AZIENDITALIA - IPSOA N. 7/2004

 

 

Rubriche

Registrazioni in contabilità

 

I contratti di swap sui tassi di interesse

 

a cura di Mauro Bellesia  Dirigente Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali

 

 

A) L’ordinamento degli enti locali

 

 

I prodotti derivati

nel Tuel

 

Il Tuel, D. Lgs. 267/2000 non prevede espressamente la possibilità di assumere swap o altri prodotti finanziari derivati; tuttavia, tra le fonti di finanziamento degli investimenti sono indicati i prestiti obbligazionari (art. 205) e, genericamente, altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge (art. 199).

 

Le innovazioni della

legge finanziaria 2002

 

L’art.  41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 indica per la prima volta in modo esplicito la possibilità per gli enti locali di sottoscrivere contratti di swap, rinviando ad un apposito decreto ministeriale le modalità operative.

Il D.M., emanato a distanza di quasi due anni il 1 dicembre 2003, introduce varie limitazioni al ricorso degli strumenti derivati sia in merito alle tipologie delle operazioni, sia nei confronti dei soggetti intermediari che devono essere contraddistinti da un adeguato merito di credito; ulteriori precisazioni sulle modalità delle operazioni possibili sono contenute nella successiva circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 maggio 2004.

 

 

Le problematiche

operative

 

Lo strumento certamente più diffuso nella realtà dei fatti è lo swap sui tassi di interesse - interest rate swap - ovvero una operazione di swap che riguarda i flussi monetari dei tassi di interesse che l’ente paga agli istituti mutuanti.

 

Negli ultimi anni si è sfruttato il differenziale tra i tassi fissi dell’indebitamento della maggior parte degli enti locali (più alti) ed il livello dei tassi variabili di mercato (più bassi); l’operazione comporta indubbiamente un certo margine di rischio legato all’andamento dei tassi e alla durata dell’operazione stessa, anche se vi sono vari strumenti correlati che limitano il rischio di oscillazione dei tassi (cap, floor, collar), ma che comunque incidono nella convenienza dell’operazione complessiva.

 

Sotto il profilo delle registrazioni in contabilità, gli aspetti più problematici dell’operazione di swap sui tassi di interesse riguardano il cosiddetto up-front ovvero il premio che l’ente locale può ricevere al momento del perfezionamento del contratto [1] e la costituzione di un eventuale fondo rischi.

 

 

 

 

B) I principi contabili [2]

 

 

Il principio 3, al n. 47, affronta la problematica delle operazioni di swap con una precisa e specifica indicazione: “l’eventuale entrata derivante dalla contrazione di swap finalizzati alla ristrutturazione dei tassi di interesse del residuo debito … va considerata una entrata straordinaria da allocare nel titolo IV delle entrate”.  

E’ evidente la preoccupazione dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali che ha voluto inserire nel principio generale della rendicontazione un punto specifico finalizzato a impedire comportamenti effettivi in contrasto con gli equilibri di bilancio di medio-lungo termine.

 

Un altro punto dei principi contabili che può riferirsi ai contratti di swap è il n. 71 del principio 3, che affronta l’eventualità di una passività potenziale: in tale situazione si consiglia di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti.

 

 

C) Le rilevazioni contabili

 

Nel bilancio preventivo, l’adozione di un contratto di swap sui tassi di interesse comporta, almeno inizialmente, una minore spesa per interessi passivi nel titolo 1, con evidenti benefici negli equilibri di parte corrente.

 

L’eventuale up-front va comunque considerata una entrata straordinaria che finanzia, di conseguenza, spese in conto capitale o comunque spese una tantum.

 

Anche se la struttura del bilancio (D.P.R. 194/96) non lo prevede, il fondo rischi può essere allocato nelle spese correnti, titolo I, funzione 1 (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 11.

 

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori interessi passivi (tit.1, int. 06)

 

Fondo rischi (tit.1, funz. 1, serv. 08, int. 11)

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

Up-front da contratto di swap

(tit. IV, ctg. 5)

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate …..

 

 

……

 

 

 

Tot. Spese ……

 

 

….

 

 

 

 

 

In contabilità generale, nel libro giornale le rilevazioni che riguardano l’up-front ed il fondo rischi sono le seguenti.

 

 

Rilevazione dell’up-front da contratto di swap:

 

gg/mm/aa

Banca o intermediario …..  (conto del patrimonio attivo, crediti verso altri in c/capitale, voce B II 3 c)     

a

Altri conferimenti (conto del patrimonio passivo, voce B IV)     

 

…..

 

…..

 

 

Riscossione dell’up-front da contratto di swap:

 

gg/mm/aa

Cassa (conto del patrimonio attivo voce BIV)            

a

Banca o intermediario …..  (conto del patrimonio attivo, crediti verso altri in c/capitale, voce B II 3 c)     

 

…..

 

…..

 

 

Rilevazione del fondo rischi:

 

gg/mm/aa

Accantonamento a fondo rischi (conto economico, oneri finanziari, voce D 21)   

a

Fondo rischi (conto del patrimonio passivo, voce C VII)     

 

…..

 

…..

 

 

 

In sintesi:

 

Conto economico

 

 

 

Accantonamento a fondo rischi (conto economico, oneri finanziari, voce D 21)   

 

 

…..

 

 

 

 

 

Conto del patrimonio

ATTIVITA’

PASSIVITA’

 

Cassa (conto del patrimonio attivo voce BIV)            

 

 

Altri conferimenti (conto del patrimonio passivo, voce B IV)     

 

 

 

 

 

Fondo rischi (conto del patrimonio passivo, voce C VII)     

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Si ricorda che l’art. 3 del D.M. 1 dicembre 2003, G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004, limita l’up-front al 1% del nozionale della sottostante passività.

[2] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.