AZIENDITALIA - IPSOA N. 6/2004
Rubriche
Registrazioni
in contabilità
I
residui attivi insussistenti, inesigibili e di dubbia esigibilità
a cura di Mauro Bellesia
Dirigente Comune di Vicenza -
Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali
A)
L’ordinamento degli enti locali
L’accezione
e la definizione
dei
residui attivi nel Tuel
Nel
Tuel, D.Lgs. 267/2000, sono indicate l’accezione, le fattispecie e le
modalità generali di rilevazione dei residui attivi. In particolare,
l’art. 189, comma 1, definisce i residui attivi come “somme accertate e
non riscosse entro il termine dell'esercizio”, precisando, al comma 2, che
“sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente
locale creditore della correlativa entrata”.
In
altri termini, i residui attivi possono genericamente definirsi come crediti
provenienti dagli anni precedenti che concorrono positivamente alla
determinazione del risultato di amministrazione il quale, come noto, è pari
al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui
passivi, ai sensi dell’art. 186 del Tuel.
L’obbligo
annuale di
riaccertamento
dei residui
In
sede di rendicontazione l’art. 228 del Tuel prevede la verifica generale
dei residui: il comma 3 indica testualmente che “prima dell'inserimento
nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.”.
L’importanza di questa operazione si deduce anche dall’obbligo di
allegare al rendiconto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza, come previsto dall’art. 227, comma 5 del Tuel.
Le
condizioni di insussistenza
e
di inesigibilità nel Tuel
La
condizione di insussistenza di un residuo attivo, che si riscontra in sede
della suddetta operazione di riaccertamento dei residui, consiste nella
materiale presa d’atto che è venuto meno un elemento essenziale
dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, titolo giuridico,
soggetto debitore, somma e scadenza), ai sensi dell’art. 179 del Tuel; di
conseguenza, bisogna procedere all’eliminazione del residuo attivo.
Relativamente
alla condizione di inesigibilità, il Tuel ne fa solo un cenno all’art.
230, prevedendo che “gli enti locali conservano nel loro patrimonio in
apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino
al compimento dei termini di prescrizione.”.
Le
condizioni di insussistenza e di inesigibilità hanno anche riflessi sulla
determinazione del risultato economico della gestione ed infatti l’art.
229 del Tuel elenca, tra gli oneri straordinari del conto economico, la
svalutazione di crediti e le insussistenze dell'attivo (minori crediti e
minori residui attivi).
Il
fondo svalutazione crediti
nella
struttura del bilancio
Il
D.P.R. 194/1996 prevede nella struttura del bilancio di previsione e del
conto del bilancio un apposito fondo svalutazione crediti all’intervento
n. 10 delle spese correnti (per i Comuni). Non sono indicate ulteriori
modalità di rilevazione, ma è chiaro che lo stanziamento di tale fondo
tende a compensare le minori entrate per inesigibilità dei crediti,
garantendo il permanere degli equilibri di bilancio [1].
Il
fondo svalutazione crediti
nella
struttura del conto del patrimonio
Il
D.P.R. 194/1996 prevede nella struttura del conto del patrimonio, attivo,
una apposita voce A III 4 denominata “Crediti di dubbia esigibilità”
alla quale è detratto il fondo svalutazione crediti.
B)
I principi contabili [2]
I
requisiti di certezza, liquidità
ed
esigibilità dei crediti
La
tematica dei residui attivi insussistenti o inesigibili fa emergere in modo
evidente il ruolo dei principi contabili che consiste nell’“interpretare
in chiave tecnica le norme di legge in tema di ordinamento finanziario e
contabile, secondo i fini voluti dal legislatore” (Osservatorio per la
finanza e la contabilità degli enti locali, framework punto n. 2); infatti,
nei principi contabili vi sono molti approfondimenti ed indicazioni
operative.
Nel
principio n. 2, punto 19, si precisano innanzitutto gli elementi
fondamentali dell’accertamento delle entrate, fra i quali il diritto di
credito che deve essere connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità: “Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo
giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato
l’ammontare; è esigibile se sia venuto in scadenza nell’esercizio o,
per la riscossione del relativo importo, l’ente abbia autonomamente
fissato il versamento nell’anno successivo, ovvero abbia concesso al
debitore una dilazione di pagamento che cada negli esercizi successivi.”.
L’eliminazione
dei residui
per
insussistenza inesigibilità
o
dubbia esigibilità
Le
suindicate indicazioni generali contenute nel principio n. 2 si riflettono
anche nel processo di riaccertamento dei residui attivi e nella eventuale
eliminazione, totale o parziale, dei residui riconosciuti insussistenti,
inesigibili o di dubbia esigibilità (principio 2, punti 31, 87, 88).
Altre
indicazioni più operative in tema di riaccertamento dei residui si
annoverano nel principio 3, n. 50 secondo il quale “l’ente cancella un
accertamento solo quando perde il controllo dei diritti contrattuali
costitutivi del credito e/o la sua titolarità. L’ente perde il controllo
allorché cede a terzi i diritti alle prestazioni contrattuali, oppure
allorché si estinguono i diritti o la titolarità.” e nel seguente punto
n. 51 laddove si prevede l’obbligatorietà della verifica “per ciascun
singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo
attivo proveniente dagli anni precedenti”, nonché l’adozione di “un
comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza
dei requisiti essenziali”.
Il
punto n. 55 del principio 3 si sofferma sul concetto di esigibilità del
credito: viene precisato che “la verifica di esigibilità del credito
riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere
illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la
rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico dell’entrata
ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a
percepire somme di denaro.”.
Molto
utili sono anche le indicazioni sulla competenza ad effettuare le operazioni
di riaccertamento che spetta ai singoli responsabili dei servizi (principio
2, n. 89) e la necessità di redigere un apposito elenco allegato al conto
del bilancio contenente i residui attivi eliminati per insussistenza o per
intervenuta prescrizione (principio 2, n. 33).
Le
indicazioni per
le
rilevazioni contabili
Il
principio 3 si sofferma altresì sulle modalità di rilevazione che si
possono riassumere nel seguente modo:
a)
nel bilancio preventivo
-
lo stanziamento del fondo svalutazione crediti va commisurato
all’ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, al
fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio (punto 55);
b)
nel conto del bilancio
-
il fondo svalutazione crediti non deve essere impegnato nel conto del
bilancio, così come avviene per il fondo di riserva e per i fondi di
ammortamento (punto 57).
b)
nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio
-
“i crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati
dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le
immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione
crediti” (punto 55);
-
è prevista una eccezione alla regola di cui al punto precedente: i crediti
di dubbia esigibilità non vanno stralciati dal conto del bilancio se
sussiste avanzo di amministrazione vincolato alla loro copertura finanziaria
(punto 104).
C)
Le rilevazioni contabili
Nel
bilancio preventivo il fondo svalutazione crediti è allocato nel titolo 1,
spese correnti, funzione 1 (funzioni generali di amministrazione di gestione
e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 10 e va
commisurato all’ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilità.
Nel
conto del bilancio il fondo svalutazione crediti non è impegnato e pertanto
confluisce positivamente nel risultato di amministrazione in qualità di
economia di spesa.
Sempre
nel conto del bilancio i residui attivi eliminati per insussistenza, per
inesigibilità o per dubbia esigibilità sono evidenziati nell’ultima
colonna tra le minori entrate in conto residui (data dalla differenza tra
residui conservati e accertamenti a residui).
In
alternativa all’eliminazione dal conto del bilancio dei residui attivi di
dubbia esigibilità è comunque possibile vincolare una corrispondente parte
dell’avanzo di amministrazione, garantendo, con ciò, il permanere degli
equilibri di bilancio (principio 3, n. 104).
Conto
del bilancio |
|||||
ENTRATE |
SPESE |
||||
|
Residui
attivi eliminati |
….. |
|
Fondo
svalutazione crediti (tit.1, funz.01, serv.08, int.10) |
…… |
|
Tot.
entrate ….. |
…… |
|
Tot.
Spese …… |
…. |
|
|
|
|
|
|
In
contabilità generale, nel libro giornale le rilevazioni sono le seguenti.
Rilevazione
di un credito insussistente:
gg/mm/aa |
||||
Insussistenze
dell’attivo (conto economico oneri straordinari, voce E 25)
|
a |
Credito
…… (conto del patrimonio attivo voce … in relazione alla
tipologia del credito eliminato)
|
….. |
….. |
Rilevazione
di un credito inesigibile o di dubbia esigibilità:
gg/mm/aa |
||||
Crediti
di dubbia esigibilità (conto del patrimonio attivo, voce A III 4)
|
a |
Credito
…… (conto del patrimonio attivo voce … in relazione alla
tipologia del credito eliminato)
|
….. |
….. |
Rilevazione
della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti:
gg/mm/aa |
||||
Quota
di accantonamento al f.do svalutazione crediti (conto economico, oneri
straordinari, voce E 28)
|
a |
Fondo
svalutazione crediti …… (è evidenziato nel conto del patrimonio
attivo, in detrazione della voce A III 4)
|
….. |
….. |
In
sintesi:
Conto
economico |
||
|
Oneri
straordinari, voce E 25 (per la rilevazione di crediti insussistenti) |
….. |
|
Quota
di accantonamento al fondo svalutazione crediti (conto economico,
oneri straordinari, voce E 28)
|
….. |
|
|
|
Conto
del patrimonio |
|||||
ATTIVITA’ |
PASSIVITA’ |
||||
|
Eliminazione
del credito insussistente ……
|
-
… |
|
|
|
|
Riallocazione
del credito inesigibile o di dubbia esigibilità dalla voce…. (in
relazione alla tipologia del credito eliminato) alla voce “Crediti
di dubbia esigibilità” (conto del patrimonio attivo, voce A III 4)
|
-
… +
… |
|
|
|
|
Fondo
svalutazione crediti in detrazione della voce A III 4
|
-
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] Per un’analisi dettagliata sugli equilibri di bilancio si rinvia a Bellesia M. (www.bellesiamauro.it), Enti locali. Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di efficienza, II ed., Ipsoa, 2002.
[2] Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (www.mininterno.it): Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework), 4 luglio 2002; Principio contabile n. 1 - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio, 3 luglio 2003; Principio contabile n. 2 - Gestione nel sistema di bilancio, 8 gennaio 2004; Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli enti locali, 8 gennaio 2004.