AZIENDITALIA - IPSOA N. 5/2004

Rubriche - Registrazioni in contabilità



I permessi a costruire



a cura di Mauro Bellesia Dirigente Servizio Finanziario Comune di Vicenza - Componente Osservatorio Finanza e Contabilità Enti Locali


A) L’ordinamento degli enti locali



Il regime precedente 
al testo unico edilizia



Prima dell'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia - DPR 6 giugno 2001, n. 380 - le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione erano disciplinate dall’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi) ed erano allocate nel titolo IV del bilancio preventivo (categoria V); dette entrate avevano una destinazione vincolata al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio dell’ente e alle spese di manutenzione ordinaria nel limite massimo inizialmente previsto nella percentuale del 30%; il limite del 30% è stato successivamente abrogato dall’art. 49, comma 7, della legge finanziaria dell’anno 1998, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il succitato art. 12 prevedeva, altresì, l’obbligo di utilizzare uno specifico conto corrente vincolato presso la tesoreria dell’ente al fine di distinguere meglio tali entrate da tutte le altre.
Di conseguenza, l'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 era ritenuto una delle norme (eccezioni di legge) che consentivano di superare il vincolo dell'equilibrio di parte corrente del bilancio; praticamente offriva la possibilità di utilizzare una entrata in conto capitale per il finanziamento di spese correnti in deroga al principio dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (c.d. Tuel - DLgs 18 agosto 2000, n. 267). Si ricorda che quest'ultimo articolo prevede deroghe solo nei casi di "eccezioni previste per legge".
Tale meccanismo era previsto anche nei certificati ministeriali del bilancio e del rendiconto.


Il regime attuale 
post DPR n. 380/2001



Il DPR n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia) introduce molte novità in tema di oneri di urbanizzazione con ripercussioni anche sotto il profilo delle rilevazioni contabili.
Innanzitutto, a fronte del rilascio del permesso di costruire (artt. 11 e 16) è dovuta la corresponsione di un "contributo" commisurato "all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione"; muta pertanto la natura giuridica dell’atto che genera l’entrata: da concessione a semplice permesso.
Inoltre, l'art. 136, comma 2, lett. c), ha abrogato l'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni generando tre rilevanti conseguenze:
a) viene eliminato il vincolo di destinazione della fonte di finanziamento, per cui l'entrata derivante dai permessi a costruire si qualifica come una qualsiasi altra fonte di finanziamento priva di vincoli specifici stabiliti per legge;
b) viene eliminato il vincolo di tesoreria, per cui non sussiste più l’obbligo di mantenere un conto corrente separato;
c) viene meno la norma che creava una "eccezione di legge" al fine di derogare il principio dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 162, comma 6, Tuel.
In merito è intervenuto anche il Ministero economia e finanze che, con una specifica risposta all’Abi del 7 ottobre 2003, ha confermato l’abrogazione del conto di tesoreria e del vincolo di destinazione delle entrate da permessi a costruire.





B) I principi contabili



I principio contabile n. 2 “ Gestione nel sistema di bilancio”, approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali l’8 gennaio 2004, chiarisce la natura dell’entrata sotto il profilo giuridico-contabile. Il punto n. 20 indica che l’entrata relativa agli oneri per permessi a costruire è da qualificarsi come tributaria, con ciò evidenziando che si tratta di una imposizione a fronte dell’ottenimento di un permesso. L’allocazione corretta nel bilancio preventivo è pertanto tra le entrate del titolo I, categoria II.
Sempre il punto 20 del principio n. 2 indica anche che gli accertamenti di dette entrate si effettuano sulla base degli introiti effettivi; questa disposizione, certamente più restrittiva dei criteri generali previsti per l’assunzione degli accertamenti delle entrate (che si basano sul diritto di credito certo, liquido ed esigibile), rileva un atteggiamento prudenziale chiaramente finalizzato a contrastare forzature nelle previsioni delle entrate correnti nei bilanci degli enti locali. Del resto tale preoccupazione non è una novità, visto che la medesima impostazione è rinvenibile anche nella delibera della Corte dei conti 2 marzo 1991, n. 2, in tema di equilibrio di bilancio e copertura finanziaria degli impegni di spesa degli enti locali. 
Rimane aperto il problema dell’uso di queste entrate per il finanziamento di spese in conto capitale oltre che di spese correnti: in altri termini, non essendoci più alcun vincolo di destinazione, è possibile, secondo la legge, finanziare interamente spese correnti. Quest’ultimo caso è però sintomatico di una situazione di difficoltà finanziaria, a meno che non si dimostri la contemporanea capacità di garantire con altre fonti in conto capitale il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio dell’ente, che rappresenta pur sempre un obiettivo istituzionale imprescindibile.
A fronte di queste problematiche che si riferiscono prioritariamente alla sfera dell’autonomia e della responsabilità degli amministratori locali, l’Osservatorio ha più volte sottolineato l’importanza e la correttezza della gestione che garantisce nel tempo gli equilibri economici e finanziari: raccomandazioni in tal senso sono riportate, a titolo di esempio, nel documento “Finalità e postulati dei principi contabili” (punti 72 e 75) e nei Pcel n. 1 (punto 36), n. 2 (punti 8, 13) e n. 3 (punto 10).



C) Le rilevazioni contabili

In contabilità finanziaria le entrate da permessi a costruire sono allocate nel titolo I, categoria 2 e sono accertate sulla base delle riscossioni effettive; dette entrate possono finanziare sia spese correnti (senza alcun vincolo di destinazione), sia spese in conto capitale; in quest’ultimo caso il bilancio preventivo presenta una situazione di avanzo di parte corrente (ovvero le entrate correnti superano le spese correnti) per l’importo che finanzia le spese in conto capitale.

 

Bilancio preventivo

ENTRATE

SPESE

 

 

 

 

 

 

Entrate da permessi a costruire (tit. 1, ctg 2) …..

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate correnti  …..

 

 

1000

 

 

 

Tot. Spese correnti ……

 

 

950

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. entrate in c/capitale...

 

 

700

 

 

 

Tot. Spese in c/capitale…

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In contabilità generale (libro giornale) le rilevazioni sono le seguenti:

 

 

 

gg/mm/aa

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo voce BII1)     

a

Proventi tributari (conto economico voce A1)  

…..

…..

 

 

gg/mm/aa

Cassa (conto del patrimonio attivo voce BIV)     

a

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo voce BII1)     

…..

…..

 

- per quanto concerne l’introito dei permessi a costruire che finanziano le spese correnti; infatti, in tale fattispecie sussiste una correlazione tra proventi e costi di gestione.

 

 

- - -  o - - -

 

 

gg/mm/aa

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo voce BII1)     

a

Conferimenti (conto del patrimonio passivo voce BIII)

…..

…..

 

 

gg/mm/aa

Cassa (conto del patrimonio attivo voce BIV)     

a

Crediti verso contribuenti (conto del patrimonio attivo voce BII1)     

…..

…..

 

 

- per quanto concerne, invece, l’introito dei permessi a costruire che finanziano le spese in conto capitale; infatti, in tale fattispecie sussiste una correlazione tra conferimenti di capitale (passività patrimoniale) ed investimenti (attività patrimoniale) [1].

 



[1] Per una analisi dettagliata sui riflessi negli equilibri di bilancio di parte corrente e di investimento si rinvia a Bellesia Mauro, (www.bellesiamauro.it), Enti locali. Analisi di bilancio. Dai dati contabili alle valutazioni di efficacia e di efficienza, II edizione, IPSOA, Milano, 2002.