 

-      il principio n. 2, punto 23: “Un’entrata da accensione di prestiti è accertabile sulla base del contratto di mutuo o, se disciplinata da altra norma di legge, sulla base del provvedimento di concessione del prestito.”;

 

-      il principio n. 2, punto 55 che ribadisce il vincolo di destinazione o di scopo delle entrate derivanti da mutuo e precisa che la copertura finanziaria sussiste “… nel momento in cui sorge il diritto da parte dell’Ente a ricevere l’erogazione del mutuo e, pertanto, al momento della concessione o della sottoscrizione del contratto del mutuo. Eventuali atti preliminari con i quali l’istituto finanziatore comunica la propria disponibilità ad erogare il finanziamento, come ad esempio, l’impegno formale della Cassa DD PP, pur facilitando la programmazione delle opere pubbliche da parte dell’Ente, non costituiscono un sufficiente titolo giuridico per procedere all’accertamento dell’entrata e, di conseguenza, anche al correlato impegno di spesa.”;

 

-      il principio 2, punto 54, che fa rientrare nella fattispecie degli “impegni automatici” la contabilizzazione delle quote capitale dei mutui in ammortamento;

 

-      il principio n. 2, punto 100, che raccomanda la corretta tenuta del registro dei mutui e delle altre forme di indebitamento.

 

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

Nel bilancio preventivo, i mutui rientrano nel titolo V, categoria 3 – assunzione di mutui e prestiti e finanziano spese in conto capitale; dall’anno successivo all’assunzione del mutuo scattano le spese per interessi e rimborso del capitale preso a prestito (rate mutuo).

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese correnti

 

Tit. 1, intervento 06, interessi passivi

 

 

 

  80

 

 

 

 

 

 

Entrate in conto capitale

 

tit. V, ctg. ctg 3 – assunzione di mutui

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

Spese in conto capitale

 

Tit. II – investimento o opera pubblica ………..

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spese per rimborso di prestiti

 

Tit. III, intervento 3, rimborso di quota capitale di mutui

 

 

 

 

 

 

 

  20

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

 

In contabilità generale - libro giornale -  le rilevazioni sono le seguenti:

 

Rilevazione dell’assunzione di un mutuo:

 

gg/mm/aa

Crediti verso banche (conto del patrimonio attivo, voce B II 5 a)     

a

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

1000

 

1000

 

 

Riscossione del mutuo:

 

gg/mm/aa

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

a

Crediti verso banche (conto del patrimonio attivo, voce B II 5 a)     

 

1000

 

1000

 

 

 

 

In sintesi, il conto economico dell’esercizio non rileva nulla perché le rate del mutuo iniziano ad essere pagate l’anno successivo e il conto del patrimonio rileva:

 

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

1000

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni successivi si pagano le rate di ammortamento del mutuo secondo il piano di ammortamento pattuito:

 

 

gg/mm/aa +1

Interessi passivi

(conto economico, voce D 21)

 

 

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

 

 

 

a

Debito verso banche per la rata di ammortamento del mutuo (conto del patrimonio passivo, voce C VII – altri debiti)     

 

 

  80

 

 

  20

 

 

100

 

 

Pagamento, negli anni successivi, delle rate del mutuo assunto:

 

gg/mm/aa +1

Debito verso banche per la rata di ammortamento del mutuo (conto del patrimonio passivo, voce C VII – altri debiti)     

a

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)     

 

 

100

 

100

 

 

 

In sintesi, il conto economico dell’esercizio aa+1 e il conto del patrimonio dell’esercizio aa +1 rilevano:

 

 

Conto economico   esercizio aa+1

 

 

Interessi passivi

(conto economico, voce D 21)

 

 

         80

 

 

 

 

 

Conto del patrimonio  esercizio aa+1

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

Cassa (conto del patrimonio attivo, voce B IV 1)  

 

(per la giacenza originaria del mutuo +1000; per il pagamento degli interessi –80 = saldo 920)

 

 

 

 

  920

 

Debiti di finanziamento (conto del patrimonio, passivo, voce C I 2)     

 

  980

 

 

 

 

 

 

 



[1] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.